L'Installazione delle colonnine elettriche in condominio

Maurizio Tarantino
15 Marzo 2021

La mobilità elettrica è una delle forme più mature per ridurre il nostro impatto sull'ambiente. Oggi, nella presa di coscienza della centralità della questione ambientale, si è raggiunta anche la consapevolezza dell'impossibilità di prolungare quel modello di vita, di valori e consumi, che avvia un completo cambio di paradigma, ampliando quanto più possibile la mobilità pubblica e integrandola con quella condivisa e con i mezzi per la micromobilità cittadina. Diventerà, pertanto, centrale e fondamentale il ruolo dei condomìni, che dovranno essere pensati e gestiti con un'attenzione prioritaria verso le esigenze di questi nuovi sistemi di mobilità.
Il quadro normativo

Le stringenti normative mondiali in materia di emissioni hanno spinto la maggior parte dei costruttori a puntare sulla mobilità elettrica. Nonostante il motore elettrico per auto sia stato sperimentato per la prima volta sulle vetture già nella prima metà dell'800, il maggior ostacolo ancora oggi difficile da superare per questa tecnologia riguarda l'autonomia delle batterie e la velocità di ricarica delle stesse, oltre alla rapida diffusione delle stazioni di ricarica. Difatti, la mobilità elettrica è una delle maggiori sfide nel settore dei trasporti. Per contrastare la crisi climatica sarà, infatti, fondamentale cambiare alcune abitudini, cercando di ridurre il più possibile il nostro impatto sull'ambiente. Per farlo, però, oltre ai mezzi di trasporto elettrici, servono delle infrastrutture di ricarica: cioè le colonnine elettriche, sistemi che permettono di ricaricare le auto, le biciclette e le motociclette attraverso il collegamento con la rete elettrica. Tali dispositivi, che possono essere privati, semi-pubblici oppure completamente pubblici, devono essere strutturati in maniera adeguata e coerente in un sistema complesso come quello urbano che permetta il loro utilizzo in maniera sistematica.

La trasformazione dei trasporti verso una mobilità sostenibile ed ecologica passerà inevitabilmente dalla diffusione a livello nazionale delle colonnine di ricarica rapida e ultrarapida di ultima generazione, senza le quali il mercato delle auto elettriche e ibride non potrà decollare nonostante la generale predisposizione degli utenti all'acquisto di veicoli a emissioni zero. Le batterie delle vetture elettriche devono essere ricaricate. La maggior parte delle auto elettriche possono essere ricaricate all'80% della loro capacità in 30 minuti, ma la velocità di ricarica domestica è vincolata dai contratti di fornitura di energia elettrica dell'impianto. Un'attenta programmazione dell'utilizzo dell'auto può comunque consentire di evitare di ricorrere alla ricarica rapida e usufruire della ricarica convenzionale quando la vettura è ferma nel parcheggio di casa o in quello del luogo di lavoro.

Premesso quanto innanzi esposto, si osserva che il quadro normativo di riferimento si compone di numerose norme su aspetti anche particolari e specifici, ma in quanto infrastruttura di carattere strategico ed interesse sovranazionale, il contesto legislativo inizia con la normativa europea.

È la Direttiva 2014/94/UE, del 22 ottobre 2014, nota anche come AFID (Alternative Fuels Infrastructure Directive), a stabilire una serie di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, finalizzata a ridurre al minimo la dipendenza del petrolio ed attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. La Direttiva persegue il duplice obiettivo di ottemperare agli obiettivi comunitari di abbattimento delle emissioni generate dal trasporto e di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili tradizionali.

In ambito nazionale, invece, il d.l. n. 83/2012 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012, stabilisce alcuni principi fondamentali e generali sulla infrastruttura di ricarica di autoveicoli elettrici. Precisamente: a) definisce le reti infrastrutturali di ricarica elettrica, i veicoli a bassa emissione complessiva, i veicoli a trazione elettrica, ibrida e ad altri combustibili; b) semplifica l'attività edilizia relativa alla realizzazione dell'infrastruttura di ricarica che viene assimilata ad opera di urbanizzazione primaria. Successivamente, il d.lgs. n. 257/2016 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” ha normato la realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi recependo la già citata direttiva europea. In particolare, l'art. 4 prevede l'installazione di un numero di punti di ricarica tale da garantire la circolazione dei veicoli elettrici ipotizzando prima le aree urbane e metropolitane, poi le aree periferiche collegate da strade extra urbane e statali ed infine le grandi arterie statali ed autostradali. La norma disciplina le specifiche tecniche dell'infrastruttura di ricarica, le modalità di ricarica senza la necessità di concludere contratti di fornitura da parte degli utenti ed i prezzi praticati dagli operatori e relative specificità. Successivamente sono intervenuti la Legge di Bilancio 2019, il d.lgs. n. 48/2020 di recepimento della Direttiva 2018/844/UE, il Decreto Rilancio n. 34/2020 convertito con la l. n. 77/2020 e, infine, il Decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito con la l. n. 120/2020. Da ultimo, la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 66, lettera l) l. n. 178/2020), tra le tante modifiche alle regole sul superbonus, introduce anche nuovi limiti di spesa per le infrastrutture di ricarica, «fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione».

