A pagare l’espropriato è sempre l’ente nel cui interesse opera l’esproprio

Francesco G. Capitani
05 Marzo 2021

Anche quando si avvale di concessionari. Salvo un caso: che sia prevista una legislazione emergenziale in cui l'ente sovraordinato – ad esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – operi in surroga di enti locali rivelatesi inefficaci. All'Ente così eletto andrà rivolta la domanda processuale di opposizione alla stima di indennità di esproprio ex art. 54 TUE.

Così la Cassazione, sez. I civile, n. 5802/21, depositata il 3 marzo.

Un'occupazione temporanea d'urgenza. Quartiere Zen di Palermo: occorreva celermente procedere all'occupazione di un'area privata onde operare il risanamento di un'area pubblica. Il d.l. 19/1998 - che disciplina le misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia - attribuiva la competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale - prima con d.P.C.M. e poi con patto con l'esecutore dei lavori - stipulò convenzione con un concessionario società per azioni specializzato all'opera. Il privato espropriato propose domanda di opposizione alla stima della indennità di occupazione temporanea d'urgenza, ritenuta insufficiente. La Corte di merito ammise la domanda solo nei confronti di un ente di gestione (però) posto in liquidazione, esclusa la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della società concessionaria. La Cassazione annulla, per le ragioni che seguono.

La regola generale: il criterio sostanziale e l'interesse. In via tranciante, va indagato l'interesse. La legittimazione processuale passiva nel giudizio avanzato dall'espropriato di opposizione alla stima delle indennità di espropriazione va attribuita all'ente nel cui interesse l'espropriazione è disposta ed a cui è demandato in via esclusiva il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, anche agendo in nome proprio e con proprie risorse finanziarie, le necessarie procedure espropriative. Il rapporto convenzionale fra concedente e concessionario agisce internamente ai contraenti, privo di influenze processuali.

La convenzione fra concedente e concessionario opera nei soli rapporti interni. Va comunque indagata in punto di letteralità e di coerenza sistematica, usufruendo degli ordinari mezzi codicistici. La convenzione cit. distingueva fra occupazione temporanea dei beni, demandata alla concessionaria, ed attività di esproprio, riservata alla concessionaria solo in nome e per conto della concedente. L'esaurimento della procedura espropriativa escludeva comunque la legittimazione processuale dell'ente di gestione, da giudicare estromesso. Prevalgono criteri squisitamente ermeneutici (artt. 1362 e ss. c.c.): l'azione del concessionario in nome e per conto del concedente – la Presidenza del Consiglio dei Ministri - escludeva in capo al primo ogni obbligo di rimborso/indennizzo e, di seguito, di legittimazione processuale passiva, sebbene non si potesse escludere che il concessionario versasse la somma e poi chiedesse il successivo rimborso dal concedente. In via generale, è sempre il concedente «interessato» ad essere obbligato all'indennizzo al privato.

L'eccezione: va fatta salva la norma speciale. Vi sono però casi in cui la disciplina speciale attribuisce la funzione espropriativa ad un Ente – nel caso la Presidenza del Consiglio dei ministri - anche nell'interesse di un'area specificamente collocata nel territorio nazionale - nel caso, nelle province di Palermo e Catania, rivelatesi inerti a fronte dello stato emergenziale -. La Cassazione tiene a precisare che l'applicazione del criterio generale - o «dell'interesse» - non costituisce norma inderogabile. Sono previste discipline speciali per la gestione di situazioni emergenziali localmente verificate e che richiedono l'atto d'imperio e surrogatorio da parte dell'Ente sovraordinato – come nel caso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -. In tal caso, il privato può solo a questi rivolgersi per opporsi alla stima e trovare il giusto indennizzo all'espropriazione subita.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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