Assunzione di personale in mobilità da parte del cessionario di azienda: quando spetta l'agevolazione contributiva?

22 Febbraio 2021

Ha diritto all'agevolazione di cui all'art. 8 l. n. 223/1991 il soggetto che abbia acquisito una parte di una azienda qualora assuma lavoratori precedentemente licenziati dal cedente per eccedenza di personale?

Ha diritto all'agevolazione di cui all'art. 8 l. n. 223/1991 il soggetto che abbia acquisito una parte di una azienda qualora assuma lavoratori precedentemente licenziati dal cedente per eccedenza di personale?

In base a quanto disposto dall'art. 8 l. n. 223/91, il beneficio della decontribuzione è riconosciuto al datore che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Ne consegue che il beneficio suddetto compete anche nei casi in cui chi assume i lavoratori in mobilità sia tenuto all'assunzione non in base al comma 1 dell'art. 8 ma, ad esempio, in applicazione dell'art. 2112 c.c.

L'esclusione del beneficio è collegata al diritto di precedenza dei lavoratori licenziati nei confronti della parte datoriale.

Il cessionario di azienda, però, è obbligato all'assunzione dei soli lavoratori in forza presso l'azienda ceduta prima del trasferimento mentre non ha nessun obbligo verso coloro il cui rapporto con il cedente era già cessato anteriormente.

L'esclusione del diritto alla decontribuzione potrebbe operare solo se si ritenesse che il cessionario sia "la stessa azienda" che ha collocato i lavoratori in mobilità e, dunque, qualora non si riscontrino variazioni della precedente fisionomia aziendale e l'operazione di trasferimento risulti puramente fittizia, preordinata solo a fruire indebitamente della agevolazioni.

Tanto premesso, la giurisprudenza ha chiarito che il diritto all'agevolazione presuppone non soltanto l'assenza di un obbligo di assunzione ex art. 8 comma 1, ma altresì la creazione di nuovi posti per esigenze proprie del cessionario, rispondendo così l'assunzione del personale già dipendente del dante causa a reali esigenze organizzative.

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