Processo tributario: l'udienza pubblica solo su istanza di una delle parti? Parola alla Consulta

La Redazione
26 Febbraio 2021

La Commissione provinciale di Catania, con ordinanza depositata lo scorso 7 gennaio 2021, ha rimesso alla Consulta una questione attinente la dubbia costituzionalità dell'art. 33 D.Lgs. n. 546/1992 che, all'interno del processo tributario, prevede la facoltà delle parti (e non l'obbligo) di svolgere la pubblica udienza.
La Commisione provinciale di Catania, con ordinanza depositata lo scorso 7 gennaio 2021, ha rimesso alla Consulta una questione attinente la dubbia costituzionalità dell'art. 33 D.Lgs. n. 546/1992 che, all'interno del processo tributario, prevede la facoltà delle parti (e non l'obbligo) di svolgere la pubblica udienza.La norma in questione sancisce che "la controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2".Ora, a parere dei Giudici di merito, la norma non rispetterebbe alcuni interessi garantiti dalla Costituzione, in particolare violerebbe gli artt. 101, 111 e 136 Cost.; i Giudici ritengono che nel processo tributario la discussione deve avvenire in pubblica udienza, anche se nessuna delle parti ne ha fatto espressa richiesta, pena la violazione dei principio costituzionale. Il quadro normativo e giurisprudenziale descritto dalla Commissione provinciale siciliana ha permesso di ripercorrere l'evoluzione avvenuta sulla questione, partendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 16 febbraio 1989 (oggetto della pronuncia di incostituzionalità fu la normativa vigente ante riforma del contenzioso tributario del 1992) fino ad arrivare agli artt. 32 e 33 del D.lgs. 546/1992.Nella disamina dei Giudici è stato osservato che al riguardo la sentenza della Corte Costituzionale, con riferimento al contenzioso tributario, enuncia due principi che non sono stati osservati dal Legislatore delegante:
  • il primo secondo cui la pubblicità delle udienze può subire eccezioni in relazione a particolari procedimenti, quando - dette eccezioni - abbiano obiettiva e razionale giustificazione;
  • il secondo è che la posizione del contribuente non è esclusivamente personale e non è tutelabile con il segreto.
Tale considerazione risulta condivisibile da parte dei Giudici siciliani, poichè, la pubblicità delle udienze tutela l'interesse pubblico di consentire ai cittadini, e quindi al popolo, di conoscere dei procedimenti giudiziari; interesse pubblico che ha una rilevanza cosituzionale in quanto rappresentato dall'art. 101 Cost. Oltre al profilo soggettivo, ossia la tutela delle parti, nella logica del giusto processo è ravvisabile anche un profilo oggettivo: l'esigenza è che sia prevista la più ampia partecipazione delle parti ai fini dell'integrale attuazione del principio costituzionale, essendo l'attività delle parti connaturata al processo e potendo solo la disponibilità del diritto consentire alla parti private di rimettersi in tutto o in parte alla decisione del giudice (136 Cost.). ln definitiva per la CTP Catania, la norma del procedimento tributario che subordina a istanza di una delle parti presenta profili di incostituzionalità, pertanto la trasmissione degli atti passa alla Corte Costituzionale la quale risolverà la questione.

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