La Tabella Unica Nazionale ex art. 138 Codice Assicurazione: analisi critica e schede di raffronto con la Tabella milanese e la Tabella romana (seconda parte)

Maurizio Hazan
Filippo Martini
22 Febbraio 2021

Prosegue l'analisi della bozza di schema di DPR che, da lungo tempo atteso, potrebbe conferire certezza e uniformità ai risarcimenti dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni gravi da circolazione stradale (e nautica) o da responsabilità sanitaria.In questa seconda sessione vengono affrontati i meccanismi pratici di conto utilizzati per la costruzione della curva dei risarcimenti e della TUN, in attuazione della cornice programmatica contenuta nell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni.
Introduzione

Prosegue l'analisi della bozza di schema di DPR che, da lungo tempo atteso, potrebbe conferire certezza e uniformità ai risarcimenti dei danni non patrimoniali derivanti da lesioni gravi da circolazione stradale (e nautica) o da responsabilità sanitaria.

In questa seconda sessione vengono affrontati i meccanismi pratici di conto utilizzati per la costruzione della curva dei risarcimenti e della TUN, in attuazione della cornice programmatica contenuta nell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni.

Viene inoltre presentato uno studio curato di sviluppo empirico dei valori, in raffronto con i due sistemi più in uso in questo momento presso i tribunali dello Stato, la tabella di Milano e quella del tribunale di Roma.

Infine, proponiamo alcune nostre considerazioni finali anche in ragione delle prime reazioni suscitate dalla bozza di provvedimento e, per quello che è dato sapere, dei possibili sbocchi dell'attuale fase di pubblica consultazione.

Analisi del provvedimento

Alcune osservazioni preliminari ci consentono di inquadrare meglio l'analisi del testo normativo e degli allegati e mettere nella giusta luce prospettica la nuova valutazione della curva dei risarcimenti proposta con la bozza di DPR in esame.

Al tempo stesso, un'attenta lettura del regolamento e della “relazione illustrativa” potrà, come sempre avviene, darci conto della “ratio” che sottende l'elaborato ed al tempo stesso fornirci gli strumenti tecnici per muoverci al suo interno.

L'articolo unico riferisce (al comma I) che è approvata la Tabella unica nazionale:

a) delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità e le relative note introduttive sui criteri applicativi;

b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, per le menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, e le relative note introduttive sui criteri applicativi.

Al decreto si accompagnano le “note introduttive” e la tabella di valutazione di calcolo, tanto per le menomazioni (allegato I e II riferito a quanto previsto al comma I lett.a), quanto dei “valori economici per la macroinvalidità” (allegato III riferito a quanto previsto dal comma I, lett. B).

Molto utile il prospetto contenuto al “punto 3” dell'allegato III, per comprendere meglio la sequenza di calcolo per raggiungere il valore del risarcimento.

Il comma III dell'art. 1 prevede che gli importi stabiliti nella tabella di cui al I comma, individuati con riferimento ai valori fissati ad aprile 2019, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 138, comma 5, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, contestualmente all'aggiornamento di cui all'art. 139, comma 5, del medesimo decreto legislativo, e con decorrenza e riferimento al mese di aprile di ciascun anno.

Il IV comma prevede inoltre che all'aggiornamento e alla modifica della Tavola 2 (“Coefficiente di riduzione per l'età”), riportata nell'allegato III al regolamento, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS.

Infine, il comma V opportunamente regola la disciplina intertemporale, chiarendo (come già il testo dell'art. 1 comma 18, l. n. 124 del 4 agosto 2017) che il decreto si applica ai sinistri ed agli eventi verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore: “La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”. Sul punto si segnala una recentissima pronuncia della Suprema Corte n. 25274 del 10 novembre 2020 – la quale ha statuito che materia di risarcimento del danno biologico di lieve entità debbono essere utilizzati i criteri di liquidazione stabiliti dall'art. 139 d. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), così come novellato dall'art. 1 della l. n. 124 del 4 agosto 2017 (c.d. “Legge Concorrenza”), anche per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di modifica della norma. Tuttavia, qualora quest'ultima preceda di pochi giorni la data di pubblicazione della sentenza, tale principio non può trovare applicazione in quanto ciò comporterebbe la violazione del principio di irretroattività di cui all'art. 11 delle Preleggi nonché lo stravolgimento delle preclusioni processuali.

Allegato I e II: “Tabella delle menomazioni”

Venendo all'esame degli allegati al testo licenziato (che attengono ai profili applicativi della disposizione), va fatta distinzione fra i primi due allegati (“Note introduttive e tabella delle menomazioni”) che disciplinano il processo di accertamento medico legale e rappresentano quindi lo strumento – in responsabilità civile e non nel contesto assistenziale e previdenziale – per la valutazione del danno permanente biologico.

Dopo la premessa, opportuna e non sempre scontata nella prassi, che l'uso deve esserne riservato a medici specialisti in medicina legale o, in mancanza, a medici comunque di comprovata esperienza medico legale nella valutazione del danno alla persona, la relazione ricorda che la motivazione, che nell'elaborato finale accompagna la indicazione della misura percentuale della menomazione, è sempre un elemento essenziale e qualificante del giudizio valutativo (“al di là della mera indicazione numerica”), proprio perché il giudice potrà sulla componente descrittiva delle conseguenze invalidanti meglio personalizzare il compenso congruo e adeguato al caso concreto.

Circa i “criteri applicativi” della tabella delle menomazioni, la relazione illustra alcuni aspetti di rilievo anche per i riflessi giuridici che la stessa avrà in ambito liquidativo e nella attività di personalizzazione del danno morale e dei profili dinamico relazionali.

