Il Fisco può insinuarsi nel passivo con l'avviso di addebito e l'avviso di accertamento esecutivo?

La Redazione
24 Febbraio 2021

Il dubbio sollevato dalla Corte di Cassazione è se l'avviso di addebito e l'avviso di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate, quali nuovi titoli previsti dagli artt. 29 e 30 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituiscano la notifica della cartella di pagamento ai fini dell'insinuazione nel passivo fallimentare.

Il dubbio sollevato dalla Corte di Cassazione è se l'avviso di addebito e l'avviso di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate, quali nuovi titoli previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituiscano la notifica della cartella di pagamento ai fini dell'insinuazione nel passivo fallimentare.

Questa la questione che la I sez. Civile della Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 4540/21 del 19 febbraio, ha rimesso al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Equitalia Servizi di Riscossione ha impugnato il decreto con cui il Tribunale di Nola accoglieva solo parzialmente l'opposizione al passivo fallimentare proposta. Secondo la ricorrente il Tribunale ha errato nel non ritenere sufficienti l'avviso di addebito e l'avviso di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione al passivo, esigendo la prova della notifica dei medesimi. Al contrario, secondo quanto affermato dal ricorrente, deve considerarsi consolidato il principio secondo cui in caso di iscrizione a ruolo la previa notifica non è prevista ai sensi dell'art. 87 d.P.R. n. 602/1973 e quando agisce direttamente l'Amministrazione finanziaria in qualità di titolare del credito azionato, non occorre che il credito sia stato preventivamente iscritto a ruolo.

Sulla base di tale premessa, il Collegio sottolinea come con l'entrata in vigore degli artt. 29 e 30 d.l. n. 78/2010 si ponga il problema di valutare se tale affermazione possa dirsi confermata. Nel nuovo contesto normativo infatti «la notificazione – seppur da essa dipenda l'idoneità dell'avviso a costituire titolo per l'esecuzione forzata – non assumerebbe rilievo, ai fini dell'istanza di insinuazione al passivo».


Per questi motivi, viene rimessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite la questione «se l'avviso di addebito e l'avviso di accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate, quali nuovi titoli previsti dagli artt. 29 e 30 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituiscano la notifica della cartella di pagamento ai fini dell'insinuazione nel passivo fallimentare».

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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