Muro di cinta o muro di fabbrica? Questo è il dilemma

Redazione scientifica
01 Marzo 2021

La Corte ribadisce che «l'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo».

Sul tema, la Suprema Corte con l'ordinanza 5335/21, depositata il 26 febbraio.

La Corte d'Appello di Venezia dichiarava che la tettoia costruita da un cittadino sulla propria proprietà, collocata sul confine del suo vicino, non fosse conforme alla normativa edilizia dettata dagli artt. 15 e 24 delle N.T.A. del PRG, in quanto si trattava di costruzione posta in aderenza ad un muro di cinta alto 2,85 metri.

Il proprietario di suddetta tettoia ricorre in Cassazione denunciando, tra i vari motivi, l'erronea qualificazione del suddetto muro come ‘mura di cinta' e non ‘di fabbrica' e la conseguente erronea disposizione riguardante l'illegittimità della tettoia ricorrente in aderenza al muro.

Nel caso di specie, è importante rilevare che la Corte di Cassazione già in precedenza aveva sottolineato che: «l'esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall'art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall'altezza non superiore a tre metri, dall'emersione dal suolo nonché dall'isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo» (Cass. n. 26713/2020). Di conseguenza nella fase di merito è stato accertato che il muro in questione marcava la linea di confine, era destinato alla recinzione e non era alto più di tre metri, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente.

Per questi motivi la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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