Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3023/21, depositata il 9 febbraio.
Il Giudice di Pace di Siena accoglieva la domanda dell'attrice volta ad ottenere il risarcimento dei danni da parte dell'Amministrazione Provinciale di Siena riportati dopo una collisione con un capriolo lungo una strada statale.
Successivamente, il Tribunale di Siena confermava la suddetta pronuncia.
L'Amministrazione Provinciale impugna la decisione mediante ricorso per cassazione in relazione, tra le altre cose, alla sua individuazione quale soggetto passivo legittimato sul piano sostanziale a rispondere dei danni riportati dall'attrice.
La questione posta all'attenzione della Corte di Cassazione verte sull'individuazione del soggetto, privato o pubblico, tenuto a rispondere dei danni causati dalla fauna selvatica.
A tal proposito, gli Ermellini richiamano i seguenti principi di diritto: «i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici, a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; «in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito».
Da tali principi si evince che nel caso di specie l'Amministrazione Provinciale non è l'ente legittimato passivo nelle azioni di risarcimento del danno riconducibile ad animali selvatici, essendo tale soggetto da individuare in via esclusiva nella Regione.
Per questo motivo, i Giudici accolgono il ricorso.
(Fonte: Diritto e Giustizia.it)