Assunzioni agevolate di donne nel biennio 2021-2022: prime indicazioni dell'INPS

La Redazione
01 Marzo 2021

L'INPS fornisce alcune indicazioni che riguardano l'esonero totale dei contributi previsto dalla Legge di Bilancio 2021 in favore dei datori di lavoro che, nel biennio 2021-2022, assumono donne disoccupate (circolare INPS 22 febbraio 2021 n. 32).

La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, l. n. 178/2020) è intervenuta in materia di assunzioni agevolate di donne prive di impiego: in via sperimentale, al fine di favorire i rapporti di lavoro con donne disoccupate, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero contributivo normalmente previsto (art. 4, comma 11, l. n. 92/2012) è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di € 6.000 annui.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio.

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Sono escluse, invece, le Pubbliche Amministrazioni.

Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo.

Per espresso richiamo normativo, il campo di applicazione dell'esonero è il medesimo previsto in via generale, e quindi riguarda l'assunzione di donne:

1) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: - residenti in aree svantaggiate; - con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (aree caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna);

2) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Rapporti di lavoro incentivati.

L'incentivo in esame spetta per:

- le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati con una cooperativa di lavoro.

Restano, invece, escluse le assunzioni con contratto di lavoro intermittente, occasionale e domestico.

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l'incentivo:

- in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto di lavoro a termine fino al limite complessivo di 12 mesi.

Assetto e misura dell'incentivo.

L'incentivo introdotto dalla Legge di bilancio 2021, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di € 6.000 annui.

Condizioni di spettanza dell'incentivo.

Il datore di lavoro, per fruire del beneficio, deve rispettare le condizioni generali previste dalla legislazione sociale in materia di incentivi (art. 1, c. 1175, L. 296/2006).

L'incremento occupazionale netto.

Ai fini del legittimo riconoscimento dell'agevolazione, è necessario, in aggiunta, rispettare la condizione specificamente prevista dalla Legge di Bilancio 2021 consistente nella realizzazione dell'incremento occupazionale. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro part-time, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Compatibilità con gli aiuti di Stato

Il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, nei limiti degli aiuti di Stato.

Compatibilità con altri incentivi.

L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

(Fonte: mementopiu.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.