Vacanza a New York, bagaglio non consegnato all'arrivo: responsabili entrambe le compagnie aeree

Redazione Scientifica
23 Febbraio 2021

Nel caso in cui il bagaglio del turista non venga consegnato al momento dell'arrivo nella meta di vacanza, per il disagio subito dal viaggiatore sono responsabili entrambi i vettori che hanno garantito la copertura della tratta.

Viaggio da sogno a New York. L'approdo nella “Grande Mela” è però da incubo: all'aeroporto manca all'appello il bagaglio del viaggiatore, bagaglio che gli verrà consegnato solo alcuni giorni dopo. Legittima la sua richiesta risarcitoria, che però deve chiamare in causa entrambe le compagnie aeree a cui il turista si è rivolto per completare il tragitto Sud Italia-America (Cassazione, ordinanza n. 3165/21, depositata il 9 febbraio).

Estate 2015: il turista italiano è pronto a partire per l'America, con le valigie pronte e i biglietti già stampati, relativi alle tratte Brindisi-Roma – coperta con Alitalia – e Roma-New York – coperta con American Airlines –.
Il lungo e faticoso percorso aereo si conclude, all'approdo nella “Grande Mela”, con un'amarissima sorpresa: manca il bagaglio del turista, bagaglio che gli verrà consegnato poi con qualche giorno di ritardo.
Alla fine della vacanza, poi, una volta rientrato in Italia, il viaggiatore cita in giudizio Alitalia, chiedendo un adeguato risarcimento per la disavventura. Per il Giudice di Pace la domanda è priva di fondamento. Di parere opposto, invece, sono i Giudici del Tribunale, i quali riconoscono il diritto dell'uomo a un adeguato ristoro economico.
In particolare, in secondo grado, appurata «la ritardata consegna del bagaglio», i Giudici ritengono «applicabile la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e non contestata la mancata consegna del bagaglio all'arrivo all'aeroporto di New York», escludono che il turista «fosse incorso in qualsivoglia decadenza, avendo egli inviato il reclamo ad Alitalia nel termine di ventuno giorni, come da articolo 31, comma 2, della menzionata Convenzione», considerano «corretta la quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata dall'uomo per gli esborsi effettuati per procacciarsi articoli di abbigliamento e medicinali per far fronte ai bisogni ordinari connessi con il soggiorno negli U.S.A.».
Consequenziale è la condanna di Alitalia al «pagamento di 2mila e 275 euro» in favore del viaggiatore. Mentre viene respinta «la domanda di manleva proposta da Alitalia contro American Airlines», essendo «mancata la prova dell'ascrivibilità del ritardo» alla compagnia statunitense.

Col ricorso in Cassazione, invece, Alitalia contesta «l'avvenuta liquidazione del danno in favore del viaggiatore oltre i limiti risarcitori previsti dall'articolo 22 comma 2, della Convenzione di Montreal», fissati in poco meno di 1.200 euro.
Allo stesso tempo, viene nuovamente chiamata in causa American Airlines. Su questo fronte da Alitalia pongono in evidenza il rapporto tra le due compagnie, rapporto «riconducibile al trasporto cumulativo», e sostengono che «in mancanza della prova dell'addebitabilità del danno ad uno o all'altro dei vettori, il giudice avrebbe dovuto ritenerli responsabili entrambi in misura pari alla relativa tratta di competenza».

Entrambe le obiezioni sono ritenute convincenti dai Giudici della Cassazione.
In premessa viene richiamata la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, laddove essa «disciplina la responsabilità del vettore e dell'entità del risarcimento per i danni», con particolare riferimento ai casi di «distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli». In particolare, «nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di mille diritti speciali di prelievo per passeggero», pari a quasi 1.200 euro.
In questa vicenda, accertata «la responsabilità del vettore per l'avvenuta ritardata consegna del bagaglio», il nodo gordiano è rappresentato dalla «quantificazione del danno riconosciuto al viaggiatore». E su questo fronte dalla Cassazione tengono a sottolineare che «ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna del bagaglio del passeggero, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dalla Convenzione di Montreal del 1999 nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale», così raggiungendo «un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri».

