Inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione avvalendosi di un avvocato del libero foro

La Redazione
05 Marzo 2021

Il novellato art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 ha esteso l'inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente agli Uffici dell'Agenzia delle entrate e a quelli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle cancellerie o segreterie dell'Ufficio giudiziario, anche all'Ufficio dell'agente della riscossione, il quale quindi deve stare in giudizio...

Il novellato art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 ha esteso l'inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria, oltre che espressamente agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate e a quelli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alle cancellerie o segreterie dell'Ufficio giudiziario, anche all'Ufficio dell'agente della riscossione, il quale quindi deve stare in giudizio - in particolare, solo nel giudizio di merito - direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell'organo che ne ha la rappresentanza verso l'esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all'uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione.

Ciò è consentito solo qualora si avvalga della difesa dell'avvocatura dello Stato.

È, pertanto, inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione conferendo procura ad un difensore del libero foro.

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