Immunità del membro del Parlamento europeo in procedimento penale per calunnia

17 Luglio 2015

L'immunità ex art. 8, Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea opera soltanto nel caso in cui l'opinione espressa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio di funzioni parlamentari

1. L'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell'interessato per il reato di calunnia, costituisce un'opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell'immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale.

2. Contrariamente all'inviolabilità parlamentare prevista dall'art. 9, primo comma, lett. a), del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, ai sensi del quale “Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese (…)”, la portata dell'immunità prevista dall'art. 8 del medesimo Protocollo deve essere determinata, in mancanza di un rinvio ai diritti nazionali, soltanto sulla scorta del diritto dell'Unione.

3. L'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA – che costituisce una norma speciale applicabile a qualunque procedimento giudiziario per il quale il deputato europeo benefici dell'immunità in ragione delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari – mira a tutelare la libertà di espressione e l'indipendenza dei deputati europei, sicché detto articolo osta a qualsiasi procedimento giudiziario instaurato a motivo di opinioni e voti siffatti. Ne consegue che, quali che siano il regime di immunità previsto dal diritto nazionale ovvero i limiti dettati da quest'ultimo, una volta soddisfatti i presupposti di merito per il riconoscimento dell'immunità sancita dalla norma, la prerogativa non può essere revocata dal Parlamento europeo ed il giudice nazionale competente per la sua applicazione è tenuto a non dar seguito all'azione promossa contro il deputato europeo di cui trattasi.

4. Nonostante l'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA sia essenzialmente destinato ad applicarsi alle dichiarazioni effettuate dai deputati europei rese nelle aule del Parlamento europeo – stanti le sue finalità di protezione della libertà di espressione e di indipendenza dei medesimi - non può escludersi che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo fuori da tali aule possa costituire un'opinione espressa nell'esercizio delle sue funzioni, atteso che l'esistenza di un'opinione siffatta dipende non dal luogo in cui la dichiarazione è stata effettuata, bensì dalla natura e dal contenuto di quest'ultima.

5. È necessario, infatti, che il nesso tra l'opinione espressa e le funzioni parlamentari sia diretto e si imponga con evidenza. Tale valutazione è rimessa al giudice del rinvio il quale, esercitando una competenza esclusiva in materia, deve assicurarsi che siano soddisfatti i presupposti di merito per il riconoscimento dell'immunità prevista dall'art. 8.

6. La libertà di espressione, in quanto fondamento essenziale di una società democratica e pluralista, rispecchiante i valori sui quali l'Unione si fonda ai sensi dell'art. 2 TUE, costituisce un diritto fondamentale garantito dall'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la quale, in forza dell'art. 6, n. 1, TUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. La libertà suddetta è inoltre garantita dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Pertanto, la nozione di «opinione» ai sensi dell'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA deve essere intesa in senso ampio, includente cioè i discorsi o le dichiarazioni che, per il loro contenuto, corrispondono ad asserzioni costituenti valutazioni soggettive.

7. Anche qualora il Parlamento europeo abbia adottato, a seguito della richiesta del deputato europeo interessato, una decisione di difesa dell'immunità di quest'ultimo, tale decisione, assunta a norma del regolamento interno dell'Istituzione, costituisce unicamente un parere sprovvisto di qualsiasi effetto vincolante nei confronti dei giudici nazionali, dal momento che il Protocollo non contiene alcuna disposizione che obblighi tali giudici a rimettere al Parlamento europeo la decisione sull'esistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA.

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