L'assenza di un sistema atto alla composizione dei contrasti giurisprudenziali interni pregiudica la certezza del diritto
27 Novembre 2015
1. La Corte Edu ha ritenuto che risulta violato il diritto ad un processo equo ex art. 6, § 1, della Convenzione Edu, in presenza di contrastanti orientamenti nell'ambito della suprema Corte di legittimità interna, ove manchi un meccanismo atto a comporre i contrasti.
2. Nel caso di specie, nell'ambito di un procedimento civile (ma il principio affermato dalla Corte Edu è valido anche con riguardo al settore penale), il ricorrente lamentava di essere risultato soccombente in virtù di una decisione della Corte suprema interna risultata diametralmente opposta rispetto al consolidato orientamento esistente, con riferimento alla medesima questione, in seno al predetto organo giurisdizionale.
3. La Corte Edu, premesso che i contrasti di giurisprudenza costituiscono, per loro natura, evenienza fisiologica, riguardante tutti i sistemi giudiziari che fondano su un complesso di sotto-articolazioni giurisdizionali su base territoriale, ha ribadito (dopo Corte Edu, Grande Chambre, sentenza 28 ottobre 1999, ricorsi riuniti Zielinski, Pradal, Gonzales ed altri c. Francia) che il ruolo di un organo giurisdizionale supremo è proprio quello di comporre questi contrasti; per tale ragione, se in seno ad una delle più alte Autorità giudiziarie interne si sviluppa un orientamento divergente rispetto ad uno in precedenza consolidato, questa situazione – fino a che non sia composta – diviene essa stessa fonte d'incertezza, attentando alla certezza del diritto ed incidendo negativamente sulla fiducia della collettività nel sistema giudiziario.
4. Con specifico riferimento al caso di specie, la rilevata violazione dell'art. 6 Conv. Edu è stata specificamente collegata all'assenza, nel sistema interno, di un meccanismo atto ad assicurare la coerenza delle decisioni interne in seno al più alto organo interno di giurisdizione.
5. Dovrebbe, quindi, ritenersi sussistente una violazione dell'art. 6, § 1, Conv. Edu, per difetto di certezza del diritto, in tutti i casi nei quali una Corte suprema di legittimità - in presenza di orientamenti contrastanti - accolga quello sfavorevole alla parte interessata senza adoperarsi di comporre il contrasto, il che, con riferimento all'ordinamento italiano, dovrebbe comportare sempre e comunque la devoluzione della questione alle Sezioni unite, unico rimedio esperibile per superare le situazioni di incertezza del diritto. |