Sovraindebitamento: l'aggiornamento della legge 3/2012. Qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo

Luciano Panzani
02 Marzo 2021

La legge sul sovraindebitamento (legge 3/2012) è stata profondamente modificata dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto legge Ristori (d.l. 137/2020), anticipando molte delle novità previste in materia dal codice della crisi.

La legge sul sovraindebitamento (legge 3/2012) è stata profondamente modificata dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, di conversione del decreto legge Ristori (d.l. 137/2020), anticipando molte delle novità previste in materia dal codice della crisi.

La nuova disciplina, emendando il testo della legge 3/2012, ha però previsto regole in parte diverse da quelle del codice della crisi, la cui entrata in vigore a settembre 2021, almeno nell'attuale testo, non è certa.

L'art. 14-ter che regola la liquidazione dei beni è stato emendato soltanto per prevedere l'estensione della procedura aperta nei confronti di una società ai soci illimitatamente responsabili.

Ne deriva che la liquidazione dei beni, a differenza del codice della crisi, può essere chiesta soltanto dal debitore e non dai creditori. Il codice, emendato dal decreto correttivo, prevede che quando il debitore è in stato di insolvenza la domanda possa essere proposta dai creditori, ma che non si faccia luogo all'apertura se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria è inferiore ad euro 20.000. Nel caso di debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura se l'OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante procedure giudiziarie.

Viceversa l'art.14-quater della legge 3/2012 continua a prevedere la conversione dell'accordo o del piano del consumatore in liquidazione nelle ipotesi di annullamento o risoluzione dell'accordo o cessazione del piano del consumatore determinata da cause imputabili al debitore.

È stata conservata anche l'assurda norma dell'art. 14-novies per cui la procedura non può essere chiusa prima di quattro anni dal deposito della domanda, con conseguente impossibilità di chiedere l'esdebitazione prima del decorso del termine.

Il codice della crisi non contiene questo limite e prevede anzi che l'esdebitazione, se non vi sono cause ostative, avvenga di diritto decorsi tre anni dall'apertura della procedura (art. 282 CCI).

L'art. 14-terdecies continua a richiedere per accedere all'esdebitazione che il debitore persona fisica abbia soddisfatto almeno in parte i creditori per causa e titolo anteriore alla liquidazione.

Tale requisito è stato abbandonato dal codice della crisi.

E' probabile che questa diversa disciplina sia dipesa dalle dinamiche parlamentari nell'approvazione della legge di conversione del d.l. Ristori e non sia frutto di scelte consapevoli.

Se l'entrata in vigore del codice della crisi dovesse ancora slittare, ipotesi plausibile, bisognerà intervenire.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.