Ad esempio viene rimarcata la considerazione, che ha alto rilievo nei temi legati alla finzione del risarcimento del danno alla salute, che la nozione di danno biologico comprende anche l'eventuale incidenza rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico relazionali personali, la cui valutazione non è da esprimersi percentualmente, ma, quando necessario, va formulata con indicazioni aggiuntive attraverso equo e motivato apprezzamento, da parte del medico valutatore, delle condizioni soggettive del danneggiato.

Una valutazione a parte merita poi l'annotazione resa nella tabella delle menomazioni (allegato I) a proposito dei meccanismi valutativi (e quindi compensativi) delle così dette “menomazioni plurime”.

Si legge infatti nel testo licenziato che “Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno rivalutate se il concorso tra menomazioni e preesistenze aumenta il danno da lesione rispetto ai valori medi (ad esempio: il valore tabellato per la perdita di un occhio andrà maggiorato nel caso la lesione si verifichi in un soggetto monocolo o con alterazioni oculo-visive). Non si terrà conto delle preesistenze in rapporto di coesistenza con le menomazioni oggetto di valutazione. Ove già non implicitamente considerato in tabella, non si prevede il ricorso a formule matematiche per il principio dell'inesauribilità del bene salute del danneggiato.

In questa sede vale la pena osservare che il dettato regolamentare non pare allinearsi al più recente orientamento giurisprudenziale (si veda Cass., 11 novembre 2019 n. 28986) il quale, quanto alle patologie cd concorrenti (definite “menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi”) suggeriva una sorta di conteggio per sottrazione partendo dal dato stimato dei punti percentuali d'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), convertita in danaro, alla quale detrarre la stima dell'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, a sua volta convertita in denaro. In particolare, la Suprema Corte con la citata sentenza ha dettato le regole di giudizio per la valutazione tecnica del danno biologico permanente in presenza di menomazioni concorrenti (si veda tra l'altro sul punto “Il danno biologico permanente, differenziale – incrementativo in r.c.: dalle origini medico legali a Cass. civ. n. 28986/2019 di Enzo Ronchi in RI.DA.RE), in particolare: “1) lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella derivata; 2) la concausa di lesioni è giuridicamente irrilevante; 3) la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col maggior danno causato dall'illecito; 4) saranno "coesistenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi; saranno, invece, "concorrenti" le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e piu' gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi; 5) le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione; ne' può valere in ambito di responsabilità civile la regola sorta nell'ambito dell'infortunistica sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre e comunque per i portatori di patologie pregresse; 6) le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro; b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro; lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale; c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a). 7) resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove l'applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto. In senso conforme Cass., 21 agosto 2020, n. 17555.

Sempre nelle note introduttive sui criteri applicativi alla tabella delle menomazioni, si legge una interessante annotazione a proposito della valutazione del danno estetico (in quanto parte integrante del pregiudizio alla integrità psico-fisica della persona e che la giurisprudenza da tempo considera una variabile compresa nel contesto dinamico relazionale dal danno biologico: sul punto Cass. n. 14483/20 – Rel. Rossetti - secondo cui: “il c.d. "danno estetico" non è che un modo diverso di chiamare le lesioni della salute che guariscano con effetti deturpanti od inestetismi. Infatti, a colui il quale riporti uno sfregio permanente del viso guarito con postumi permanenti, la liquidazione del danno biologico permanente non lascia spazio alcuno per la successiva liquidazione di un preteso "danno estetico": in questo caso il danno biologico è il danno estetico, e la liquidazione dell'invalidità permanente ristorerà le conseguenze ordinariamente derivanti da quel tipo di postumi. Infatti, il grado di invalidità permanente determinato dal consulente sulla base di un parere medico legale, e condiviso dal giudice, esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, e, per l'appunto, il danno estetico”) la relazione precisa che detta valutazione deve far parte della percentuale complessiva riconosciuta dal medico valutatore e deve essere stimata in base alle indicazioni tabellari che oscillano (pag.30 allegato II) dai 10-20 punti per pregiudizi “moderati e gravi” fino ai 40 punti per il pregiudizio estetico gravissimo.

Allegato III: “Tabella dei valori economici per macroinvalidità”

Venendo alla tabella che ha certamente il maggior rilievo giuridico, l'allegato III introduce i criteri di determinazione dei coefficienti di moltiplicazione e decremento del punto che compongono il meccanismo di calcolo della nuova Tabella Unica Nazionale.

Va richiamata in premessa la fonte normativa contenuta nel testo dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni private, come cornice sistematica alla quale il provvedimento attuativo deve ovviamente fare riferimento.

In questo ambito devono quindi essere lette le indicazioni programmatiche che si leggono nella relazione:

a) i valori economici delle singole invalidità devono essere determinati con il sistema del punto variabile in

funzione dell'età e del grado di invalidità, con conseguente incremento del valore economico del punto

all'aumentare dell'invalidità e suo decremento al crescere dell'età del danneggiato;

b) il valore economico del punto deve essere crescente rispetto alla percentuale di invalidità con

un'incidenza più che proporzionale rispetto all'aumentare percentuale assegnato ai postumi (moltiplicatore

biologico del valore del punto base);

c) il valore economico del punto deve essere decrescente rispetto all'età del soggetto, sulla base delle tavole

di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale (demoltiplicatore

demografico del valore del punto base);

d) la componente di danno biologico deve essere incrementata in via percentuale e progressiva per punto

(moltiplicatore per danno morale), per considerare la componente di danno morale, richiesto ai fini della

personalizzazione complessiva della liquidazione.

