Il congedo parentale spetta anche a chi era disoccupato al momento della nascita del figlio

La Redazione
05 Marzo 2021

Le clausole 1.1, 1.2, 2.1 e 3.1 lett. b), dell'accordo quadro sul congedo parentale (riveduto), che figura in allegato alla direttiva 2010/18/UE (…) devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l'inizio del congedo parentale. Per contro, dette clausole ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale allo status di lavoratore del genitore al momento della nascita o dell'adozione del figlio.
Abstract

Le clausole 1.1, 1.2, 2.1 e 3.1 lett. b), dell'accordo quadro sul congedo parentale (riveduto), che figura in allegato alla direttiva 2010/18/UE […] devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno dodici mesi immediatamente precedente l'inizio del congedo parentale. Per contro, dette clausole ostano a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento del diritto al congedo parentale allo status di lavoratore del genitore al momento della nascita o dell'adozione del figlio.

È quanto deciso il 25 febbraio dalla CGUE sul caso C-121/19 (EU:C:2021:104), risolvendo una pregiudiziale sollevata dalla Corte di cassazione del Lussemburgo relativa alla richiesta di un congedo parentale avanzato da una docente, precaria e senza lavoro al momento della nascita dei suoi due gemelli, che aveva chiesto, una volta diventata di ruolo.

Infatti al momento della nascita dei figli nel 2012 aveva perso l'incarico a tempo determinato da poche settimane, ma, al momento di avanzare la richiesta di congedo parentale, aveva maturato la richiesta anzianità di servizio, dovuta alla somma dei vari contratti a tempo determinato tra il 2011 ed il 2013 e dal fatto che dal 15 settembre 2014 avesse siglato un contratto a tempo indeterminato: la richiesta di congedo parentale decorreva, infatti, dal 15 settembre 2015. Stante il rifiuto per l'asserita carenza dei requisiti del possesso di un impiego e dell'iscrizione alla cassa previdenziale alla nascita dei figli gli fu negato dalla competente cassa previdenziale. La S.C. perciò aveva chiesto lumi alla CGUE sulla compatibilità della legge lussemburghese che concede detto congedo solo se chi lo richiede ha un impiego ed è iscritto ad una cassa previdenziale «da un lato, senza interruzione per almeno dodici mesi consecutivi immediatamente precedenti l'inizio del congedo parentale e, dall'altro, al momento della nascita o dell'accoglienza del figlio o dei figli adottivi, essendo richiesto il rispetto di tale seconda condizione anche qualora la nascita o l'adozione sia avvenuta più di dodici mesi prima dell'inizio del congedo parentale».

L'anzianità lavorativa deve essere continuativa. In base ad un'esegesi teleologica e letterale di dette clausole si evince che il congedo ha un'importanza sociale fondamentale nel diritto dell'UE tanto da essere codificato dall'art. 33 Carta di Nizza (v. anche artt. 8, 11 e 12 Carta sociale europea del COE): è volto a tutelare la salute della madre e del bambino, la parità di genere e la protezione sociale dei lavoratori ed a conciliare la loro vita privata col lavoro. È un diritto individuale che sorge con la nascita o l'adozione del figlio e l'anzianità di servizio è, quindi, una condizione essenziale. In ogni caso, secondo la clausola 3.1 lett. b) «tenuto conto dell'utilizzo dell'espressione «anzianità lavorativa» nella prima frase di tale disposizione e del fatto che la seconda frase di quest'ultima prevede che il calcolo di tale anzianità avvenga tenendo conto della durata complessiva di più contratti a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, gli Stati membri possono esigere che tale anzianità sia continuativa. Inoltre, dal momento che con una domanda di congedo parentale il richiedente intende ottenere una sospensione del suo rapporto di lavoro» è lecito subordinarne il riconoscimento alla condizione che il genitore interessato abbia occupato un impiego senza interruzione per un periodo di almeno un anno immediatamente precedente al suo inizio.

Vietato negare il congedo parentale al disoccupato. Ciò però non significa che debba avere un impiego al momento in cui ne fa richiesta, perché ciò sarebbe un'eccessiva ed illecita contrazione di questo diritto, impedendo al genitore interessato di esercitarlo anche dopo la nascita del figlio. A conferma di ciò la CGUE rileva l'assenza di discriminazione tra genitore disoccupato, che quindi ha più tempo di curarsi del neonato (o del figlio adottato) e di quello lavoratore che non ne ha: il diritto al congedo parentale può essere usufruito per prendersi cura della prole anche durante l'infanzia in quanto può esser concesso sino al compimento dell'ottavo anno della stessa e non s'identifica, perciò, solo con la maternità/paternità. «Ne consegue che la possibilità, di cui dispone un genitore al momento della nascita del bambino, di organizzarsi per prendersi cura del proprio figlio non è rilevante ai fini della valutazione dell'esistenza di un diritto al congedo parentale e che su tale base non può essere legittimamente invocata alcuna discriminazione». Più precisamente pretendere che il genitore richiedente abbia un impiego al momento della domanda di congedo e che, quindi sia iscritto ad una cassa previdenziale, snaturerebbe la ratio di queste norme, poiché estenderebbe oltre misura la durata del requisito dell'anzianità che in ogni caso non può essere superiore ad un anno ed impedirebbe all'interessato di chiederlo anche dopo la nascita del figlio nei limiti sopra esplicati, senza contare che queste norme non sono suscettibili di un'esegesi restrittiva dato che regolano un diritto fondamentale. Alla luce di ciò la ricorrente deve ottenere il congedo avendo rispettato i requisiti richiesti ed avendo avuto un impiego continuativo da almeno un anno al momento della richiesta.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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