Riduzione del canone per Covid-19 compatibile con la cedolare seccaFonte: Risp. AE 9 marzo 2021 n. 165
15 Marzo 2021
L'inserimento nel contratto di locazione, in maniera automatica e temporanea, di una clausola di riduzione del canone dovuta all'emergenza Covid-19 non contrasta con l'eventuale regime della cedolare secca adottato dal locatore (art. 3 c. 11 d.lgs. 23/2011).
Nel caso di specie la clausola è prevista da un Accordo territoriale delle locazioni abitative, sottoscritto dalle associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini, che ne prevede l'inserimento nella bozza di contratto solo nella ipotesi in cui le parti abbiano convenuto un canone effettivo superiore al 90% del canone massimo della rispettiva fascia di oscillazione. Si tratta, in particolare, di una riduzione eccezionale e temporanea, applicabile solo sino alla scadenza del sesto mese a decorrere dalla data del deposito dell'Accordo.
L'istante chiede se l'applicazione della riduzione contrasti con il regime della cedolare secca, ai sensi del quale risulta sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone (anche se prevista dal contratto a qualsiasi titolo).
In ragione della situazione emergenziale che giustifica l'inserimento, in maniera automatica e temporanea, della clausola nei contratti di locazione, allo scopo di tutelare entrambe le parti contrattuali, l'AE ha ritenuto che il regime della cedolare secca non sia impedito dall'eventuale efficacia della clausola. Tale conclusione prescinde dalla circostanza che la clausola venga inserita direttamente all'interno del contratto o sia prevista in autonoma scrittura privata, da sottoscriversi e registrarsi contestualmente al contratto di locazione.
Fonte: mementopiù |