Sì alla protezione internazionale se esiste uno specifico radicamento in un territorio diverso da quello di origine

Redazione scientifica
11 Marzo 2021

Qualora il richiedente asilo deduca l'esistenza di un suo specifico radicamento in un contesto territoriale diverso da quello di origine, il giudice di merito dovrà esaminare la domanda di protezione, tanto ai fini previsti dall'art. 14, lett. c), d. lgs. 251/2007, quanto in relazione all'apprezzamento della vulnerabilità del richiedente, facendo riferimento al Paese di effettiva provenienza.

Sul tema, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 6047/21, depositata il 3 marzo.

Il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di un cittadino del Bangladesh con la quale richiedeva il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.

La Corte d'Appello di Ancona rigettava il gravame.

Lo straniero ricorre in Cassazione lamentando la mancata considerazione del contesto esistente in Libia da parte della Corte d'appello, in quanto si trattava del Paese in cui il ricorrente aveva dichiarato di essersi radicato e nel quale aveva intenzione di rimanere.

La censura è fondata in quanto la Corte territoriale ha esaminato la domanda di protezione internazionale facendo riferimento unicamente al contesto esistente in Bangladesh e non in Libia.

Per questo motivo, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Ancona in differente composizione, dovendo il giudice di merito attenersi al seguente principio di diritto: «qualora il richiedente asilo deduca l'esistenza di un suo specifico radicamento in un contesto territoriale diverso da quello di origine, il giudice di merito dovrà esaminare la domanda di protezione, tanto ai fini previsti dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. 251/2007, quanto in relazione all'apprezzamento della vulnerabilità del richiedente, facendo riferimento al Paese di effettiva provenienza, e non invece a quello di origine, poiché il rimpatrio dev'essere eseguito verso il contesto territoriale, anche diverso da quello di nascita, nel quale il richiedente abbia avuto il suo stabile domicilio ed il centro dei suoi interessi prima dell'emigrazione».

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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