Sospensione termini accertamento in applicazione ai tributi locali
03 Marzo 2021
Ho ricevuto un avviso di accertamento Imu relativo al 2015 a gennaio 2021: posso impugnare sostenendo lo spirare del termine di decadenza di 5 anni?
La disciplina Covid-19 ha impattato anche sui termini di notifica degli atti impositivi: malgrado la proroga contenuta nell'articolo 157 D.L. n. 34/2020 non trovi applicazione per i tributi locali, deve considerarsi applicabile il differimento di 85 giorni previsto dall'articolo 67 D.L. 18/2020. Pertanto, gli atti con i quali i Comuni contestano le irregolarità Imu relative all'annualità 2015 possono essere validamente notificati sino al prossimo 26 marzo 2021. L'articolo 67, comma 1, D.L. 18/2020 ha disposto, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali.Come chiarito dalla Risoluzione 6/DF/20, tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione. Il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha apportato importanti modifiche inerenti in tema di termini di notifica degli atti impositivi: le previsioni contenute nell'articolo 157 sono dirette a prorogarne i termini per la loro notificazione, operando di fatto una “scissione” tra la data di emissione e quella di notifica degli atti stessi. Tale disposizione ha sancito che gli atti di accertamento per cui i termini di decadenza (calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione) scadono nel periodo compreso fra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020 vengono emessi entro il 31 dicembre dell'anno 2020 e notificati fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021. Per effetto del D.L. n. 3/2021, è ora previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza “naturali” (calcolati cioè senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020), scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022. A livello pratico, quindi, si assisterà alla notifica, nel corso del 2021 e addirittura del 2022, di atti che scadevano nel 2020 (si pensi ad esempio ad un avviso di accertamento relativo alla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2015, presentata nel 2016). L'intento è quello di consentire una più equa e meno gravosa distribuzione nel tempo della notifica degli atti impositivi, consentendo di fatto la loro notificazione a tutto il 2021; tale intento già era evidente dalla lettura della rubrica della norma “proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali”. Nel comma 7-bis del richiamato articolo 157 (introdotto in sede di conversione, ma in tale senso si interpretava anche in precedenza) è però stabilito che “Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano alle entrate degli enti territoriali”; quindi, tale disposizione non trova applicazione per la notifica degli accertamenti Imu. Questo però non significa che si debbano considerare i termini ordinari di decadenza.
Per il richiamo operato dall'articolo 67, comma 4, D.L. 18/2020 (tutt'oggi vigente) all'articolo 12, comma 1, D.Lgs. 159/2015 (riguardante la sospensione dei termini per eventi eccezionali), lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione (ossia la sospensione di 85 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020), comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni, che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma (sul punto si veda anche la posizione espressa dall'Ifel nel documento del 22 giugno 2020).
In altri termini, per tutte annualità accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (ai sensi dell'articolo 1, comma 161, L. 296/2006, applicabile in forza del rinvio operato dall'articolo 1, comma 776, L. 160/2019), ma 85 giorni dopo. Il periodo d'imposta 2015 (ovvero il periodo d'imposta 2014 nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, ove dovuta) sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021. |