Per altro, la relazione rammenta che (come da testo di legge) le regole di valutazione del danno non patrimoniale devono tenere conto della consolidata giurisprudenza di legittimità: “ciò significa, da un lato una bipartizione del danno non patrimoniale nelle due componenti del danno biologico e del danno morale e, dall'altro, una particolare attenzione alla giurisprudenza di merito del Tribunale di Milano”.

Per il vero, come si dirà nelle osservazioni all'elaborato proposto, il sistema di calcolo si affranca sensibilmente dai meccanismi empirici da sempre adottati dalla tabella di Milano, anche se nei valori economici di risultato questa differenza appare meno marcata.

Un passaggio centrale, sul quale potranno innescarsi anche delle interpretazioni negative, è dato dalla scelta che il legislatore delegato ha operato per il così detto “dato economico di base”, in quanto il valore prescelto (quello previsto dall'art. 139, comma 1, lettera a), ultimo periodo, del Codice per il primo punto di invalidità all'età zero aggiornato a decorrere dal mese di aprile 2019 a € 814,27 ai sensi del DM n. 189 del 13 agosto 2019), è grandemente inferiore a quello adottato a parametro dalla tabella di Milano (€ 1.182,41, poco più del 30% in meno).

Tuttavia, a scanso di sterili polemiche, va detto subito che, da un lato, l'art. 138 comma 1 (come è noto ed è già stato ricordato in premessa) si propone di trovare un equilibrio fra il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e la razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori e che, dall'altro, lo sviluppo pratico della nuova curva dei risarcimenti porta a risultati non difformi da quelli della tabella milanese e persino, in certi margini, più razionali (si pensi, come si vedrà, alle fasce di lesioni più gravi).

Per altro, l'adozione in questa sede di un valore assimilabile a quello base della tabella milanese, avrebbe creato un delta non giustificato rispetto alla fascia di valore del punto 9% di danno biologico, ultima soglia della tabella delle lesioni di non lieve entità, generando un gradino nella valutazione, persino passibile di dubbi di legittimità costituzionale.

Lo sviluppo pratico della nuova TUN

A questo punto, analizziamo i meccanismi di calcolo della nuova tabella dei valori economici per le lesioni di non lieve entità.

Il calcolo parte, come detto, dal valore base uniforme per tutti gradi di menomazione che è indicato nella misura di € 814,27 al quale dovranno essere associate tre variabili di conto che riguardano tre diversi coefficienti moltiplicatori.

L'analisi di questi indicatori è essenziale per comprendere come lo sviluppo empirico della tabella risponda ai canoni programmatici dell'art. 138 del Codice più sopra richiamati.

Vediamoli in dettaglio.

Il punto base dovrà essere in un primo passaggio allineato al “coefficiente moltiplicatore biologico del punto” (Tavola 1 dell'allegato III) che correttamente impone un punto variabile in funzione del grado di invalidità, con conseguente incremento del valore economico del punto con incidenza più che proporzionale rispetto all'aumentare dell'invalidità.

Da questo punto di vista appare dunque superata una criticità da sempre sollevata con riguardo allo sviluppo della tabella milanese (si veda la relazione di accompagnamento alla tabella romana del 2018) che apparentemente non rispettava questa curva evolutiva.

Il valore economico così ottenuto andrà prima aumentato della aliquota riferibile al danno morale, che il regolamento espone (in maniera del tutto innovativa) in una triplice variabile, di un minimo, medio e massimo, in proporzione incrementale rispetto sempre alla gravità della menomazione stimata (Tavola 1A dell'allegato III) e, successivamente, moltiplicato per il grado di menomazione accertato dal medico legale.

Infine il risultato ottenuto andrà ridotto in ragione dell'applicazione del “coefficiente demoltiplicatore demografico di riduzione per l'età” (Tavola 2 dell'allegato III).

Questa che segue la formula matematica da utilizzare, nella sequenza per altro ripresa nello stesso regolamento al punto 3 (“Esempio di calcolo del risarcimento”).

814,27 (1) * X (2) = P(punto biologico)

P * (1+Y (3)) = DNP(punto danno non patrimoniale)

DNP * IP * Z (4) = DNP (valore economico del danno non patrimoniale)

(1) Valore economico iniziale

(2) Coefficiente moltiplicatore biologico del punto (Tavola 1)

(3) Coefficiente moltiplicatore per danno morale in relazione alla invalidità accertata (IP) (Tavola 1A)

(4) Coefficiente moltiplicatore di riduzione per età (Tavola 2).

Sviluppo comparativo tra “Tabella dei Valori Economici per Macroinvalidità” (ex bozza DPR art. 138 Cod.Ass.) e “Tabelle Liquidazione danno non patrimoniale” del Tribunale di Milano, versione 2018 del tribunale di Roma (2018/2019).

Si rende a questo punto necessario un parametro di raffronto tra lo sviluppo pratico del meccanismo ministeriale proposto e le tabelle oggi più diffuse in Italia, quelle elaborate dal tribunale di Milano e dal tribunale di Roma, nelle versioni più recenti.

L'esame dei primi esempi pratici ha dato conto, all'evidenza, di una ingentissima discrepanza nei valori economici tra i meccanismi ministeriali e l'approdo del sistema romano portato su un piano comparativo, mentre i valori proposti e confrontati del tribunale di Milano appaiono un approdo (per vie diverse) tutto sommato comparabile.

