Comunicato sulla Brexit per gli intermediari britannici operanti in Italia e loro clienti

01 Marzo 2021

Il decreto cosiddetto “Milleproroghe”, d.l. 183 del 31.12.2020, all'art. 22 pone disposizioni sull'operatività degli intermediari e delle imprese di assicurazione britanniche dopo il 31.12.2020. La norma mira ad un ordinato passaggio dal mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello per gli intermediari di paesi terzi.

Il decreto cosiddetto “Milleproroghe”, d.l. 183 del 31.12.2020, all'art. 22 pone disposizioni sull'operatività degli intermediari e delle imprese di assicurazione britanniche dopo il 31.12.2020. La norma mira ad un ordinato passaggio dal mutuo riconoscimento in ambito europeo a quello per gli intermediari di paesi terzi.

Gli intermediari che abbiano presentato, entro la data di entrata in vigore del citato d.l., un'istanza per operare in Italia come impresa di paese terzo ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attività ma che non abbiano ancora ricevuto l'autorizzazione o il suo diniego, possono continuare a prestare il servizio/attività già esercitato prima del termine del periodo di transizione, fino al rilascio dell'autorizzazione e comunque non oltre il 30.06.2021.

In questo periodo, possono svolgere solo le attività per le quali è stata richiesta l'autorizzazione, limitandosi alla gestione dei rapporti esistenti. Non possono quindi acquisire nuovi clienti, né modificare i rapporti in essere mentre sono consentite le attività “life-cycle event” per i contratti derivati in essere non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale.

Gli intermediari dovranno fornire ai clienti, il più presto possibile, adeguate informazioni affinchè possano sapere quale sistema di indennizzo è chiamato a tutelarli, in ogni caso, non oltre 40 giorni dal giorno successivo al termine del periodo di transizione. Qualora l'autorizzazione venga negata, gli intermediari britannici devono cessare le attività nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 3 mesi dalla comunicazione del diniego, senza alcun pregiudizio per i clienti.

Tutti gli intermediari britannici che prestano servizi di investimento in Italia devono fornire ai clienti un'adeguata informazione circa gli effetti della Brexit sui rapporti contrattuali in essere.

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