Impugnazione del lodo arbitrale per incompetenza degli arbitri

Redazione scientifica
23 Febbraio 2021

In tema di arbitrato rituale, affinchè l'eccezione di incompetenza degli arbitri (per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato) possa ritenersi tempestivamente sollevata, non è sufficiente invocare una qualunque ragione invalidità della convenzione arbitrale.

Sul tema la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 3840/21, depositata il 15 febbraio.

Nell'ambito di una controversia per il pagamento della somma di oltre 200mila euro da parte della Provincia di Siracusa a titolo di corrispettivo per la costruzione di un istituto alberghiero, la Corte d'appello di Catania accoglieva l'impugnazione dell'ente e annullava il lodo arbitrale che lo aveva condannato al pagamento. I soccombenti hanno proposto ricorso in Cassazione invocando, per quanto d'interesse, la violazione dell'art. 817 comma 2 c.p.c.
Secondo i ricorrenti, l'impugnazione del lodo per incompetenza degli arbitri era stata proposta tempestivamente nella prima difesa utile successiva all'accettazione degli stessi. La sentenza impugnata aveva invece ritenuto che l'eccezione del difetto di potestas iudicandi fosse stata sollevata solo all'udienza di discussione, quando tutti i termini erano quindi scaduti.

La Corte ha ritenuto fondata la doglianza. Il ricorso viene quindi accolto in virtù del principio di diritto secondo cui «in tema di arbitrato rituale, affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri (per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato) possa ritenersi tempestivamente sollevata nella prima difesa utile successiva all'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri, come richiesto dall'art. 817 comma 2 c.p.c., non è sufficiente invocare una qualunque ragione invalidità della convenzione arbitrale, ossia svolta indipendentemente dal profilo giuridico in base al quale la contestazione viene formulata, atteso che è proprio l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della dedotta invalidità a qualificare la questione fatta valere e a distinguerla da altre possibili che possono risultare non fondate o inammissibili».
La pronuncia impugnata viene dunque annullata con rinvio alla Corte territoriale.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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