Per il vero, a dispetto delle criticità di impostazione da tempo evidenziate nella genesi della tabella milanese (specie in rapporto al nuovo testo dell'art. 138 Cod. Ass.) ed alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (si vadano le notissime Cass. 901, 7513, 20795 e 23469 del 2018, tutte citate nella relazione illustrativa alla bozza, nonché nel 2019 n. 28988 e, infine, la recentissima decisione n. 25164 del 2020), non pare, sul piano pratico, che ad oggi i distretti giudiziari territoriali si siano affrancati dai meccanismi risarcitori propri della tabella di Milano (e quindi ai dettami delle note decisioni della Cass. n. 12408/2011 e successive in senso conforme Cass., n. 14402/2011; Cass. n. 5243/2014; Cass., n. 24473/2014; Cass., n. 10263/2015; Cass., n. 20895/2015; Cass. n. 2167/2016; Cass., n. 9367/2016; Cass., n. 7881/2017; Cass., n. 24070/2017; Cass., n. 26805/2017; Cass., n. 911/2018; Cass., n. 27954/2020).

Infine, proprio lo sviluppo matematico del sistema oggi proposto nella bozza di decreto mostra canoni matematici molto più assimilabili nei valori e nei range di riferimento alla tabella milanese che a quella romana, di fatto quindi dando conto di una adesione se non proprio sul piano formale, almeno su quello della misura economica.

Di seguito una nostra simulazione in tema di raffronto nello sviluppo pratico e crescente della tabella ministeriale, raffrontata nei valori e nei meccanismi di conto a quella milanese.

Comparazione tabella DPR (progetto Tabelle Unica Nazionale macrolesioni) con tabelle di Milano e di Roma

CASO 1: anni 35 IP al 10%

Tabella DPR:

• Biologico 814,27 x 2,473 = 2.013,69 (valore del punto danno biologico)

• Morale 2.013,69 x 0,210 (21%)= 422,87 (valore minimo)

• Non patrimoniale 2.436,56 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Riduzione età anni 35 coefficiente 0,833

• Non patrimoniale 2.436,56 x 10 x 0,833 = 20.297 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 30%

• Biologico 814,27 x 2,473 = 2.013,69 (valore del punto danno biologico)

• Morale 2.013,69 x 0,310 (31%) = 624,24 (valore massimo)

• Non patrimoniale 2.637,93 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Riduzione età anni 35 coefficiente 0,833

• Non patrimoniale 2.637,93 x 10 x 0,833 = 21.974 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 30%

Tabella Milano:

• Biologico 2.217,01 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 26% = 576,42 (valore unico)

• Non patrimoniale 2.793,43 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 23.185 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 49%

Tabella Roma:

• Biologico 2.217,01 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 5% = 110,85 (valore minimo)

• Non patrimoniale 2.327,86 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 19.321,24 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max da 10 a 50%

• Biologico 2.217,01 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 20% = 443,40 (valore massimo)

• Non patrimoniale 3.103,81 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 25.762 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max da 10 a 50%

§ § §

CASO 2: anni 35 IP al 30%

Tabella DPR:

• Biologico 814,27 x 5,205 = 4.238,27 (valore del punto danno biologico)

• Morale 4.238,27 x 0,347 (35%)= 1.470,68 (valore minimo)

• Non patrimoniale 5.708,95 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Riduzione età anni 35 coefficiente 0,833

• Non patrimoniale 5.708,95 x 30 x 0,833 = 142.667 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 30%

• Biologico 814,27 x 5,205 = 4.238,27 (valore del punto danno biologico)

• Morale 4.238,27 x 0,447 (45%) = 1.894,50 (valore massimo)

• Non patrimoniale 6.132,77 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Riduzione età anni 35 coefficiente 0,833

• Non patrimoniale 6.132,77 x 30 x 0,833 = 153.258 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 30%

Tabella Milano:

• Biologico 4.249,27 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 46% = 1.954,66 (valore unico)

• Non patrimoniale 6.203,93 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 154.478 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 29%

Tabella Roma:

• Biologico 4.249,27 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 12,5% = 531,15 (valore minimo)

• Non patrimoniale 4.780,42 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 119.033 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max da 10 a 50%

• Biologico 4.249,27 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 37,5% = 1.593,47 (valore massimo)

• Non patrimoniale 5.842,74 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 145.484 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max da 10 a 50%

§ § §

CASO 3: anni 35 IP al 50%

Tabella DPR:

• Biologico 814,27 x 7,371 = 6.001,98 (valore del punto danno biologico)

• Morale 6.001,98 x 0,403 (40%)= 2.418,79 (valore minimo)

• Non patrimoniale 8.420,77 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Riduzione età anni 35 coefficiente 0,833

• Non patrimoniale 8.420,77 x 50 x 0,833 = 350.725 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 30%

• Biologico 814,27 x 7,371 = 6.001,98 (valore del punto danno biologico)

• Morale 6.001,98 x 0,503 (50%) = 3.018,99 (valore massimo)

• Non patrimoniale 9.020,97 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Riduzione età anni 35 coefficiente 0,833

• Non patrimoniale 9.020,97 x 50 x 0,833 = 375.724 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 30%

Tabella Milano:

• Biologico 6.281,53 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 50% = 3.140,76 (valore unico)

• Non patrimoniale 9.422,29 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 391.025 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 25%

Tabella Roma:

• Biologico 7.291,49 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 17,5% = 1.276,01 (valore minimo)

• Non patrimoniale 8.567,50 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 355.551 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max da 10 a 50%

• Biologico 7.291,49 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 52,5% = 3.828,03 (valore massimo)

