Quali sono i limiti alla retroattività del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato?

01 Marzo 2021

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 – 1° gennaio 2008 – e dalla corrispondente annualità di imposta.

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto corrispondente all'imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 – 1° gennaio 2008 – e dalla corrispondente annualità di imposta.

Il caso

Il Tribunale di Lodi, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, condannava L.M. alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione per i reati di cui agli articoli 2 e 8 del D.Lgs. n. 74/2000, disponendo altresì la confisca del denaro o, in mancanza, la confisca per equivalente dei beni dell'imputato fino alla concorrenza della somma ritenuta profitto dei reati, ovvero € 93.645,71. Avverso la sentenza de qua ricorreva per Cassazione L.M. deducendo due motivi di gravame: in primis, violazione di legge in relazione all'avvenuta applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenuta non ammissibile per mancanza dei presupposti di legge; in secundis, violazione di legge con riferimento alla disposta confisca per equivalente del profitto del reato, ritenuta non possibile in quanto al momento di commissione dei reati la stessa era normativamente prevista solo in via diretta per il profitto del reato.

I limiti del ricorso per Cassazione in punto di condizioni di accesso al rito speciale del patteggiamento.

Il primo motivo di doglianza è stato valutato inammissibile per carenza di interesse al ricorso da parte del ricorrente, il quale si lamenta della riduzione di un terzo della pena per il patteggiamento che, a suo dire, non doveva essere ammesso: tuttavia, tale profilo riguarda non l'illegalità della pena ma le condizioni di accesso al rito. Ragion per cui, la Corte di Cassazione ha ritenuto di dover ribadire il principio di diritto secondo cui è inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena sul presupposto della inapplicabilità del c.d. patteggiamento allargato qualora lo stesso non indichi nel ricorso lo specifico interesse all'annullamento della sentenza.

I limiti alla retroattività del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato.

Il secondo motivo di ricorso è stato, invece, valutato quale manifestamente infondato. In particolare, i Supremi Giudici hanno avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: in tema di reati tributari di cui all'art. 1, comma 143, L. n. 244/2007, oggi sostituito dall'art. 12-bis, D.Lgs. 74/2000, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto – e, quindi, la confisca in sede di sentenza – corrispondente all'imposta evasa può essere disposto con riferimento agli illeciti commessi a partire dall'entrata in vigore della legge n. 244/2007 – 1 gennaio 2008 – e dalla corrispondente annualità di imposta, e non da quella relativa all'entrata in vigore della Legge 190/2012, atteso che l'integrale rinvio contenuto nel citato art. 1 all'art. 322-ter c.p., nella formulazione all'epoca vigente, riguarda entrambe le previsioni di cui ai commi 1 e 2 (fattispecie relativa ai reati di cui agli artt. 2 e 8, D.Lgs. n. 74/2000, commessi nelle annualità 2011 e 2012).

Fonte: Diritto e Giustizia

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