L'interesse pubblico alla diffusione di una notizia non legittima la pubblicazione di immagini ritraenti un minore su testate giornalistiche
02 Marzo 2021
La liceità di tali azioni postula il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione della notizia, oppure ii consenso delle persone ritratte o l'esistenza delle altre condizioni giustificative previste dall'ordinamento. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, I Sezione Civile con l'ordinanza n.4407 depositata il 19 febbraio 2021.
Il caso. I genitori di una minore, in gravi condizioni di salute citarono in giudizio diverse testate giornalistiche al fine di ottenere il risarcimento del danno morale da essi patito per avere gravemente leso il diritto alla riservatezza, all'immagine ed alla reputazione degli istanti e della minore stessa. Gli stessi esposero che invitarono un noto calciatore a far visita alla loro figlia, nella speranza di provocarle una positiva reazione. Accogliendo l'invito il calciatore si recò presso la minore e in tale occasione, gli attori si lasciarono fotografare all'interno della stanza. Nei giorni successivi, i genitori appresero che le fotografie predette erano state diffuse, senza il consenso ed a totale insaputa dei soggetti interessati, dalle testate giornalistiche citate in giudizio. La Corte accoglie il ricorso presentato dai genitori e cassa la sentenza impugnata rinviando al Tribunale, in persona di diverso magistrato, per il corrispondente nuovo esame. L'omesso accertamento, da parte del giudice di merito, dello specifico interesse pubblico alla conoscenza delle immagini ritraenti i ricorrenti e la loro figlia minore con il calciatore, ha investito uno dei presupposti legittimanti la diffusione delle relative fotografie, risolvendosi, pertanto, in una violazione della normativa in tema di protezione dei dati personali.
Il diritto alla riservatezza del minore deve essere, nel bilanciamento degli opposti valori costituzionali (diritto di cronaca e diritto alla "privacy") considerato assolutamente preminente. Per gli Ermellini, considerato che la vicenda analizzata coinvolge una minore, è opportuno ricordare che secondo la Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, in tutte le decisioni relative ai fanciulli emanate dall'autorità giudiziaria «l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente». Nel caso concreto l'avvenuta pubblicazione di foto incentrate sulla minore allettata è certamente lesiva di tale preminente interesse del minore che è al centro del diritto a livello internazionale.
Non ogni vicenda che coinvolga un personaggio noto giustifica la legittimità, in ogni caso, della diffusione di immagini anche di soggetti terzi che con questi vengano in contatto ove ne manchi una specifica necessità. Nella specie si trattava di un incontro di carattere essenzialmente privato, sebbene coinvolgente un personaggio noto al pubblico. A ciò deve aggiungersi che la circostanza che i dati personali siano stati resi noti direttamente dagli interessati in una pregressa occasione non ha valore di consenso tacito al trattamento anche in contesti diversi dalla loro originaria pubblicazione, poiché l'interessato può essere contrario a che l'informazione da lui già resa nota riceva una ulteriore e più ampia diffusione, dovendosi ritenere che la deroga prevista dall'art. 137, ultimo comma, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 concerna solo l'essenzialità del dato trattato e non anche l'interesse pubblico alla sua diffusione.
(Fonte: Diritto e Giustizia.it) |