Progetto DPR e nuove tabelle: interviene il GISDAP

Redazione Scientifica
30 Gennaio 2021

Si ritorna a parlare del progetto di DPR relativo all'art. 138 del Codice delle Assicurazioni, contenenti le tabelle per la valutazione del danno biologico da 0 a 100 punti percentuali. Lo fa, in modo molto critico, lo stato maggiore del GISDAP (Gruppo Italiano Studio Danno alla Persona), gruppo scientifico affiliato a SIMLA.

Ecco il testo dell'articolo pubblicato dalla SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni).

Abstract

Si ritorna a parlare del progetto di DPR relativo all'art. 138 del Codice delle Assicurazioni, contenenti le tabelle per la valutazione del danno biologico da 0 a 100 punti percentuali. Lo fa, in modo molto critico, lo stato maggiore del GISDAP (Gruppo Italiano Studio Danno alla Persona), gruppo scientifico affiliato a SIMLA, Prof.i Piergiorgio Fedeli (Presidente del Gruppo), Giorgio Bolino e Luigi Papi, rispettivamente, Vicepresidente e Segretario GISDAP.

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Nel sito della SIMLA sono stati recentemente pubblicati alcuni articoli relativi al “Regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell'articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”; regolamento che sarebbe in procinto di essere emanato con Decreto del Presidente della Repubblica.

Trattasi di notizia che lascia perplessi, non fosse altro per il fatto che non sono stati resi noti gli autori di detta tabella delle menomazioni né i presupposti scientifici dagli stessi adoperati.

Lascia a dir poco stupiti il fatto che il legislatore abbia deciso di basarsi sull'operato di un Gruppo Tecnico (istituito il 18 marzo 2018 ma di non meglio precisata composizione) ignorando che la L. 24/2017, all'art. 5 (relativo alle “Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida”) specificamente prevede che:

“1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3”; linee guida che, sempre dalla stessa legge, è previsto debbano essere “…elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonchè dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute…”.

Già questa premessa mostra come il percorso seguito dal legislatore sia certamente errato: la L. 24/2017 prevede modalità operative finalizzate ad ottimizzare anche le prestazioni medico-legali e la SIMLA, già in tempi antecedenti alla sua emanazione, aveva concretizzato uno strumento operativo medico-legale basato su evidenze scientifiche, pubblicando le “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” (Giuffré, ed. 2016). Questo virtuoso percorso è proseguito con la consensus conference sulla “Sofferenza Morale” e poi con il “Medico-legal assessment of personal damage in older people: report from a multidisciplinary consensus conference”, che è stato inserito proprio nel SNLG.

Gli sforzi della nostra Società scientifica, purtroppo, rischiano di infrangersi contro l'operatività di un legislatore il quale, repentinamente ed in modo maldestro, si risveglia dopo circa venti anni di inerzia proponendo motu proprio una tabella di legge che segue la tabella delle menomazioni dall'1 al 9% del 2003.

Non si ritengono né utili né opportuni articolati approfondimenti sull'impianto di questa nuova tabella delle menomazioni; una prima perspicua analisi è stata proposta nel sito della SIMLA dal dottor Mastroroberto, che già ne ha evidenziato erronee impostazioni metodologiche generali ma anche di singole valutazioni. Presentemente, ci si limita ad evidenziare solo la mancanza di coerenza fra i due strumenti valutativi che verrebbero “imposti” ex lege (tabella 1-9% e tabella 10-100%); tabelle che sembrano addirittura basate su differenti tetti percentuali.

Va ribadito che solo articolate linee guida per la valutazione del danno in ambito medico-legale sono in grado di offrire i punti di riferimento per il corretto risarcimento del danno alla persona, tenendo conto di tutte le componenti che lo caratterizzano: il vulnus biologico attuale e futuro, la sofferenza morale, i riflessi negativi dinamico-relazionali nonché in ambito patrimoniale e lavorativo.

La medicina legale, tutta, a cominciare dai suoi più alti consessi scientifici, deve quindi far fronte comune per evitare che questa tabella di menomazioni venga ufficializzata in termini di legge e, pertanto, imposta come unico riferimento valutativo medico-legale, a dispetto delle complesse indicazioni metodologiche e valutative messe a punto, dopo anni di elaborazione allargata ad apporti multidisciplinari, formulate dalla nostra disciplina e fondate su validi presupposti scientifici i quali, all'esito delle prime analisi, appaiono assenti nella stesura della tabella allegata al Regolamento.

Tabella quest'ultima che, ove emanata, rischia di rimanere imperitura nel tempo: sono a tutti noti i precedenti delle tabelle di legge (dalla pensionistica privilegiata all'invalidità civile) che, pur con grossolani errori, affliggono da tempi immemori la buona operatività del medico legale. Ma se la tabella di legge può trovare giustificazioni in determinati ambiti valutativi, caratterizzati dalla necessità di standardizzare il più possibile il percorso valutativo sulla base di determinate disponibilità economiche, ciò non può valere per il ristoro del danno alla persona in responsabilità civile che va avvicinato il più possibile al massimo ideale per ogni singolo caso.

Contrariamente alla miopia culturale dimostrata del legislatore (più apparente che reale, giacchè le sue mosse sembrano far da paravento a poco chiare manovre atte a favorire il mero indennizzo del danno alla persona), va proseguito il percorso che ha portato alle linee guida del 2016; un prezioso strumento che però necessita di aggiornamenti scientifici nell'alveo delle procedure previste per l'inserimento nel SNLG di cui alla L. 24/2017. Auspichiamo pertanto che le iniziative della SIMLA, di cui ci facciamo promotori, possano trovare il supporto di tutti gli altri soggetti (magistrati, avvocati, assicuratori, ect.) operanti nell'ambito della valutazione del danno alla persona; tanto al fine di perseguire il fine comune di garantire il massimo possibile di scientificità a tale fondamentale attività medico-legale.

Professor Piergiorgio Fedeli
(Presidente GISDAP)

Professor Giorgio Bolino
(Vice Presidente GISDAP)

Professor Luigi Papi
(Segretario GISDAP)

Franco Marozzi, Responsabile Comunicazione SIMLA

*Fonte: simlaweb.it

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