Il fratello dell'attivista politico teme persecuzioni in patria: protezione possibile

Attilio Ievolella
01 Marzo 2021

Riprende vigore la domanda presentata da un cittadino del Gambia e centrata su possibili vendette connesse all'operato del fratello come oppositore del partito al potere. Necessario, ovviamente, verificare concretezza ed attualità delle presunte ritorsioni.

Protezione possibile in Italia per lo straniero scappato dal proprio Paese per timore di persecuzioni e vendette per l'attivismo politico del familiare oppositore del partito al potere (Cass. civ., sez. I, ord., 18 febbraio 2021, n. 4377/21).

Riflettori puntati su un cittadino del Gambia. Appena approdato in Italia, l'uomo presenta domanda di protezione, spiegando di «essere fuggito dal suo Paese per il timore di essere arrestato in quanto suo fratello - al quale è stato già riconosciuto lo status di rifugiato - svolge attività politica a sostegno del partito di opposizione a quello al governo».

I membri della Commissione territoriale ritengono però la domanda non meritevole di accoglimento. E questa decisione viene confermata dai Giudici di merito, prima in Tribunale e poi in Corte d'appello: a loro parere, difatti, la vicenda tocca solo «la posizione individuale del fratello» dello straniero, mentre quest'ultimo «non ha dedotto di svolgere attività politica» e quindi è impensabile «possa subire ripercussioni personali in relazione ai fatti narrati».

Col ricorso in Cassazione viene contestata la mancata «valutazione della condizione personale e sociale» dello straniero alla luce della vicenda riguardante il fratello.

Per il legale del cittadino del Gambia è illegittimo il diniego della protezione, poiché è egli è potenzialmente esposto, in caso di ritorno in patria, a «persecuzioni e danni gravi quale familiare di un oppositore politico» della forza che governa il Paese.

In premessa, i Giudici, rifacendosi ai giudici europei, ricordano che «i familiari, semplicemente per la loro relazione con il rifugiato, sono di norma esposti ad atti di persecuzione, al punto che tale circostanza potrebbe costituire la base per beneficiare dello status di rifugiato» e aggiungono che «nell'ambito dell'esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest'ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce».

Entrando poi nei dettagli del caso riguardante il cittadino del Gambia, i Giudici ritengono non trascurabili le circostanze richiamate dallo straniero circa «il timore di essere perseguitato quale familiare di un oppositore politico», mentre, aggiungono, non può essere ritenuto significativo il fatto che lo straniero ha dichiarato di «non svolgere attività politica», a differenza del fratello.

Evidente, quindi, l'errore compiuto in Appello, laddove non si è tenuto conto del rischio cui lo straniero «ha allegato di essere esposto quale fratello di un oppositore politico del partito al potere». A questo proposito, i Giudici di legittimità considerano plausibile «l'attualità del rischio paventato» dallo straniero a fronte della «situazione politica del Gambia», soprattutto tenendo presenti alcuni dettagli. Il riferimento è in particolare al fatto che, come raccontato dallo straniero, «la polizia si è recata a casa loro ed ha prelevato il fratello maggiore, di cui non hanno avuto più notizie, e lui è stato, invece, condotto nella stazione di polizia, gli è stato sequestrato l'internet point che gestiva nonché il passaporto ed è stato convocato avanti al giudice in relazione al rapporto di parentela con il fratello attivista politico – cui peraltro risulta essere stato riconosciuto lo status di rifugiato –, convocazione cui si è sottratto fuggendo dal Gambia».

Per i Magistrati della Cassazione tutti questi dettagli sono fondamentali nella valutazione della domanda di protezione presentata dallo straniero, e meritano di essere tenuti in adeguata considerazione nel nuovo processo che si terrà in Appello.

E i Giudici di secondo grado dovranno decidere sulla protezione per il cittadino del Gambia anche tenendo presente il principio fissato dalla Cassazione, principio secondo cui «nell'ambito dell'esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener conto, ove ritenuto credibile, del riferimento alle minacce di persecuzione e di danni gravi per ragioni politiche incombenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare, previa verifica dell'attualità della minaccia, se quest'ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce».

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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