Questione di legittimità costituzionale del criterio di determinazione dell'indennità risarcitoria

Sabrina Apa
04 Marzo 2021

Il criterio di determinazione dell'indennità risarcitoria previsto dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, non è affatto idoneo a soddisfare il test di adeguatezza alla stregua dei principi costituzionali (art. 3, comma 1, 4, 35 comma 1, e 117, comma 1, Cost.) e sovranazionali (art. 24 della Carta sociale europea)...

Il criterio di determinazione dell'indennità risarcitoria previsto dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, non è affatto idoneo a soddisfare il test di adeguatezza alla stregua dei principi costituzionali (art. 3, comma 1, 4, 35 comma 1, e 117, comma 1, Cost.) e sovranazionali (art. 24 della Carta sociale europea).

Il licenziamento ingiustificato intimato da un datore di lavoro privo dei requisiti di cui all'art. 18, commi 8 e 9, L. 300/1970 integra un illecito che deve dar luogo ad un'indennità “adeguata e personalizzata”, ancorché forfettizzata, secondo la stessa logica che regge le sentenze della Corte costituzionale n. 194/2018 e n. 150/2020.

Appare quindi non manifestamente infondata, in rapporto agli articoli 3, comma 1, 4, 35 comma 1, e 44, comma 1, della Costituzione nonché dell'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, con riguardo alle parole “ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, […] l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, […] è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.

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