La trattazione (scritta) delle udienze ai tempi del «Covid-19»

11 Marzo 2021

Il verbale d'udienza in esame rappresenta precipua applicazione della previsione di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. 34/20, convertito nella l. 77/20, e ss. mm. ii., che consente al giudice di disporre che le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Massima

Il giudice, ex art. 221, comma 4, del d.l. 34/20, convertito, con modificazioni, nella l. 77/20, dispone la trattazione scritta della causa, mediante il deposito di sintetiche note contenenti istanze e conclusioni, allorquando non sia necessaria la presenza delle parti in udienza. Nonostante la fissazione della successiva data d'udienza sia prevista dopo il 31 ottobre 2020 (termine ultimo di validità della suddetta disposizione), (anche) in applicazione dell'art. 175 c.p.c., al fine di evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale, il giudice può riservarsi l'opportunità di convocare i difensori in udienza per le sole attività che necessitino effettivamente, a garanzia del diritto di difesa e del rispetto del principio del contraddittorio, di un confronto diretto tra i difensori ed il giudice, e che non possano essere adeguatamente svolte mediante il deposito di sintetiche e puntuali deduzioni scritte.

La medesima facoltà è attribuita al giudice - in base dal combinato disposto dell'art. 23 del d.l. 137/20 e dell'art. 221 del d.l. 34/2020 - fino al 31 gennaio 2021 e, in base alla previsione contenuta nel d.l. 2/21, fino al 30 aprile 2021.

Il caso

La vicenda in esame concerne la modalità di trattazione dell'udienza prevista dalla d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, in l. 77/20, disciplina applicabile - ratione temporis - alla fattispecie oggetto di disamina. A seguito di verifica sull'esito negativo della mediazione delegata e dell'avvenuta richiesta di termini per il deposito di memorie istruttorie delle parti, rilevato che gli stessi andassero assegnati, il giudice - auspicando una soluzione amichevole della controversia prima del deposito delle memorie medesime o della disposta successiva udienza - assegnava alle parti, a decorrere dal 30 ottobre 2020, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Nonostante la fissata nuova udienza dovesse tenersi oltre il periodo preso in considerazione, allo stato, dall'art. 221, comma 2, del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella l. 77/20, cioè l'11 febbraio 2021, il giudice riteneva opportuno mantenere un contatto telematico con i difensori anche prima della data della nuova udienza, stante il verosimile portarsi dell'obbligo di dover rispettare le misure di distanziamento sociale e di evitare assembramenti.

Pertanto, richiamando una propria precedente ordinanza dell'8 luglio 2020, riteneva che la mera richiesta di assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. fosse un'attività processuale da potersi svolgere tramite il semplice deposito di memorie scritte. Di conseguenza, il giudicante autorizzava il deposito, entro il 4 febbraio 2021, di sintetiche memorie scritte, articolate per punti, con cui prendere posizione in merito alle deduzioni di controparte. In assenza di questioni particolari, le quali andranno segnalate nelle suddette note scritte, il giudice disponeva l'eventualità di provvedere, tramite ordinanza, anche prima della nuova udienza, facendo salva la possibilità per le parti di chiedere la loro audizione.

La questione

La data di rinvio dell'udienza (11 febbraio 2021) prevista dal giudice nell'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., cadeva successivamente al 31 ottobre 2020, termine ultimo di validità della previsione di cui all'art. 221, comma 4, della l. 77/2020, per espressa previsione del comma 2 della medesima disposizione.

Stante, tuttavia, il protrarsi dello (ancora) attuale stato di emergenza dovuto all'epidemia da «Covid-19», il giudice riteneva opportuno riservare la comparizione delle parti alle sole attività che necessitassero precipuamente del confronto diretto tra difensori e giudice, che non possano - quindi - essere svolte mediante il deposito di deduzioni scritte (come, ad esempio, l'analisi della prova contraria proposta dalla controparte).

Le soluzioni giuridiche

Alla luce delle superiori considerazioni, il giudice - con un giudizio predittivo sul verosimile protrarsi, anche nei primi mesi dell'anno venturo, dell'emergenza epidemiologica (rivelatosi corretto) - caldeggiava un contatto telematico tra sé stesso e le parti prima della data della nuova udienza. Difatti, le misure di distanziamento sociale, finalizzate ad evitare la creazione di assembramenti, incidono sulle modalità d'accesso agli uffici giudiziari, contingentandoli.

L'addentellato normativo su cui l'organo giudicante faceva perno al fine di corroborare il proprio assunto era rappresentato da due norme del codice di rito: gli artt. 175 e 187, comma 7, c.p.c. In particolare, l'art. 175 c.p.c. prevede che il giudice istruttore eserciti tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento. La norma in esame esemplifica il significato del concetto di «potere direttivo» assegnato al giudice istruttore. Per garantire un leale e sollecito svolgimento del processo, al giudice è consentito evitare che si sostanzi un dispendio di attività processuali o di formalità superflue e, più in generale, impedire ogni tipo di attività processuale che ostacoli la celere definizione della causa. L'art. 183, comma 7, c.p.c., invece, non esclude la possibilità di provvedere sulle istanze istruttorie prima di un'udienza in presenza, salva la facoltà delle parti di rivolgere apposita e motivata istanza al giudice in senso contrario.

