Protezione internazionale e procura speciale: alle SS.UU. la questione sulle modalità di certificazione della data di rilascio
26 Febbraio 2021
Sul tema, la Suprema Corte con l'ordinanza interlocutoria n. 5213/21, depositata il 25 febbraio.
Il Tribunale di Salerno rigettava il ricorso di un cittadino nigeriano avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Salerno riguardante la negazione della richiesta di protezione internazionale o umanitaria per insussistenza dei relativi presupposti.
Il cittadino straniero ricorre in Cassazione lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 3,5,7 d. lgs. 251/2007 e 27 comma 1-bis, d. lgs. 25/08 e la mancata valutazione della situazione di conflitto diffuso esistente in Nigeria e della sua personale condizione, avendo rifiutato di aderire ad un gruppo criminale. Egli si duole dell'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione riguardo la concreta ed effettiva integrazione del ricorrente.
Nel caso di specie, prima di prendere in esame i motivi di doglianza, bisogna valutare ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la ritualità della procura speciale ad litem conferita all'avvocato su foglio separato e congiunto materialmente al ricorso, recante una data diversa dalla data di comunicazione del decreto impugnato. Secondo l'art. 35 comma 13, d. lgs. 25/2008 «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima». Secondo la norma, quindi, il difensore ha il compito di certificare non solo l'autobiografia della sottoscrizione dalla parte, ma anche la data di conferimento della procura in epoca posteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato, attraverso un atto che attesti la presenza del richiedente protezione nel territorio dello Stato.
La Corte ha più volte affrontato il tema riguardo le modalità esigibili ai fini della certificazione della sottoscrizione della parte, qualora la procura contenga la specifica indicazione della data di comunicazione del provvedimento impugnato, precisando che «nonoccorrerebbe una duplicità di formule certificative da parte del difensore, essendo sufficiente anche una sola firma in calce, purchè essa rechi una comune dizione di autenticità, riferibile, cioè alla sottoscrizione del richiedente sia alla data di rilascio della procura, con esclusione di espressioni ambigue del tipo «è vera la firma» o «per autentica della sottoscrizione» o altre equipollenti nelle quali «risulterebbe dubbia la possibilità di estendere (…) la volontà certificativa oltre quanto espressamente dichiarato». (Cass. civ., nn. 28208/2020 e 29251/2020).
Per questi motivi il Collegio ritiene necessario rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per risolvere la questione riguardante l'interpretazione conforme ai parametri costituzionali dell'art. 35-bis comma 13, d. l.gs. 25/2008, avendo riguardo alle modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, della data di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per Cassazione.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |