Un ricorso per Cassazione incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma è inammissibile

Redazione scientifica
12 Marzo 2021

Il ricorso per Cassazione assolve correttamente l'onere imposto dall'art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c. quando espone in ordine cronologico ed in modo chiaro i fatti di causa, ed indica chiaramente le ragioni poste a fondamento della domanda principale, le ragioni a fondamento della chiamata in causa e le ragioni della sussistenza dell'interesse a ricorrere.

Una società appaltava ad un'associazione temporanea di imprese (ATI) i lavori di costruzione di un tratto di metropolitana di Napoli.

Nel 2000 una delle società facenti parte dell'ATI recedeva dall'associazione.

Nel 2013 la società suddetta, C., conveniva un'altra società, A., di fronte al Tribunale di Genova, chiedendo che la convenuta fosse condannata a consegnarle i documenti concernenti i pagamenti effettuati in esecuzione del contratto di appalto dopo il suo recesso dall'ATI.

Alcune società consorelle si costituivano e aderivano alle posizioni della società A., chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il Tribunale di Genova accoglieva la domanda e condannava la società A. a consegnare alla società C. i documenti richiesti.

La Corte d'appello di Genova dichiarava inammissibile il gravame.

Le consorelle ricorrono quindi in Cassazione sostenendo l'erronea esclusione da parte della Corte d'appello della sussistenza di un loro interesse a proporre il gravame, ex art. 100 c.p.c., deducendo che la consegna dei documenti era fondata su un contratto di transazione (non è dato sapere quale), mentre la domanda formulata dalla società A. nei loro confronti era fondata su un contratto di appalto (non è dato sapere quale).

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 366 n. 3,4 e 6 c.p.c. in quanto descrive in modo incomprensibile i rapporti sostanziali tra le varie parti e non spiega in che modo la sentenza di primo grado avrebbe violato le norme sulla privacy e quelle in tema di onere della prova. E soprattutto non spiega in che modo e sotto quale aspetto la consegna dei documenti contrattuali richiesti dalla società C. alla società A. nuocerebbe gli interessi delle ricorrenti.

Il ricorso in esame si distingue per la sua irresolubile farriginosità nell'esposizione dei fatti processuali e delle censure. Ne consegue la violazione dei principi, ripetutamente affermati da questa Corte, secondo i quali il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico, basato su quale sia stata e quale sarebbe dovuta essere la decisione di merito e quale regola o principio sia stato violato, per effetto dello scarto tra decisione pronunciata e decisione attesa.

Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e dispone il pagamento a carico delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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