In G.U. il decreto Milleproroghe convertito in Legge

La Redazione
03 Marzo 2021

Dopo il via libera da parte del Parlamento, ha trovato pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 la legge n. 21/2021 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 183/2020, il c.d. milleproroghe.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stato convertito in legge il c.d. decreto milleproroghe, d.l. n. 183/2021.

Tra i diversi interventi previsti dal testo si segnala:

Accertamento

Con l'art. 22-bis, è stato confermato che gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione delle sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti sono notificati, inviati o messi a disposizione tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. Non sono dovuti gli interessi per il ritardato pagamento o per la ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica.

I termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati di 14 mesi.

Per le entrate tributarie e non, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi. I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;

Tra il 31 gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione, trattamenti assimilati.

Lotteria degli scontrini

Con l'art. 3, comma 10, si evidenzia ched al 1° marzo 2021, se al momento dell'acquisto l'esercente si rifiuta di acquisire il codice lotteria, il consumatore può fare una segnalazione nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito dell'AD.

Agevolazioni prima casa

Con l'art. 3, comma 11, viene prorogata al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini previsti per effettuare gli adempimenti previsti per il mantenimento dell'agevolazione prima casa e per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Prevista la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 del termine per utilizzare il c.d. bonus vacanze per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

In materia societaria, l'art. 3, comma 6 ha modificato commi 1 e 7 dell'art. 106 del d.l. n. 18/2020, c.d. decreto Cura Italia, prevedendo che l'assemblea ordinaria è convocata per approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. È stato poi sostituito il testo del comma 7 con la previsione che le disposizioni per l'espressione del voto a distanza e per lo svolgimento dell'assemblea di cui al citato art. 106 si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

Quanto agli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'art. 5, commi 2 e 5, d.lgs. n. 39/2010, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

Sono poi previste proroghe in materia di competenza del Ministero della difesa (art. 9), in materia di agricoltura (art. 10), di materia di competenza del Ministero del lavoro (art. 11), in materia di sviluppo economico (art. 12), in materia di Piano per la transizione energetica sostenibile (art. 12-ter), in materia di infrastrutture e trasporti (art. 13), in materia di competenza del Ministero degli affari esteri (art. 14), in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare (art. 15), in materia di sport (art. 16).

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