Natura ritorsiva del licenziamento e ripartizione dell'onere della prova
22 Febbraio 2021
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “il licenziamento per ritorsione diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della l. n. 604 del 1966, 15 della l. n. 300 del 1970 e 3 della l. n. 108 del 1990 – costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni. Ciò posto, va ribadita la regola che l'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio”.
Nel caso di specie, il licenziamento comminato al dipendente è risultato fondato su un motivo del tutto pretestuoso, essendo la condotta contestata priva del carattere dell'antigiuridicità ed anzi integrante l'esercizio di un diritto. |