Questa linea di pensiero è stata condivisa anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affermato che «la nozione di danno, ai fini della limitazione della responsabilità del vettore aereo (in particolare, nella fattispecie, per il caso di perdita del bagaglio), deve essere intesa nel senso che include tanto il danno materiale quanto il danno morale».
Ciò significa che è erroneo il calcolo compiuto dal Tribunale, che ha in sostanza liquidato in favore del viaggiatore «la complessiva somma di 2mila e 275 euro a titolo di ristoro del danno sofferto dalla ritardata consegna del bagaglio, comprensivo sia della quota forfettaria sancita dalla Convenzione di Montreal, sia degli ulteriori esborsi patiti ed individuabili nelle spese per l'acquisto di effetti personali e medicinali necessari per il soggiorno negli USA».
L'errore è consistito in particolare nel ricomprendere «tra gli altri oneri» previsti dalla Convenzione «gli esborsi sopportati dal viaggiatore per acquistare beni di prima necessità e medicinali al fine di sopperire medio tempore alla mancata tempestiva consegna del proprio bagaglio. Tali esborsi, però, altro non rappresentano che una delle voci del danno patrimoniale subito» dal viaggiatore e quindi «già inclusa nella nozione omnicomprensiva di danno (patrimoniale e non) che è coperta dalla limitazione del quantum risarcibile» sancito dalla Convenzione, chiariscono i Giudici della Cassazione.
Necessario, quindi, un nuovo giudizio su questo fronte in Tribunale.

Subito dopo, i magistrati prendono atto che «per effettuare il viaggio relativo alla tratta Brindisi-Roma-New York il turista ha utilizzato, in successione, entrambi i vettori in causa (Alitalia per quella Brindisi-Roma; American Airlines per quella Roma-New York)».
Ebbene, alla luce della Convenzione di Montreal del 1999, «il trasporto effettuato da più vettori successivi si presume costituire un unico trasporto qualora le parti lo abbiano considerato come un'unica operazione, indipendentemente dal fatto che sia stato stipulato per mezzo di un unico contratto o per mezzo di più contratti ed il suo carattere internazionale non viene meno per il solo fatto che un contratto o più contratti debbano essere eseguiti integralmente sul territorio di un medesimo Stato». Allo stesso tempo, sempre la Convenzione sancisce che «nei casi di trasporto da eseguire da diversi vettori successivi, ogni vettore che accetta passeggeri, bagaglio e merci è soggetto alle disposizioni della presente convenzione ed è considerato parte del contratto di trasporto per quella parte del trasporto effettuata sotto il suo controllo. In caso di trasporto di tal genere, il passeggero può agire soltanto nei confronti del vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale l'incidente o il ritardo si sono verificati, salvo il caso in cui, per accordo espresso, il primo vettore si sia assunto la responsabilità dell'intero viaggio. Nel caso di bagaglio o di merci, il passeggero o il mittente ha diritto di agire nei confronti del primo vettore, il passeggero o il destinatario ha il diritto di agire nei confronti dell'ultimo vettore, e inoltre entrambi potranno agire contro il vettore che ha effettuato il trasporto nel corso del quale si sono verificati la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo. I vettori sono responsabili singolarmente e solidalmente nei confronti del passeggero o del mittente o del destinatario». Infine, «nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione. Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso».

A fronte di tale quadro normativo, e poiché, osservano i Giudici, «è rimasto indimostrato che il fatto dannoso sia avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell'altro vettore», entrambe le compagnie «devono esserne considerate responsabili, solidalmente nei confronti del viaggiatore, e, nel rapporto interno, in proporzione alla relativa tratta di competenza».
Erronea, quindi, la decisione con cui il Tribunale ha respinto «la domanda di manleva proposta da Alitalia verso American Airlines».

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)