• Non patrimoniale 11.119,52 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 461.460 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max da 10 a 50%

§ § §

CASO 4: anni 35 IP al 70%

Tabella DPR:

• Biologico 814,27 x 9,125 = 7.430,21 (valore del punto danno biologico)

• Morale 7.430,21 x 0,447 (45%)= 3.321,30 (valore minimo)

• Non patrimoniale 10.751,51 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Riduzione età anni 35 coefficiente 0,833

• Non patrimoniale 10.751,51 x 70 x 0,833 = 626.921 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 30%

• Biologico 814,27 x 9,125 = 7.430,21 (valore del punto danno biologico)

• Morale 7.430,21 x 0,547 (55%) = 4.064,32 (valore massimo)

• Non patrimoniale 11.494,53 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Riduzione età anni 35 coefficiente 0,833

• Non patrimoniale 11.494,53 x 70 x 0,833 = 670.246 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 30%

Tabella Milano:

• Biologico 7.656,07 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 50% = 3.828,03 (valore unico)

• Non patrimoniale 11.484,10 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 667.227 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 25%

Tabella Roma:

• Biologico 10.483,36 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 22,5% = 2.358,75 (valore minimo)

• Non patrimoniale 12.842,11 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 746.127 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max da 10 a 50%

• Biologico 10.483,36 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 67,5% = 7.076,26 (valore massimo)

• Non patrimoniale 17.559,62 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 1.020.214 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max da 10 a 50%

§ § §

CASO 5: anni 35 IP al 90%

Tabella DPR:

• Biologico 814,27 x 10,485 = 8.537,62 (valore del punto danno biologico)

• Morale 8.537,62 x 0,483 (48%)= 4.123,67 (valore minimo)

• Non patrimoniale 12.661,29 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Riduzione età anni 35 coefficiente 0,833

• Non patrimoniale 12.661,29 x 90 x 0,833 = 949.217 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 30%

• Biologico 814,27 x 10,485 = 8.537,62 (valore del punto danno biologico)

• Morale 8.537,62 x 0,583 (58%) = 4.977,43 (valore massimo)

• Non patrimoniale 13.515,05 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Riduzione età anni 35 coefficiente 0,833

• Non patrimoniale 13.515,05 x 90 x 0,833 = 1.013.223 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 30%

Tabella Milano:

• Biologico 8.088,39 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 50% = 3.828,03 (valore unico)

• Non patrimoniale 12.132,58 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 906.304 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 25%

Tabella Roma:

• Biologico 11.803,48 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 27,5% = 3.245,95 (valore minimo)

• Non patrimoniale 15.049,43 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 1.124.193 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max da 10 a 50%

• Biologico 11.803,48 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 82,5% = 9.737,87 (valore massimo)

• Non patrimoniale 21.541,35 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 35 coefficiente 0,830

• Non patrimoniale 1.609.139 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max da 10 a 50%

§ § §

CASO 6: anni 18 IP al 100%

Tabella DPR:

• Biologico 814,27 x 11,019 = 8.972,44 (valore del punto danno biologico)

• Morale 8.972,44 x 0,500 (50%)= 4.486,22 (valore minimo)

• Non patrimoniale 13.458,66 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Riduzione età anni 18 coefficiente 0,916

• Non patrimoniale 13.458,66 x 100 x 0,916 = 1.232.813 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 30%

• Biologico 814,27 x 11,019 = 8.972,44 (valore del punto danno biologico)

• Morale 8.972,44 x 0,600 (60%) = 5.383,46 (valore massimo)

• Non patrimoniale 14.355,90 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Riduzione età anni 18 coefficiente 0,916

• Non patrimoniale 14.355,90 x 100 x 0,916 = 1.315.001 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 30%

Tabella Milano:

• Biologico 8.129,03 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 50% = 4.064,51 (valore unico)

• Non patrimoniale 12.193,55 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 18 coefficiente 0,915

• Non patrimoniale 1.115.710 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max 25%

Tabella Roma:

• Biologico 12.051,37 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 30% = 3.615,41 (valore minimo)

• Non patrimoniale 15.666,78 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 18 coefficiente 0,915

• Non patrimoniale 1.433.510 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max da 10 a 50%

• Biologico 12.051,37 (valore del punto danno biologico)

• Morale + 90% = 10.846,23 (valore massimo)

• Non patrimoniale 22.987,60 (valore del punto danno biologico + morale = non patrimoniale)

• Demoltiplicatore anni 18 coefficiente 0,915

• Non patrimoniale 2.095.131 euro, valore risarcimento

• Personalizzazione + max da 10 a 50%

§ § §

Va detto che la comparazione è stata effettuata prendendo (nella scelta degli indici variabili) i valori minimi e massimi del “danno morale”, tanto per la tabella ministeriale quanto per quella del tribunale capitolino.

La tabella di Milano, è noto ed è già stato evidenziato, tiene conto di un indice meccanico e standard di danno morale che diviene, di fatto, il parametro base interno al valore del punto complessivo di danno non patrimoniale.

I valori da prendere a raffronto sono quelli definiti “valore risarcimento” tutti al netto della possibile, ma non scontata, personalizzazione, voce che rimarcherebbe, in caso di un suo riconoscimento, ancora di più le differenze conteggiate.

Per altro il valore della personalizzazione è variabile nelle tabelle pretorie in ragione di un range massimo diverso da quello previsto (ed implicitamente riconosciuto) nelle tabelle di legge al valore massimo del 30% (art. 138 comma III Codice delle Assicurazioni).

