Indennità nell'ipotesi di somministrazione irregolare

Sabrina Apa
04 Marzo 2021

L'indennità prevista dall'art. 39 comma 2 d.lgs. n. 81/2015 per il caso della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, ristora il pregiudizio “relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto"...

L'indennità prevista dall'art. 39 comma 2 d.lgs. n. 81/2015 per il caso della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, ristora il pregiudizio “relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto”.

La ratio della disposizione è quella di risarcire un danno derivante dalla mancata esecuzione della prestazione in un periodo successivo al termine fissato per la missione e fino alla pronuncia del giudice. In tal senso, la “cessazione dell'attività presso l'utilizzatore” indicata dalla norma va intesa non come cessazione “comunque determinatasi”, bensì come cessazione naturale ex contractu, con esclusione dei casi in cui essa sia avvenuta in anticipo rispetto al termine finale per recesso di una delle parti.

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