Sentenza depositata prima dello scadere delle repliche: nullità automatica?

11 Marzo 2021

Rappresenta un contrasto interpretativo che potrebbe essere rimesso alle Sezioni Unite quello relativo alla automatica (o meno) dichiarazione di nullità della sentenza pronunciata prima dello scadere del termine per il deposito delle memorie conclusionali di replica.

Una controversia in materia immobiliare dà lo spunto alla Cassazione (sez. II, ordinanza interlocutoria n. 6451/21, depositata il 9 marzo) per individuare un contrasto interpretativo, su un tema squisitamente processuale, con trasmissione del ricorso al Primo Presidente affinché sia valutata la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Il caso.

Una controversia giunta in grado d'appello veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei consueti termini per conclusionali e repliche.

Il termine per le conclusionali scadeva il 22 giugno; ma solo due giorni dopo (il 24 giugno) la Corte d'appello depositava la sentenza, ben prima quindi dello scadere del termine per le repliche (fissato per il 9 luglio).

Uno dei motivi del ricorso per cassazione attiene alla violazione delle relative norme processuali con richiesta di dichiarazione della nullità del procedimento e della sentenza.

Nullità processuale da dichiararsi automaticamente? Due possibili interpretazioni.

I Giudici osservano che sul punto vi sono due indirizzi interpretativi tra loro contrapposti: il primo, che valorizza la violazione tout court delle disposizioni processuali rendendo automatica la dichiarazione di nullità; il secondo, che invece richiede qualcosa di più: un onere di allegazione quanto al pregiudizio concreto che tale violazione avrebbe comportato.

Il primo filone interpretativo: massimo risalto al diritto di difesa…

Secondo un primo indirizzo deve essere ritenuta nulla la sentenza emessa dal Giudice prima della scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. risultando per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa.

La Suprema Corte ricorda anche un orientamento ancor più rigoroso secondo cui quando il Giudice abbia deciso la causa senza neppure assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la conseguente sentenza non può che essere nulla, comportando il mancato esercizio del diritto di difesa e la violazione del contraddittorio, principi cardine del giusto processo.

… e nessun onere aggiuntivo per le parti.

Né è necessario che la parte indichi se e quali argomenti avrebbe potuto svolgere ove le fosse stato concesso il termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, poiché, ove si richiedesse l'assolvimento di tale onere, si verrebbe impropriamente ad attribuire la funzione di elemento costitutivo della nullità ad un comportamento inerente il modo in cui, mediante il rispetto del noto principio della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione della decisione, la parte può far valere la nullità stessa, ovvero al veicolo necessario per darle rilievo.

Il secondo orientamento interpretativo: la violazione delle norme non è sufficiente…

Secondo un contrapposto indirizzo interpretativo, la mancata assegnazione alle parti dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie, o la pronuncia della sentenza prima della scadenza dei termini già assegnati, previsti dall'art. 190 c.p.c., non sono di per sé causa di nullità della sentenza stessa.

… va allegata la sussistenza di una concreta violazione del diritto di difesa.

È infatti ritenuto indispensabile, perché possa dirsi violato il principio del contraddittorio, con conseguente nullità della pronunzia emessa, che la irrituale conduzione del processo abbia prodotto in concreto una lesione del diritto di difesa.

A tal fine la parte deve però dimostrare che l'impossibilità di assolvere all'onere del deposito delle conclusionali e delle memorie di replica ha impedito alla difesa di svolgere ulteriori e rilevanti aggiunte o specificazioni a sostegno delle proprie domande e/o eccezioni rispetto a quanto già indicato nelle precedenti fasi del giudizio.

In questo solco interpretativo si pone peraltro una importante decisione delle Sezioni Unite (sentenza n. 3758/2009) per cui la lesione delle norme processuali non è invocabile in sé e per sé, essendo viceversa sempre necessario che la parte che deduce siffatta violazione indichi anche, a dimostrazione della fondatezza, la sussistenza di un effettivo pregiudizio conseguente alla violazione medesima (letteralmente detta pronuncia parla della necessità di indicare «uno specifico pregiudizio processuale» in relazione alla dedotta violazione).

Il dubbio rimane.

La Cassazione in definitiva si pone il dubbio se dare continuità al primo orientamento interpretativo ovvero al secondo, richiedendo, in quest'ultimo caso, un onere aggiuntivo alla parte che eccepisce la nullità del procedimento e della sentenza, vale a dire la dimostrazione di quale sia stata la lesione concretamente subita, magari indicando una o più argomentazioni difensive, contenute nello scritto depositato successivamente alla data della decisione, la cui omessa considerazione avrebbe avuto, ragionevolmente, probabilità di condurre il giudice ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta.

Un'osservazione: memoria di replica depositata «comunque» dopo la sentenza?

La Cassazione fa riferimento alle argomentazioni difensive contenute nello scritto depositato successivamente alla decisione.

Considerazione, quest'ultima, che invero non convince appieno perché non è scontato che una memoria conclusionale di replica venga comunque depositata dopo il deposito della sentenza. Come nel caso di specie, ove la sentenza è stata depositata appena due giorni dopo il deposito delle conclusionali.

In questo senso i Giudici sembrano invitare i difensori a depositare «in ogni caso» la replica (che avrebbe altrimenti poco senso) appunto nell'ottica di coltivare l'eccezione processuale di nullità, da far valere, evidentemente, con l'impugnazione. Sarebbe allora la prima occasione utile per iniziare a delineare l'eccezione in parola e la replica non sarebbe più «così inutile».

Decideranno le Sezioni Unite?

In conclusione, la Sezione ha ritenuto di rimettere il ricorso al Primo Presidente affinché valuti la rimessione della dibattuta questione alle Sezioni Unite.

Anche perché, aggiunge la pronuncia qui annotata, si tratta di un caso, quello verificatosi, tutt'altro che raro!

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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