E' noto per altro l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che delimita il campo di riconoscibilità della così detta “Personalizzazione” ai soli casi ed “in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari” (si vedano, a titolo esemplificativo, le già citate Cass. 7513, 20795 e 23469 del 2018, nonché la n. 11754 del 2018, la n.28988 del 2019 e la n. 25164 del 2020).

Una comparazione nei valori massimi rende quindi chiaro che la tabella pretoria del tribunale di Roma appare del tutto disallineata nei valori dall'approdo ministeriale, forse per tale ragione (più che per i meccanismi di metodo adottati) condannata alla disapplicazione in ragione di quello che altrimenti diverrebbe un ingiustificato scollamento tra danni da regimi assicurativi obbligatori (auto e sanità) e di altra natura e causale.

Fissando ora l'attenzione sulla comparazione tra Milano e la bozza di TUN, un raffronto di valori, sempre tenendo a mente le variabili ministeriali riconosciute in termini di danno morale, rispetto ai meccanismi più rigidi della tabella meneghina, porta ad alcune considerazioni sulla valenza della funzione compensativa che la legge riconosce alle lesioni più gravi, rispetto a quelle della fascia media.

Difatti, in una analisi comparata è emerso che:

- Dal 13% al 25% circa di postumi permanenti a titolo di danno biologico il valore economico della Tabella Unica, solamente con il danno morale calcolato sui massimi, supera il valore punto del danno non patrimoniale di Milano (altrimenti è inferiore);

- Tra il 30 ed il 70% circa di postumi permanenti a titolo di danno biologico il valore economico della Tabella Unica, anche con il danno morale calcolato sui massimi, rimane inferiore al valore punto del danno non patrimoniale di Milano;

- Dalla soglia del 70% circa di postumi permanenti il valore economico della Tabella Unica riprende a salire ed a partire dall'85% di postumi permanenti a titolo di danno biologico, anche con il danno morale calcolato sui minimi, si arriva a dei valori superiori al valore punto del danno non patrimoniale di Milano.

In buona sostanza, la curva di crescita del valore economico (che ricordiamo l'art. 138 del CdA prevede che sia “più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi”) parte più bassa rispetto a Milano (del resto il valore base è quello previsto dalla tabella di cui all'art. 139 del CdA), sale fino a raggiungerla, per poi abbassarsi e risalire nuovamente fino a superarla per le lesioni di entità molto rilevante.

*****

Una diversa simulazione ci porta ad un altro interessante parametro di raffronto tra lo sviluppo pratico del meccanismo ministeriale proposto e la tabella del tribunale di Milano.

La curva che si propone nel grafico che segue si compone di tre esempi base per lesione e per età (21,41 e 61 anni), adottando il coefficiente medio del danno morale proposto dal decreto (Tavola 1A), che dà risultati assolutamente omogenei nello sviluppo.

Il raffronto viene fatto con la linea riferibile al valore tabella di Milano che rappresenta il 100% di adesione o conformità alla tabella stessa.

Ogni altro valore ottenuto sulla base dello schema allegato al DPR va in oscillazione rispetto a questa parità al di sotto quindi del valore milanese ovvero (oltre una certa soglia di lesione e di invalidità permanente) costantemente al di sopra.

Le tre curve che rappresentano altrettante comparazioni con la curva milanese, portano alla seguente curva generale.

Le conseguenze pratiche di questa nostra osservazione e ad un primo rapido esame, sono le seguenti:

- Dal 13% al 25% circa di postumi permanenti a titolo di danno biologico il valore economico della Tabella Unica, solamente con il danno morale calcolato sui massimi, supera il valore punto del danno non patrimoniale di Milano (altrimenti è inferiore);

- Tra il 30 ed il 75% circa di postumi permanenti a titolo di danno biologico il valore economico della Tabella Unica, anche con il danno morale calcolato sui massimi, rimane inferiore al valore punto del danno non patrimoniale di Milano;

- Dalla soglia del 70% circa di postumi permanenti il valore economico della Tabella Unica riprende a salire ed a partire dall'75% supera la quota di pareggio compensando quindi meglio della tabella milanese;

- al punto che oltre lì'85% di postumi permanenti a titolo di danno biologico, anche con il danno morale calcolato sui minimi, si arriva a dei valori superiori al valore punto standard del danno non patrimoniale di Milano.

Osservazioni

La Tabella Unica Nazionale, sia per la valutazione medico-legale che per la liquidazione dei danni alla persona di non lieve entità, che avrebbe dovuto essere adottata sin dal lontano 2005, pare ormai essere realtà.

Addirittura il 26 maggio 2004, il ministro della Salute, dando seguito a ciò che aveva previsto l'art 23 della legge 273 del 2002, confermò la precedente commissione, (che già aveva elaborato la tabella delle micro permanenti sulla scorta di quanto previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni) implementandola con altri tecnici di altre associazioni (associazione vittime della strada, società di consumatori, sindacato specialisti in medicina legale e delle assicurazioni), dandole mandato di predisporre anche una tabella delle menomazioni comprese fra 10 e 100 punti di danno permanente biologico.

Proprio la medicina legale sta avanzando alcune perplessità sullo schema recante la tabella delle menomazioni elaborato nella bozza di DPR (si veda su questa Rivista, i contributi a firma Riccardo Zoja, Lucio Di Mauro, nonché per le valutazioni di merito, il documento divulgato dalla Società Scientifica Melchiorre Gioia ed il contributo a firma Giovanni cannavò) circa metodo scientifico adottato con la tabella divulgata, auspicando già una revisione su alcuni passaggi particolarmente critici e un ampliamento della stessa commissione ad una collegialità che pare mancata nella circostanza.

