L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nell'arbitrato

10 Marzo 2021

In sede di arbitrato è ammissibile l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.?

L'art. 210 c.p.c., richiamato nel quesito, al comma 1, afferma che «negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'art. 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo».

Non potendosi affrontare, in questa sede, le infinite problematiche applicative della normativa arbitrale in materia di prova ed in materia dei poteri coercitivi dell'organo arbitrale (soprattutto nella fattispecie di arbitrato rituale), evidentemente differenti da quelli propri del giudice ordinario, si cercherà di fornire una riflessione sul quesito specifico, evidenziando le problematiche principali sottese alla questione posta.

Con riferimento al giudizio arbitrale, nell'ampio potere di disposizione in materia di prove, sembra che l'ordine di esibizione possa ritenersi compatibile ove questo sia rivolto ad una parte del procedimento arbitrale (anche se, in passato, dubbi sono sorti in merito argomentando dalla mancanza di ius imperii degli arbitri: così Collegio arbitrale 5 maggio 1990, in Arch. giur. oo. pp., 1991, 1735).

Sembra anche che, tuttavia, detti ordini non saranno coercibili, ma il giudice arbitrale potrà trarre dall'eventuale rifiuto della parte elementi probatori utili per il proprio convincimento.

Le opinioni che non ammettono l'ordine di esibizione nei confronti della parte in ambito arbitrale nascono dalla convinzione che l'arbitro non sia dotato della stessa autorità del giudice.

A ben vedere, però, nemmeno il giudice ordinario può utilizzare mezzi di coazione diretti o indiretti in caso di ingiustificato rifiuto delle parti di ottemperare all'ordine di esibizione, potendo solamente trarre dal comportamento omissivo argomenti di prova per il proprio convincimento, come si evince dall'art. 118, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 210 c.p.c., a mente del quale «Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo, il giudice può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'art. 116, comma 2».

Pertanto, non sembra vi siano differenze strutturali tra il procedimento ordinario e quello arbitrale che non permettano una simile richiesta nei confronti di una delle parti.

Problemi diversi, invece, si pongono ove l'ordine sia rivolto ad un terzo.

Infatti, ai sensi dell'art. 211 c.p.c., comma 1, «Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi».

Ed ancora l'art. 118 c.p.c., al comma 3, prevede nei confronti del terzo che si rifiuti di esibire il documento richiesto, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Un simile potere non spetta certamente all'arbitro.

Pertanto, anche qualora si volesse ritenere ammissibile un ordine di esibizione nei confronti di un soggetto terzo, in ambito arbitrale, il rifiuto di questi non sarebbe in alcun modo coercibile.

Sul punto è necessario fare riferimento all'art. 816-ter c.p.c., comma 6, a mente del quale «Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio».

In ambito arbitrale, pertanto, è prevista una richiesta nei confronti di un particolare terzo che è la pubblica amministrazione.

Tale norma ricalca quanto disposto dell'art. 213 c.p.c. a mente del quale «Fuori dei casi previsti negli artt. 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo».

Il motivo di questa disposizione risiede nel fatto che la pubblica amministrazione sia considerata come portatrice di un obbligo di cooperazione con gli arbitri analogamente e nella misura in cui alla cooperazione sia obbligata nei confronti della generalità dei privati.

È bene, comunque, precisare che nell'ipotesi in cui l'ordine di esibizione coinvolga soggetti terzi, l'arbitro non potrà ricavare alcunché dal rifiuto o mancata cooperazione del terzo, né potrà esservi una assistenza coercitiva giudiziaria. Peraltro, ove tali produzioni vengano fornite, l'arbitro avrà materiale probatorio su cui fondare la decisione.

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