Non è considerato reddito soggetto a tassazione il risarcimento del danno da dequalificazione professionale

Redazione Scientifica
04 Marzo 2021

Non costituisce reddito soggetto a tassazione il risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità del lavoratore. E ciò perché si tratta di una lesione che rientra nel danno emergente e non nel lucro cessante. Questo quanto affermato dai Supremi Giudici con l'ordinanza n. 2472 depositata ieri, 3 febbraio 2021.

Non costituisce reddito soggetto a tassazione il

risarcimento del danno

non patrimoniale

alla professionalità del lavoratore. E ciò perché si tratta di una lesione che rientra nel

danno emergente

e

non

nel

lucro cessante

. Questo quanto affermato dai Supremi Giudici con l'ordinanza n. 2472 depositata il 3 febbraio 2021.

La ricorrente lamentava l'erronea decisione della Corte di merito per non aver ritenuto che il danno liquidato al lavoratore (avvenuto espressamente a titolo di danno non patrimoniale alla professionalità) non avesse carattere retributivo; più precisamente la Società ricorrente sottolineava davanti alla Corte di Cassazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 48 del TUIR, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., per non aver considerato i giudici di merito che il danno da

dequalificazione professionale

è da ricondurre nell'alveo del "lucro cessante" e, in quanto tale,

soggetto a tassazione

, e non in quello del "danno emergente", per cui la somma liquidata era

fiscalmente rilevante

ex art. 6 co. 2 TUIR perchè riconducibile al ristoro del mancato conseguimento di redditi ovvero perché ne costituiva sostituzione o surrogazione nella misura in cui era configurabile nella medesima categoria del reddito perduto o sostituito.

Sul punto la Corte si era già espressa con precedenti pronunce (vedi Cass. n. 5108/2019; n. 2549/2011) sostenendo che in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd.

lucro cessante

), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd.

danno emergente

).

Nel caso di specie i Giudici di legittimità conformandosi a quanto già precedentemente sostenuto, rigettavano il motivo di ricorso avanzato dal ricorrente, sottolineando che, in tema di

dequalificcazione professionale

,

è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore

(considerando la durata della reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale),

tale tipologia di pregiudizio appartiene alla fattispecie del danno emergente e non del lucro cessante, per cui non è considerato reddito soggetto a tassazione.

(Fonte: Il Tributario)

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