Atti di gestione del rapporto di somministrazione e natura giuridica della norma

Sabrina Apa
04 Marzo 2021

Deve escludersi che la disposizione di cui all'art. 80-bis d.l. n. 34/2020 abbia natura di norma di interpretazione autentica, atteso che essa, non intervenendo né a dirimere un contrasto giurisprudenziale né ad attribuire al testo originario uno dei suoi possibili sensi, ha senz'altro una portata innovativa che, in mancanza di una clausola di retroattività, impone la sua applicazione solo pro futuro...

Deve escludersi che la disposizione di cui all'art. 80-bis d.l. n. 34/2020 abbia natura di norma di interpretazione autentica, atteso che essa, non intervenendo né a dirimere un contrasto giurisprudenziale né ad attribuire al testo originario uno dei suoi possibili sensi, ha senz'altro una portata innovativa che, in mancanza di una clausola di retroattività, impone la sua applicazione solo pro futuro.

Invero, quanto al testo originario del secondo periodo dell'art. 38 comma 3 d.lgs. n. 81/2015, è il suo stesso incipit ad escludere che, a livello interpretativo, vi si potesse attribuire, tra i vari significati, quello di escludere dagli atti imputabili all'utilizzatore il licenziamento; la norma infatti si riferisce a “tutti” gli atti di gestione del rapporto, onde la mancanza di presupposti per ritenere che dovesse escludersi il recesso, atto di valore estintivo rientrante tra quelli utili alla gestione del rapporto.

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