Rilascio della procura alle liti a distanza: come si procede?
26 Febbraio 2021
Il rilascio della procura alle liti con modalità a distanza veniva previsto dal comma 20-ter dell'art. 83 del d.l. 18/2020 (cd. Cura Italia) convertito con l. 27/2020. Detto comma prevedeva testualmente che «Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti puo' essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identita' in corso di validita', anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., se e' congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia». Tale norma, a differenza di altre norme previste dalla legislazione emergenziale, non è stata oggetto di specifica proroga tuttavia, mentre per tutte le norme processuali previste nell'art. 83 veniva indicata una data finale di applicazione, per il comma 20-ter non vi è una data definita. Ne consegue, che pur essendo in dottrina controversa l'attuale applicabilità del comma 20-ter, a parere di chi scrive la locuzione «fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da Covid-19» lascia intendere che detta norma sarà applicabile fino a quando resteranno in vigore quelle norme emergenziali che, seppur meno stringenti rispetto al cd. lockdown di marzo e aprile 2020, limitano o quantomeno sconsigliano gli spostamenti evitabili. Pertanto, la norma introdotta dal comma 20-ter, consentirà di conferire la procura alle liti senza la necessità di un incontro fisico tra avvocato e cliente fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (ad oggi fino al 30 aprile 2021 ex art. 1 del d.l. 2/21, ma suscettibile di ulteriori proroghe). La procura, conferita ai sensi della suddetta norma, non dovrà contenere particolari formule e si potrà usare la normale formulazione già utilizzata per le procure formatesi su supporto cartaceo. La norma, inoltre, non prevede ulteriori formalità quindi e sarà sufficiente per il cliente trasmettere, in un unico pdf, la scansione della procura firmata e del proprio documento di identità. Nel silenzio della norma, attività solo prudenziale, potrebbe essere l'identificazione del cliente all'atto della firma della procura mediante una videochiamata, in cui si richiede al cliente di mostrare il proprio volto affiancato al documento di identità. Tuttavia, tale attività, potrebbe essere solo un mero e prudenziale accorgimento da parte dell'avvocato per verificare l'identità del cliente.
*fonte: www.ilprocessotelematico.it |