Pertanto, in un'ottica di ragionevole bilanciamento tra le opposte esigenze derivanti - da un lato - dal rispetto della normativa di contrasto al «Covid-19» e - dall'altro - dalla tutela del diritto di difesa, nonché dei principi del contraddittorio e di trattazione orale della causa, il giudice vergava la verosimile possibilità che, per le attività processuali di genia analoga alla richiesta dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., venga ulteriormente disposta la modalità di trattazione «in assenza» d'udienza.

Osservazioni

Le argomentazioni estese nel menzionato verbale d'udienza meritano una rivisitazione critica alla luce della complessiva produzione legislativa derivante dall'insorgenza dell'epidemia che ha interessato la disciplina processual-civilistica.

La previsione di cui all'art. 221, comma 4, del d.l. 34/20, convertito, con modificazioni, nella l. 77/20 rappresenta il continuo logico-giuridico della norma di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/20, divenuta inefficace dal 30 giugno di quest'anno. La ratio della previsione di cui all'art. 221, comma 4, è quella di consentire la trattazione scritta quando quella orale non sia indispensabile. In altri termini, il fine è quello di limitare l'accesso agli uffici giudiziari, dando potere al giudice di disporre la trattazione scritta di alcune fasi del processo. L'aspetto più interessante della previsione in esame è che rimette, al prudente apprezzamento del giudice, la possibilità e/o la necessità di contingentare l'accesso in aula. Tale potere del giudice è, tuttavia, limitato da due fattori. Specificamente, il giudice potrà disporre la trattazione scritta soltanto per «le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti». Inoltre, il giudice dovrà comunicare alle parti il provvedimento che dispone la trattazione scritta almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza. A ben vedere, l'art. 221, comma 4, individua diversi termini che scandiscono l'attività giudiziaria nella trattazione scritta dell'udienza. Oltre al citato termine di trenta giorni per la comunicazione alle parti del provvedimento con cui si dispone la trattazione scritta della causa, il giudice dovrà assegnare alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Il termine in esame è da considerarsi ordinatorio, visto che il legislatore non l'ha espressamente qualificato come perentorio. Nel caso di mancato deposito delle note scritte, rilevato che la funzione della previsione de qua è quella di dissimulare la partecipazione in udienza delle parti, stante il precipuo richiamo all'art. 181 c.p.c., il giudice accerterà la mancata comparizione delle parti (recte, il mancato deposito delle note scritte) fissando un'udienza successiva. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, cioè se le stesse non depositeranno nuovamente le note scritte nell'ulteriore termine loro assegnato dal giudice, quest'ultimo ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo ex art. 309 c.p.c. . Tuttavia, ciascuna delle parti può presentare, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta, un'istanza di trattazione orale della causa, sulla quale il giudice decide entro i successivi cinque giorni. In maniera dissimile rispetto alla vigenza del d.l. 18/20, il giudice non può più provvedere «fuori udienza». Pertanto, il giudice - all'esito del deposito delle note scritte - potrà decidere su di esse unicamente dal il giorno di udienza «in assenza» ed entro lo spirare dello stesso. Il deposito delle note scritte non è differito cronologicamente tra parte attrice e parte convenuta. Il legislatore non ha ritenuto di differenziare, temporalmente, la presentazione di dette note poiché la modalità telematica del deposito consente facilmente la consultazione delle note di controparte, ossequiando - in tal modo - il principio del contraddittorio. E' bene precisare, altresì, che l'udienza - nella modalità di trattazione scritta della causa - non scompare. Semplicemente, muta la sua forma, e si concreta nell'indicazione di un giorno da parte del giudice e nel deposito delle note scritte delle parti.

Applicando tali assunti al caso di specie, ciò che si pone immediatamente all'evidenza è che il giudice abbia paventato la necessità di trattazione scritta della causa per una data in cui la previsione di cui all'art. 221, comma 4, ha perso efficacia. E' plausibile che il giudice istruttore abbia fatto pieno uso del potere fornitogli da tale norma, che rimette al suo convincimento l'opportunità di trattazione scritta della causa. Il fatto che l'organo giudicante si sia espresso in forma dubitativo-ipotetica («in considerazione del verosimile protrarsi dell'obbligo di rispettare, anche a quella data, le misure di distanziamento e di evitare gli assembramenti»), fa salvo il rispetto della testuale previsione di cui al comma due dell'art. 221 del d.l. 34/20, convertito, con modificazioni, nella l. 77/20, il quale prevede che, la previsione di cui all'art. 221, comma 4, si applichi fino al 31 ottobre 2020.