L'installazione delle colonnine per la ricarica di mezzi elettrici negli edifici

Il d.lgs. n. 48/2020 apre la strada alla diffusione più capillare delle colonnine per la ricarica di mezzi elettrici negli edifici. Di recente, infatti, l'Italia ha provveduto al recepimento della Direttiva Europea 2018/844 sulla prestazione energetica degli edifici, a modifica della 2010/31/UE sulla prestazione nell'edilizia e della 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Con il d.lgs. n. 48/2020 ha così introdotto alcuni concetti, prima poco evidenziati, e requisiti che modificano il d.lgs. n. 192/2005, importante e talvolta controverso documento di riesame dei requisiti di prestazione energetica. Come è uso, il legislatore pone dei livelli di immediata attuazione e delle previsioni che si traducono in predisposizioni o in attuazioni normative future.

Le prescrizioni in favore della diffusione di tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici presso gli edifici hanno certamente rilevanza innovativa. È imposta la dotazione di “punti di ricarica”, cioè interfacce in grado di caricare un veicolo elettrico o sostituire la batteria di un veicolo elettrico, come requisito immediato agli edifici non residenziali nuovi e a quelli oggetto di ristrutturazione importante, definita nel decreto dei requisiti minimi:

- per ciascun caso è individuata la modalità specifica di applicazione;

- è previsto l'allineamento a prescrizioni analoghe per tutti gli edifici non residenziali entro il 2025;

- è imposta la predisposizione di cavidotti per cablaggi elettrici futuri.

a) Edifici residenziali

Per gli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di 10 posti auto, arriva l'obbligo di predisporre le infrastrutture di canalizzazione che permettano in futuro di installare punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, questo obbligo, nel caso specifico delle ristrutturazioni importanti, scatta se i lavori coinvolgono il parcheggio interno all'edificio o le infrastrutture elettriche dell'immobile stesso. Se il garage non è interno all'immobile, ma è adiacente ad esso, le prescrizioni sopra descritte valgono se la ristrutturazione interessa il garage o le sue infrastrutture elettriche (non si fa riferimento, come nel caso precedente, alle infrastrutture elettriche dell'edificio, bensì a quelle del solo parcheggio).

b) Edifici non residenziali

L'obbligo di installazione di colonnine o di predisposizione al futuro inserimento di punti di ricarica scatta negli edifici non residenziali di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazioni importanti, sempre di immobili non residenziali, quando vi sono più di 10 posti auto. In questi casi va installata almeno una colonnina e, per almeno un posto auto ogni cinque, vanno predisposte le infrastrutture necessarie (canalizzazioni e condotti per cavi elettrici) per poter successivamente implementare i punti di ricarica. In particolare, questi obblighi, relativamente alle ristrutturazioni importanti, scattano se i lavori coinvolgono il parcheggio interno all'edificio o le infrastrutture elettriche dell'immobile stesso. Se l'autorimessa non è interna all'immobile, ma è adiacente ad esso, le prescrizioni sopra descritte valgono se la ristrutturazione interessa il garage o le sue infrastrutture elettriche (non si fa riferimento, come nel caso precedente, alle infrastrutture elettriche dell'edificio, bensì a quelle della sola autorimessa). Indipendentemente dalle ristrutturazioni e dalle nuove costruzioni, a partire dal 1° gennaio 2025 negli edifici non residenziali con più di 20 posti auto deve essere installato almeno un punto di ricarica.

c) Esclusioni

Gli obblighi descritti per gli edifici residenziali e non residenziali non si applicano se il costo delle installazioni di ricarica e delle canalizzazioni supera il 7% del costo totale della ristrutturazione dell'edificio. Sono esonerati anche gli edifici pubblici già conformi alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 257/2016 di recepimento della direttiva 2014/94/UE.

d) Gli obblighi dei Comuni

I comuni sono obbligati a recepire le novità normative nei regolamenti edilizi (entro 180 giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 48/2020). In particolare, i regolamenti edilizi devono stabilire che, sia in caso di ristrutturazioni che di nuove costruzioni, sia per edifici residenziali che non residenziali, per il conseguimento dei relativi titoli abilitativi - a partire dal 9 dicembre 2020 - devono essere rispettate le prescrizioni che il d.lgs. n. 48/2020 ha stabilito per l'installazione delle tecnologie di ricarica di veicoli elettrici Per meglio dire, ai fini del titolo edilizio, l'art. 16 del d.lgs. n. 48/2020 dispone che entro l'8 dicembre 2020, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi prevedendo, con la medesima decorrenza, l'obbligo di rispettare i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici previsti dal comma 1-bis dell'art. 4 del d.lgs. n. 192/2005, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia per gli edifici residenziali che ad uso diverso, nei seguenti casi:

- interventi di nuova costruzione;

- interventi di ristrutturazione importante di cui al punto 1.4.1 dell'Allegato 1 al d.m. 26/06/2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (vedi Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti).

