Conciliazione in sede “protetta”
08 Marzo 2021
Non essendo stato dimostrato il vizio della volontà espressa dal lavoratore, come noto, ex art. 2113, comma IV, c.c., la conciliazione intervenuta presso la sede “protetta” conferisce all'atto di rinuncia/transazione sottostante un imprimatur di sostanziale definitività, rientrando, appunto, fra tali sedi protette, anche quella delle Commissioni di certificazione.
Queste Commissioni di certificazione, infatti, ai sensi dell'articolo 82, d.lgs. n. 276/2003 “sono competenti altresì a certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse”, e si aggiungono alle sedi nelle quali l'atto di rinuncia/transazione non risulta soggetto alla “condizione” (rectius: impugnativa nei 6 mesi) prevista dalla richiamata norma civilistica.
Nel caso in esame, il giudice osserva come il lavoratore avesse ben chiaro di rinunciare con la sottoscrizione dell'atto a diritti obiettivamente determinabili, in relazione a quanto nello stesso verbale specificato relativamente alle sue rivendicazioni.
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