Pubblicata in G.U. la legge di conversione del milleproroghe

Redazione Scientifica
03 Marzo 2021

Dopo il via libera da parte del Parlamento, ha trovato pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 la legge n. 21/2021 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 183/2020, il c.d. milleproroghe.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 è stato convertito in legge il c.d. decreto milleproroghe, d.l. n. 183/2021.

Tra i diversi interventi previsti dal testo si segnala:

- l'art. 8 prevede proroghe in materia di giustizia e in particolare 1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 3, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021".

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021".

5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni". Per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori restano dunque validi i requisiti previsti dalla precedente disciplina e maturati entro 9 anni dalla data di entrata in vigore della l. n. 247/2012.

- Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario, l'art. 22-ter proroga al 30 aprile 2021 le misure previste dagli artt. 28, 29 e 30 del d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020.

- In materia societaria, l'art. 3, comma 6 ha modificato commi 1 e 7 dell'art. 106 del d.l. n. 18/2020, c.d. decreto Cura Italia, prevedendo che l'assemblea ordinaria è convocata per approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. È stato poi sostituito il testo del comma 7 con la previsione che le disposizioni per l'espressione del voto a distanza e per lo svolgimento dell'assemblea di cui al citato art. 106 si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

- Quanto agli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'art. 5, commi 2 e 5, d.lgs. n. 39/2010, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

- In materia di società partecipate, l'art. 3-bis prevede che «il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021».

- È prevista la proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 del termine per utilizzare il c.d. bonus vacanze per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast.

- Sono poi previste proroghe in materia di competenza del Ministero della difesa (art. 9), in materia di agricoltura (art. 10), di materia di competenza del Ministero del lavoro (art. 11), in materia di sviluppo economico (art. 12), in materia di Piano per la transizione energetica sostenibile (art. 12-ter), in materia di infrastrutture e trasporti (art. 13), in materia di competenza del Ministero degli affari esteri (art. 14), in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare (art. 15), in materia di sport (art. 16) e in materia tributaria (art. 22-bis).

(Fonte: Diritto e Giustizia.it)

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