Conversione del decreto milleproroghe: blocco degli sfratti prorogato al 30 giugno 2021

Redazione scientifica
02 Marzo 2021

Il Decreto milleproroghe conferma la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, fino al 30 giugno 2021.

Conversione in Legge del Decreto milleproroghe. In G.U. del 1° marzo 2021, S.O. n. 51, è stata pubblicata la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”». In ambito immobiliare, tra le misure per far fronte all'emergenza coronavirus che continua ad evolversi vi è la proroga del blocco degli sfratti.

Proroga del blocco degli sfratti e della procedura esecutiva. Il decreto Cura Italia aveva già previsto la sospensione fino al 31 agosto 2020, il decreto Rilancio a causa del protrarsi della crisi per famiglie e aziende aveva ulteriormente spostato la sospensione degli sfratti fino al 31 dicembre 2020.Detto ciò,con le nuove disposizioni, il legislatore ha previsto che:

- (art. 13, comma 13, d.l. n. 183/2020) la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

- (art. 13, comma 14, d.l. n. 183/2020) è sospesa, sino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

La sospensione è automatica per tutti e non richiede nessun requisito per accedervi. Tutte le procedure di sfratto avviate durante la sospensione saranno eseguite dopo il 30 giugno 2021.

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