Inoltre, in caso di mancato adeguamento entro il termine previsto, le regioni applicano - in relazione ai titoli abilitativi edilizi rilasciati in difformità rispetto a quanto previsto - i poteri inibitori o di annullamento stabiliti dalle rispettive leggi regionali oppure, in difetto, dall'art. 39 del d.P.R. n. 380/2001. Le disposizioni citate non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche. Con l'entrata in vigore delle disposizioni qui illustrate, sono stati abrogati i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'art. 4 del d.P.R. n. 380/2001 - precedentemente introdotti dall'art. 17-quinquies del d.l. n. 83/2012 - che disciplinavano la fattispecie.

Gli incentivi e le detrazioni fiscali

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto diverse agevolazioni per l'acquisto di auto elettriche, ibride o comunque poco inquinanti, e ha prolungato le disposizioni introdotte dall'art. 16-ter del d.l. n. 63/2013 volte a promuovere agevolazioni fiscali per l'installazione di colonnine elettriche di ricarica. La diffusione di tali colonnine e le nuove agevolazioni renderanno, progressivamente, più comodo e conveniente l'utilizzo delle automobili elettriche.

Nello specifico, il beneficio fiscale in esame consiste nella possibilità di detrarre dall'imposta sui redditi il 50% dei costi sostenuti per l'installazione delle colonnine di ricarica, in dieci quote annuali. A tal fine ci sono alcune condizioni che è necessario soddisfare:

- la potenza massima dei punti di ricarica deve essere di 22 kw;

- le colonnine elettriche devono essere dedicate ad un uso esclusivamente privato (anche in edifici condominiali), non accessibili al pubblico.

L'importo massimo complessivo agevolabile è pari a 3.000 € e lo stesso comprende le spese per opere ed infrastrutture accessorie funzionali alle colonnine stesse, gli oneri per le abilitazioni amministrative necessarie e quanto sostenuto per l'ottenimento di potenza elettrica addizionale (fino ad un massimo di 7 kw), nei limiti di spesa sopraindicati.

Successivamente, il Decreto Rilancio n. 34/2020 (convertito con la l. n. 77/2020) oltre al rifinanziamento dell'Ecobonus già esistente, ha previsto l'incentivo con un rimborso fiscale al 110% che può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali dello stesso importo, riguardante l'installazione di colonnine o di wallbox (le stazioni di ricarica compatte installabili a muro nell'ambiente esterno del proprio appartamento) per la ricarica di veicoli elettrici.

In argomento, si osserva che la Legge di Bilancio n. 178/2020 ha introdotto alcune novità per l'argomento trattato. Difatti, il nuovo comma 8 dell'articolo 119 prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 % (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022).

Ed ancora, secondo la nuova disposizione, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione, i massimali vigenti (3.000 Euro) sono diminuiti a: 2.000 Euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti; 1.500 Euro per edifici plurifamiliari e condomini che installino fino a un massimo di 8 colonnine; 1.200 Euro per edifici plurifamiliari e condomini che installino più di 8 colonnine. L'agevolazione si intende comunque riferita a un massimo di una sola colonnina di ricarica per ciascuna unità immobiliare. Si ricorda che l'agevolazione spetta per le spese relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale, fino ad un massimo di 7 kW.

Ai fini del superbonus, l'installazione della stazione di ricarica deve essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119 del Decreto Rilancio (c.d. interventi trainanti).

Gli interventi sopra elencati devono essere realizzati da: condomìni; persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni; Istituti autonomi case popolari (IACP); cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Nel caso in cui gli interventi siano eseguiti da persone fisiche su edifici unifamiliari, questi devono essere adibiti ad abitazione principale.

I soggetti che, in conformità a tutte le condizioni precedentemente descritte, possono beneficiare della detrazione fiscale al 110% per l'acquisto e l'installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;

- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per avvalersi di uno dei suddetti strumenti, il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

Come confermato dalla Circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020 dell'Agenzia delle Entrate, “il limite di spesa ammesso alla detrazione è annuale ed è riferito a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. […] È, inoltre, riferito a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica”.

