Integrazioni salariali Covid-19 previste dalla Legge di Bilancio 2021: prime istruzioni dell'INPS
23 Febbraio 2021
L'INPS riepiloga le principali misure di integrazione salariale Covid-19 contenute nella Legge di Bilancio 2021 fornendo, allo stesso tempo, le prime istruzioni operative per accedere ai trattamenti (Circ. INPS 17 febbraio 2021 n. 28).
La Legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020) è intervenuta sulla disciplina degli ammortizzatori sociali Covid-19, andando a modificare ulteriormente l'apparato normativo in vigore alla data del 1° gennaio 2021.
Di conseguenza, l'INPS fornisce ora un riepilogo dei principali interventi in materia di integrazione salariale e di misure a sostegno del reddito previsti per il 2021 e comunica le prime istruzioni operative per la corretta presentazione delle domande.
Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 300-305, L. 178/2020) consente ai datori di lavoro di richiedere la concessione di trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell'assegno ordinario con causale COVID-19 per una durata massima di 12 settimane, che devono essere collocate nei periodi: - tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria; - tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, per l'assegno ordinario e la cassa in deroga.
I periodi di integrazione salariale richiesti e autorizzati in base alla disciplina precedente, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle nuove 12 settimane.
Destinatari dei nuovi periodi di integrazione salariale Destinatari dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 sono tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2021. Tuttavia, in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, il primo giorno lavorativo utile per l'instaurazione dei rapporti di lavoro è stato il 4 gennaio 2021. Di conseguenza, per rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l'intero periodo della loro operatività, i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla Legge di Bilancio 2021, trovano applicazione - in tutti i settori di attività – ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.
Aspetti contributivi I datori di lavoro che accedono alle 12 settimane di integrazione salariale previste dalla Legge di Bilancio sono esonerati dal versamento del contributo addizionale e non devono nemmeno versare il contributo addizionale legato alla riduzione di fatturato.
Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) I datori di lavoro agricolo possono beneficiare di un trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) per sospensioni dell'attività lavorativa dovute al COVID-19 per una durata massima di 90 giorni compresi nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il predetto periodo può essere richiesto anche se non sono state presentate precedenti domande di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO”.
Le domande possono riguardare anche lavoratori per i quali risulti superato il limite di fruizione ordinario pari a 90 giornate. Inoltre, le domande in questione possono essere presentate sia per lavoratori per i quali non è stata richiesta la prestazione di CISOA con causale “CISOA DL RILANCIO” sia per lavoratori che, invece, hanno già fruito delle 90 giornate di trattamento.
Presentazione della domanda La domanda per le ulteriori 12 settimane di integrazione salariale deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 L. 178/20” entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine è fissato alla fine del mese successivo all'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, ovvero il 28 febbraio 2021.
Modalità di pagamento della prestazione In merito alle modalità di pagamento della prestazione rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.
(Fonte: MementoPiù) |