Nell'impugnazione del regolamento condominiale devono essere convenuti tutti i condomini

Redazione scientifica
12 Marzo 2021

Nell'azione di nullità del regolamento condominiale c.d. “contrattuale” sono litisconsorti necessari tutti i condomini, mentre resta privo di legittimazione passiva l'amministratore condominiale.

Sul tema è intervenuta la Corte di legittimità con l'ordinanza n. 6656/21, depositata il 10 marzo.

Il Tribunale di Cagliari, in accoglimento della domanda proposta da alcuni condomini nei confronti del Condominio, dichiarava la nullità di una delibera assembleare e di alcuni articoli del regolamento condominiale che consentivano la sostituzione in assemblea di condomini assenti e non deleganti da parte dei rappresentanti di zona del comparto immobiliare. La Corte d'Appello di Cagliari riformava in parte la pronuncia di prime cure riconoscendo la legittimazione passiva ai singoli condomini in ordine alla domanda di nullità del regolamento condominiale e la conseguente violazione del contraddittorio. La vicenda è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte.

La Corte coglie l'occasione per ricordare che il regolamento di condominio c.d. “contrattuale” si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale. Di conseguenza, l'azione di nullità dello stesso è esperibile non nei confronti del Condominio ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario.
Laddove la sentenza di merito dichiari la nullità di clausole del regolamento di condominio “contrattuale” accogliendo la domanda proposta nei confronti dell'amministratore, privo di legittimazione passiva in questo caso, non può dunque essere appellata da uno o da alcuni condomini.
Ravvisando dunque come immune da vizi la sentenza impugnata, la Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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