Pagamento degli onorari di CTU dopo l'intervento della Consulta: chiarimenti dal Ministero
19 Febbraio 2021
Con la pronuncia n. 217/2019 la Corte Costituzionale ha mutato la disciplina della liquidazione degli onorari e delle indennità dovuti ai soggetti indicati dall'art. 131, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002. Il provvedimento diliquidazione degli onorari delconsulente di parte o dell'ausiliario del magistrato nominato in un procedimento civile con parte ammessa alpatrocinio a spese dello Stato potrà infatti disporre il pagamento a carico dell'Erario laddove la spese sia eseguita nell'interesse della parte stessa. Di conseguenza, l'ufficio procederà a porre in essere gli adempimenti relativi alla liquidazione della spesa tramite l'ufficio spese pagate dall'Erario, con annotazione dell'importo sul foglio notizie.
Posta tale premessa, è sorto il problema dell'efficacia nel tempo di tale giudicato costituzionale. Per questo motivo, rispondendo ad alcuni quesiti, il Ministero della Giustizia ha diffuso una circolare con cui specifica che «l'individuazione dei limiti all'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte Costituzionale n. 217/2019, con riferimento ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato o consulenti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato emessi dal magistrato in data antecedente alla pubblicazione della predetta decisione, investe un aspetto di interpretazione della legge applicabile rimesso al giudice».In altre parole «a fronte di una istanza del consulente che richiede il pagamento del proprio compenso con la modalità dell'anticipazione a carico dell'Erario (essendo il meccanismo della prenotazione a debito attinto da incostituzionalità) è demandata al magistrato ogni valutazione in merito al definitivo consolidamento del rapporto giuridico in questione, con particolare riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione o decadenza previsto dalla legge per l'esercizio del diritto di credito vantato dal professionista».
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |