Il ricorso notificato per primo, purché validamente proposto, prevale rispetto al successivo inammissibile

15 Marzo 2021

La proposizione di due ricorsi del tutto autonomi ed indipendenti l'uno dall'altro avverso la medesima decisione da parte di due difensori diversi entrambi muniti di procura speciale, rende inammissibile il ricorso notificato successivamente in virtù del principio di consumazione del potere di impugnazione validamente esercitato con la notificazione del primo...
Massima

Nel giudizio di Cassazione, ove la stessa parte abbia proposto due ricorsi avverso la medesima decisione con il ministero di due distinti difensori, senza che l'ultimo risulti designato in sostituzione dell'altro, è ammesso l'esame del solo ricorso notificato per primo, perché nell'ordinamento processuale civile vige il principio della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che tale potere venga esercitato, si esaurisce la facoltà di critica della decisione pregiudizievole, salvo che tale ricorso non sia stato già dichiarato inammissibile o improcedibile e che quello successivamente notificato rispetti il termine di decadenza previsto dalla legge.

Il caso

La decisione in esame trae origine dalla seguente vicenda: la Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale respingeva la richiesta di protezione internazionale di un cittadino extracomunitario.

Quest'ultimo impugnava tale provvedimento innanzi al Tribunale, sezione specializzata in materia di immigrazione.

Il Tribunale respingeva con decreto il ricorso, ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Avverso il predetto decreto venivano proposti due ricorsi del tutto indipendenti nell'interesse della medesima parte, notificati lo stesso giorno ma ad orari differenti a mezzo PEC da due diversi difensori, entrambi muniti di procura speciale.

La questione

Ci si chiede quale ricorso debba prevalere nel caso in cui siano notificati due ricorsi nell'interesse della medesima parte avverso lo stesso provvedimento da due diversi difensori, entrambi muniti di procura speciale, ovvero quale dei due ricorsi abbia prevenuto l'altro, consumando il potere processuale di impugnazione della parte, determinando quindi l'inammissibilità dell'altro ricorso.

Le soluzioni giuridiche

La prima sezione della Cassazione, con la sentenza in commento, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quando stabilito dal Tribunale in merito all'insussistenza dei requisiti richiesti per accogliere la richiesta di protezione internazionale.

In particolare, in merito alla questione oggetto di discussione, la Corte ha affermato che deve prevalere il ricorso che è stato notificato prima in ordine di tempo. Pertanto, il ricorso notificato successivamente va dichiarato inammissibile per precedente consumazione del potere di impugnazione.

Osservazioni

La Corte nell'esaminare la fattispecie in esame ricorda che nell'ordinamento processuale civile vige il principio generale della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, la parte che abbia esercitato tale potere esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza poter proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile od improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge.

Pertanto, ove la stessa sentenza di appello venga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per Cassazione, proposti l'uno di seguito all'altro, si pongono due sole alternative, a seconda che il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio di legittimità. Nel primo caso, il ricorso successivamente proposto va dichiarato inammissibile; nel secondo, invece, deve essere esaminato in ragione dell'inammissibilità del primo (cfr. Cass. civ., 29 novembre 2016, n. 24332).

Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per Cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi motivi di censura, purché la notificazione dello stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l'improcedibilità di quest'ultimo non sia stata ancora dichiarata, dal momento che la mera notificazione del primo ricorso non comporta la consumazione del potere d'impugnazione. Peraltro, all'ammissibilità del secondo ricorso non osta nemmeno la contestuale declaratoria d'improcedibilità del primo che abbia avuto luogo su iniziativa del controricorrente, il quale abbia sopperito al mancato deposito dell'originale del ricorso, provvedendo ad allegare la copia a lui notificata (cfr. Cass. civ., 11 maggio 2018, n. 11513; Cass. civ., 19 ottobre 2016, n. 21145; Cass. civ., 26 maggio 2010, n. 12898).

Il ricorso per Cassazione deve essere proposto, a pena di inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito, sicché è inammissibile un

nuovo atto, nella specie, di costituzione di ulteriore difensore, con articolazione di altri motivi di censura rispetto a quelli in origine dedotti, essendo invece possibile, nell'osservanza del principio di consumazione dell'impugnazione e dei relativi termini, la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo che non sia stato ancora dichiarato inammissibile (cfr. Cass. civ., sez. un., 9 marzo 2020, n. 6691; Cass. civ., sez. un., 18 luglio 2011, n. 15721; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 1994, n. 9409). Quindi il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purché esso sia tempestivo. Per la valutazione del requisito della tempestività occorre tenere conto, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non del termine annuale, che comunque non deve essere già spirato al momento della richiesta della notificazione della seconda impugnazione, ma del termine breve, che decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante (cfr. Cass. civ., 3 novembre 2014, n. 18604).

Nel caso in esame i ricorsi sono stati entrambi depositati presso la cancelleria della Corte e non è intervenuta alcuna dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità di uno di essi. I due ricorsi sono stati predisposti e notificati in modo autonomo ed indipendente, senza alcun riferimento in ciascuno di essi all'altro atto processuale notificato dall'altro difensore.

Occorre, altresì, precisare che la procura rilasciata successivamente non contiene una revoca del precedente mandato, con la conseguente coesistenza dello jus postulandidi entrambi i difensori. In difetto di una inequivoca manifestazione di volontà, il rilascio di una seconda procura ad un diverso difensore non implica la revoca di quella rilasciata in precedenza. La nomina di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c. (cfr. Cass. civ., 31 marzo 2017, n. 8525; Cass. civ., 27 luglio 2007, n. 16709).

Alla luce della ricostruzione effettuata appare più che condivisibile la soluzione data dalla Corte al quesito esposto. L'unico criterio utilizzabile per stabilire quale dei due ricorsi debba prevalere è quello della tempestività. Appare quindi decisivo verificare quale dei due ricorsi sia stato in ordine di tempo notificato prima. Prevale dunque il ricorso notificato preventivamente con la conseguente dichiarazione di inammissibilità di quello successivo, in virtù del principio generale della consumazione del potere di impugnazione, a nulla rilevando invece la tempistica in cui è stata conferita la procura.

Riferimenti
  • Caporusso, La consumazione del potere d'impugnazione, Napoli, 2011;
  • Impagnatiello, Proposizione di impugnazione inammissibile, conoscenza della sentenza e decorrenza del termine breve per impugnare, in Foro it., 1994, pp. 330 ss.;
  • Matteini Chiari, Consumazione dell'impugnazione, in www.ilprocessocivile.it, 2018;
  • Picozzi, Brevi note in tema di principio di consumazione dell'impugnazione, in www.eclegal.it, 2017;
  • Ruggeri, Il principio di consumazione dell'impugnazione: origine ed applicazioni, in RDP, 2009, pp. 1009 ss.

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