In particolare, proprio per quanto riguarda i valori ed i contenuti della “tabella delle menomazioni”, lasciamo ovviamente alla medicina legale formulare le debite osservazioni e quindi ai prossimi approfondimenti che non mancheranno, in aggiunta a quelli già segnalati in questa sede.

Non possiamo peraltro esimerci dal porre all'attenzione del lettore sia l'ampio spazio dedicato alle c.d. “menomazioni psichiche” (con il coinvolgimento di figure, come lo “psichiatra o psicologo” che andranno ad affiancare lo specialista in medicina legale nella valutazione delle psicopatologie), che le indicazioni fornite in tema di c.d. “danno differenziale” per le menomazioni concorrenti, che non sembrano aver tenuto conto delle recenti indicazioni della Suprema Corte (vedi Cass., n. 28986/2019).

Invero si segnalano già alcuni aspetti critici e per così dire distonici rispetto alla stessa scienza medico legale di riferimento, a proposito della scelta apparentemente adottata per la valutazione delle “menomazioni preesistenti” e per la valutazione delle menomazioni che si basano su un impianto che risponde a “criteri e metodologie valutative oramai superate” .

Infine, si segnala un diffuso e ingiustificato (prima di tutto sul piano scientifico) accrescimento di alcuni indici di valutazione delle menomazioni e “in via più estesa l'inserimento nei distretti delle voci tabellari recanti (sopra)valutazione degli outcome funzionali delle endoprotesi” (M.Gioia cit.).

Passando invece alla Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale è evidente (ed apprezzabile) lo sforzo fatto per adottare una tabella che fosse aderente sia al dettato normativo di cui all'art. 138 del CdA (come modificato dalla l. 4 agosto 2017, n. 124) che alla più recente giurisprudenza di legittimità.

L'adozione della Tabella Unica Nazionale (obbligatoriamente prevista sia per il sistema della responsabilità civile automobilistica che per quello della responsabilità sanitaria), del resto, porrà fine alla diatriba tra Milano e Roma, nonché alle discussioni sull'inclusione o meno della componente della sofferenza morale all'interno dei valori previsti dalle tabelle pretorie.

In definitiva, la Tabella Unica Nazionale è un passo in avanti di enorme rilevanza (sia per gli aspetti giuridici ma anche e soprattutto economici) nel riassetto del sistema risarcitorio del danno alla persona, dove peraltro i temi da affrontare rimangono ancora numerosi (a mero titolo di esempio, si pensi soprattutto al danno conseguente al decesso della vittima o a quello subito dai congiunti di un soggetto macroleso).

Conclusioni

L'iter di trasformazione in norma dello schema di DPR sulle tabelle del risarcimento delle lesioni gravi, appena partito, sembra già destinato a incontrare alcuni ostacoli e qualche ritardo. L'instabilità della situazione politica e le forti perplessità, per non dire proteste, pervenute dalle professioni medico legali durante la pubblica consultazione (terminata il 29 gennaio) porteranno probabilmente a revisioni o comunque ripensamenti, per lo più sulla parte di tabella relativa alle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità.

Non sappiamo, dunque, se e in quanto tempo la lodevole iniziativa ministeriale approderà ad uno sbocco effettivo, da molti atteso nella speranza di risolvere, sia pur con quindici anni di ritardo, la grottesca impasse attuativa dell'art. 138 del Codice delle Assicurazioni.

Rimane il fatto che il lavoro del MISE, mandato in pubblica consultazione, costituisce certamente uno sforzo comunque apprezzabile, quantomeno per quel che attiene alla tavola dei valori economici per il risarcimento dei danni. Come abbiamo già avuto modo di ricordare la costruzione della curva è stata elaborata con il fondamentale supporto dell'IVASS, che ha fornito le proprie competenze attuariali per realizzare un modello tabellare che fosse il più possibile rispondente ai criteri indicati dal citato art. 138 del CAP, mantenendo fede anche al principio di sostenibilità generale dei valori risarcitori complessivamente espressi nella tabella, in confronto a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri precedentemente in uso nelle corti (quelli risultanti dalle Tabelle elaborato dall'Osservatorio del Tribunale di Milano).

Sullo sfondo la necessità di tener conto dell'incidenza della nuova tabella sui premi posti a carico dei soggetti tenuti per legge ad assolvere l'obbligo assicurativo in sanità e nella rc auto): risulta invero che, nella costruzione della tabella siano stati presi in considerazione, i valori complessivi dei risarcimenti erogati, nelle scorse annualità, sulla base delle Tabelle milanesi al fine di evitare che i nuovi parametri conducessero ad incongrui aumenti di costo (complessivo) per i due sistemi obbligatoriamente assicurati, rispetto a quanto sostenuto negli esercizi passati in applicazione (prevalente) della tabella milanese.

Il modello costruito merita dunque un deciso apprezzamento, per la capacità di sostanzialmente ossequiare, calibrandole in modo convincente, tutte le coordinate applicative previste dal legislatore, porgendo da un lato tributo al metodo milanese, quanto alle generalissime impostazioni di base e ai parametri valoriali di riferimento, e dall'altro discostandosene in modo piuttosto marcato in alcuni fondamentali passaggi (valore del punto economico di base, incremento più che proporzionale del valore del punto, al crescere dell'invalidità, e separata valorizzazione del danno morale con tre fasce di personalizzazione incrementali per ciascun punto di invalidità).

