Licenziamento senza preavviso e reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte
12 Marzo 2021
Come messo in evidenza dalla Cassazione, “nel caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento della fiducia, che deve continuamente sussistere tra le parti; la valutazione relativa alla sussistenza del conseguente impedimento alla prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica connotazione del rapporto che su di esso possa incidere negativamente”.
Nel caso di specie, il giudice osserva che non può non essere considerato che all'insegnante addetto alla scuola dell'infanzia vengono affidati bambini molto piccoli, ancora non in grado di difendersi autonomamente, in una fase delicata dello sviluppo psico-fisico, sicché è richiesta al lavoratore adibito a tali mansioni una particolare attenzione ed una preparazione e capacità professionale tale da controllare i propri istinti, comportandosi sempre con la massima cura e attenzione anche nei confronti dei bambini caratterialmente più difficili e non ancora educati a comportarsi correttamente in ambito scolastico. |