La correttezza del ragionamento predittivo espletato dall'organo giudicante è confermata dal fatto che il contenuto delle previsioni legislative testé menzionate sia stato prorogato per ben tre volte. Specificamente, il termine ultimo di validità delle previsioni in materia di trattazione scritta della causa è stato posposto: dal d.l. 125/20, al 31 dicembre 2020; dal d.l. 137/20, al 31 gennaio 2021; dal d.l. 2/21, al 30 aprile 2021.

Ponendo mente al d.l. 137/20, si ha agio di inferire che sia facoltà del giudice consentire lo svolgimento delle udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti (e, dunque, allorquando non sia essenziale la presenza delle parti medesime) tramite il deposito telematico di note scritte. In particolare, si prevede la possibilità di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Di particolare rilievo, ed in distonia con quanto previsto dall'art. 221, comma 4, del d.l 34/20, convertito, con modificazioni, nella l. 77/20, è l'art. 23, comma 6, del d.l. 137/20, che consente al giudice di disporre che le udienze civili, in materia di separazione consensuale ex art. 711 c.p.c. e di divorzio congiunto ex art. 9 della l. 898/1970, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte ex art. 221, comma 4, del d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella l. 77/20, nell'eventualità in cui tutte le parti, che avrebbero diritto a partecipare all'udienza, vi rinuncino espressamente, con comunicazione, da depositare almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano: di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza; di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

L'art. 23, comma 6, del d.l. 137/20 prevede una palese deroga alla disciplina della trattazione scritta regolata dall'art. 221, comma 4, del d.l. 34/2020, la quale opera solo per le cause che non richiedono la presenza necessaria, per legge o per ordine del giudice, di soggetti diversi dai difensori delle parti. Invero, il comma 6 dell'art. 23 del d. l. 137/20 prevede che possa farsi ricorso a tale modalità alternativa di trattazione anche nei procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto, rispetto ai quali la legge richiede la comparizione personale delle parti, e che senza tale deroga non sarebbero potute rientrare sotto l'egida dell'art. 221, comma 4, del d.l. 34/20. A tal uopo, tuttavia, occorre che le parti formulino una rinuncia espressa al diritto a partecipare all'udienza, nelle forme e nei termini prescritti dal menzionato art. 23, comma 6, del d.l. 137/20.

La validità delle disposizioni in esame è stata espressamente estesa, dal d.l. 2/21, fino al 30 aprile 2021 (salve ulteriori proroghe dello stato d'emergenza).

Il decreto-legge da ultimo menzionato ha, infatti, prorogato tutte le previsioni emergenziali afferenti al processo civile sia del d.l. c.d. «Rilancio», che del c.d. d.l. «Ristori». Pertanto, per ciò che maggiormente interessa, (almeno) fino al 30 aprile 2021 è consentita la trattazione scritta per le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e degli ausiliari del giudice (ex art. 221, comma 4, del d.l. 34/20, convertito, con modificazioni, nella l. 77/20), ivi comprese le udienze in materia di separazione consensuale e divorziocongiunto se le parti rinunciano espressamente a partecipare all'udienza (ex art. 23, comma 6, del d.l. 137/20).

Tornando al verbale d'udienza del giudice bolognese oggetto di disamina, l'aspetto più problematico, invece, è rappresentato dal fatto che egli abbia paventato l'opportunità di emettere, tramite ordinanza, i provvedimenti prima della nuova udienza. Invero, come autorevolmente sostenuto (Caroleo - Ionta), in caso di trattazione scritta, il giudice può provvedere solo a partire dal giorno dell'udienza e, essendo venuta meno l'eccezione extra-codicistica della possibilità di adottare il provvedimento «fuori udienza», di cui al d.l. 18/20, è tenuto a provvedere entro il giorno dell'udienza, eventualmente assumendo la causa in riserva all'esito della valutazione delle note scritte.

Riferimenti
  • Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura, Gli interventi per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 nel settore della giustizia, 18 dicembre 2020;
  • Caroleo - Ionta, La trattazione scritta. Un arabesco (Art. 221, comma 4, l. n. 77/2020 di conversione al d.l. «Rilancio»), in «Giustizia Insieme», luglio 2020, ISBN 978-88-548-2217-7 ISSN: 2036-5993; (https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1266-la-trattazione-scritta-un-arabesco-art-221-comma-4-l-n-77-2020-di-conversione-al-d-l-rilancio-2);
  • Caroleo, Decreto legge Ristori. Cosa cambia nei processi civili, in «Giustizia Insieme», 30 ottobre 2020, ISBN 978-88-548-2217-7 ISSN: 2036-5993 ( https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1373-decreto-legge-ristori-cosa-cambia-nei-processi-civili);
  • Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Torino, 2019;
  • Natalini, Rito covid civile e penale: proroga fino al 30 aprile 2021. La bussola per orientarsi, in «Nt+diritto», 21 gennaio 2021 (https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/rito-covid-civile-e-penale-proroga-fino-30-aprile-2021-bussola-orientarsi-ADjamhEB).

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