Il fatto che la tabella in oggetto costituisca un felice esempio di equilibrio e di rispetto della criteriologia di legge induce a chiedersi se la stessa possa, anche in assenza e prima della sua conversione in norma, esser assunta nelle Corti quale nuovo parametro di riferimento e strumento facoltativo di calcolo delle prossime liquidazioni nel campo della rc auto e della responsabilità medica.

Per dirla in altri termini: dopo l'auspicabile approvazione del DPR, l'applicazione delle tabelle di legge per il macrodanno sarà senza dubbio mandatoria e inderogabile. Ma prima di quell'approvazione il Giudice che volesse assumerla a base della propria decisione, ritenendola preferibile rispetto a quella meneghina o a quella capitolina, potrebbe farlo? D'istinto si potrebbe dire di no. Quella tabella nasce nell'ambito di un percorso normativo bipartito, che dovrebbe vedere la luce in entrambe le sue componenti (baremes medico legali e criteri di valutazione economica), destinate a lavorare in sincrono. Il fatto stesso poi che si tratti di documento posto in pubblica consultazione ne dimostra una sorta di tautologica provvisorietà, potendo ben esser messo in discussione nel corso dei relativi lavori. Ma a voler ben vedere si potrebbe anche ragionare diversamente.

È noto che, nella discutibile vacanza della tabella di legge, il risarcimento dei danni da lesioni di non lieve entità è stato affidato, con il beneplacito delle Corte di Cassazione, a sistemi liquidativi surrogatori, rispetto a quelli (invano) previsti dal Codice delle Assicurazioni. In particolare, come la Suprema Corte ha anche recentemente ribadito, in assenza di tabelle normativamente determinate le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) ingiustificate disparità di trattamento tra i danneggiati. E' dunque a quelle tabelle milanesi che la Cassazione ha sistematicamente attribuito, in mancanza del DPR attuativo, “la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità̀ della valutazione equitativa del danno non patrimoniale” salva ovviamente l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono". Non solo. La Suprema Corte ha altresì specificato che è comunque possibile, per il Giudice in fase di liquidazione, discostarsi dai parametri indicati dalle Tabelle di Milano ma, in tale ipotesi, ha l'obbligo di motivare tale discostamento (ex multis Cass. 2167/2016; Cass. 9950/2017; Cass. 8468/2020; Cass. 8505/2020); La mancata applicazione della tabella milanese non comporta, per ciò solo, la ricorribilità in cassazione per violazione di legge (in relazione agli artt. 1226 e 2056 c.c.) della sentenza che, in applicazione di diversa tabella, abbia liquidato importi inferiori.

Perché il ricorso sia ammissibile occorre: che, in appello, sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice ed il ricorrente si sia specificamente doluto «sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano; che, inoltre, il ricorrente, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia anche versato in atti. In tanto, dunque, la violazione della regula iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360, n. 3, c.p.c., in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito».

Vi è dunque da chiedersi se proprio rimanendo nel solco di questo ragionamento, non si possano oggi rinvenire ragioni – fondatamente argomentate - per abbandonare i metodi tabellari in uso nelle Corti di Merito e seguire invece il modello alternativo proposto dal Ministero. Non vi è dubbio, infatti, che la Tabella milanese, nata ben prima della riforma del Codice delle Assicurazioni, non ha mai costituito (nè era tenuta ad esserlo…) sviluppo esatto dei criteri dettati dall'art. 138 del CAP, discostandosene, anzi, significativamente, anche sul versante della autonoma valorizzazione del danno morale.

Non solo: i più recenti orientamenti di legittimità hanno apertamente messo in discussione la correttezza dell'impostazione seguita dal metodo milanese, proprio in relazione ai meccanismi di liquidazione (automatica) della componente morale del danno non patrimoniale. Senza voler entrare nel merito di tali critiche, per certi versi opinabili, non sembra del tutto peregrino sostenere che un giudice, o meglio un intero distretto giudiziario, che volesse prendere come riferimento la tabella dei valori economici allegata allo schema ministeriale di DPR, ben avrebbe oggi la possibilità di farlo, motivando congruamente la propria scelta. Ciò in quanto lo schema Ministeriale, autorevole già quanto alla fonte che lo ha elaborato nelle proiezioni numeriche (IVASS), costituisce, nell'attuale panorama, l'unico effettivo riferimento tabellare fedele alle indicazioni e alle criteriologie di legge. A ciò si aggiunga che la tabelle in uso presso i vari Tribunali costituiscono, secondo la Cassazione un mero criterio guida e non già normativa di diritto (v. Cass., 22/1/2019, n. 1553): il che ci induce a dire che anche il modello ministeriale, calibrato in modo sufficientemente persuasivo, potrebbe integrare un criterio guida convincente, prima ancora di diventare norma vincolante.

* Ringraziamo per la ricerca ed il contributo all'approfondimento gli avvocati Susanna Tellatin, Valerio Zinga e Luca Perini

Guida all'approfondimento:
  • Progetto di DPR con tabelle per la valutazione del danno biologico 0-100%: SIMLA scrive al MISE RIDARE 28 Gennaio 2021, Riccardo Zoja, Lucio Di Mauro;
  • Tabella delle menomazioni da 10 a 100 punti di invalidità: commento allo schema di decreto del Presidente della Repubblica, RIDARE 01 Febbraio 2021 | Giovanni Cannavò, Mauro Ciavarella.,
  • Risarcimento del danno non patrimoniale, RIDARE 28 Maggio 2020, Damiano Spera
  • Tabella del Tribunale di Milano, RIDARE, 14 Maggio 2018 Damiano Spera

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