Dirigenti e “blocco” dei licenziamenti dovuto alla normativa emergenziale

03 Marzo 2021

La “ratio” del “blocco” dei licenziamenti appare essere evidentemente quella, in un certo senso di ordine pubblico, di evitare in via provvisoria che le pressoché generalizzate conseguenze economiche della pandemia si traducano nella soppressione immediata di posti di lavoro...

La ratio del “blocco” dei licenziamenti appare essere evidentemente quella, in un certo senso di ordine pubblico, di evitare in via provvisoria che le pressoché generalizzate conseguenze economiche della pandemia si traducano nella soppressione immediata di posti di lavoro.

C'è in un certo senso una compressione temporanea di una libertà/diritto fondati sull'art. 41 comma 1 Cost., tendenzialmente destinata a trovare contemperamento in misure di sostegno alle imprese, ed ispirata ad un criterio di solidarietà sociale ex art. 2 e 4 Cost.: non lasciare che il danno pandemico si scarichi sistematicamente ed automaticamente sui lavoratori. Tale esigenza è certo comune ai dirigenti che anzi sono più esposti a tale rischio stante la maggiore elasticità del loro regime contrattuale collettivo di preservazione dai licenziamenti arbitrari (cd. giustificatezza) rispetto a quello posto dall'art. 3 l. n. 604/66.

Nel caso di specie, il giudice ha dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al dirigente e, per l'effetto, ha ordinato alla società datrice di lavoro di reintegrarlo nel posto di lavoro, e condannato la medesima al risarcimento del danno.

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