Le semplificazioni previste dal Governo

Sul supplemento ordinario n. 33/L della Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” in vigore dal 15 settembre 2020”. Le modifiche mirano a ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese e a garantire il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente.

In particolare, l'art. 57 del d.l. n. 76/2020 definisce e disciplina la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in apposite aree di sosta, sia aperte al pubblico che in aree private e prevedendo semplificazioni per la loro realizzazione. Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito il comma 2-bis, il quale prevede che, nei casi di infrastrutture di ricarica all'interno di aree e edifici pubblici e privati e su strade private non aperte all'uso pubblico, la ricarica del veicolo elettrico è da considerarsi un servizio e non una fornitura di energia elettrica. Il comma 4 reca inoltre, per tali strutture situate su strade o aree aperte al pubblico, il principio dell'accessibilità in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali delle infrastrutture di ricarica, esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica. Le aree di ricarica vengano invece realizzate all'interno di edifici pubblici o privati e su strade private, in questi casi il comma 3 prevede che si applichi l'art. 38 del Codice della Strada, che definisce le varie tipologie di segnaletica stradale, ferma restando l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza. A tal proposito, il comma 10 dell'art. 38 del C.d.S., dispone che il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica stradale comprenda le strade di uso pubblico e tutte le strade di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private non aperte all'uso pubblico, l'utilizzo e la posa in opera della segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti dal regolamento. Per tutte le ulteriori novità intervenute sull'argomento, si rinvia all'articolo 57 del d.l. n. 76/2020.

Installazioni in condominio: quorum e decisioni assembleari

La l. n.134/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 83/2012, recante Misure urgenti per la crescita del Paese”, stabilisce il “diritto alla ricarica”. In particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 17-quinquies della citata legge prevedono che “fatto salvo il regime di cui all'art. 1102 c.c., le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 2, c.c. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli artt. 1120, comma 2, e 1121, comma 3, c.c.”.

Ebbene, dall'analisi delle norme in esame si evidenzia che l'intervento è inquadrabile tra le c.d. innovazioni “agevolate” perché deroga ai quorum deliberativi previsti per le innovazioni tradizionali e richiama (sia per la prima che per la seconda convocazione) il quorum deliberativo della maggioranza dei partecipanti all'assemblea ed almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi).

Secondo alcuni autori, tale installazione può considerassi un'innovazione gravosa voluttuaria disciplinata dall'art. 1121 c.c. che stabilisce che quando l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Pertanto:

- se l'installazione è decisa dall'intero condominio, l'impianto assumerà la natura di bene comune condominiale ex art. 1117 c.c. e seguirà il regime di beni/comuni condominiali;

- se invece la decisione data dell'assemblea riguarderà un gruppo di condomini, le colonnine elettriche, anche se l'installazione è stata approvata dall'assemblea, non costituiranno comunque proprietà comune/condominiale di tutti i condòmini ma solo di quelli che le abbiano installate.

In tal caso, le colonnine di ricarica sono impianti suscettibili di utilizzazione separata e risultano particolarmente gravose. Pertanto, tutti i costi di acquisto e di installazione comprese le opere edili saranno poste a carico del singolo condomino o del gruppo di condomini che sono interessati dall'intervento (si verifica una fattispecie analoga si verifica a seguito dell'installazione dell'ascensore successivamente alla nascita/costituzione del condominio). I costi di installazione saranno poi ripartiti solo tra i condomini che abbiano voluto la colonnina e che ne faranno utilizzo, mentre le spese relative al consumo saranno ripartite in proporzione all'uso/consumo del bene ai sensi dell'art. 1123 c.c. (le colonnine sono forniti di contabilizzatoti del consumo). Tuttavia, il condomino dissenziente può sempre cambiare idea e partecipare all'utilizzazione della colonnina; in questo caso, egli dovrà esercitare il cosiddetto riscatto pro quota dell'impianto ai sensi dell'art. 1121, comma 3, c.c. e pagare in modo retroattivo quanto dovuto (la quota di riscatto ha per oggetto le spese di esecuzione e di manutenzione dell'impianto sostenute sino al tempo dell'esercizio del riscatto).

In proposito, i giudici di legittimità hanno osservato che contribuendo pro quota nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera ragguagliate al valore attuale della moneta, onde evitare arricchimenti in danno dei condomini che hanno assunto l'iniziativa dell'opera (Cass. civ., sez. II, 18 agosto, 1993, n. 8746: fattispecie riguardante un impianto di ascensore installato nell'edificio condominiale non all'atto della sua costruzione, ma successivamente per iniziativa e a spese di parte dei condomini).

Diversamente, secondo la citata disciplina (art. 17-quinquies, l. n. 134/2012), in caso di mancato assenso del condominio, il singolo condomino o il gruppo di condomini, entro 3 mesi dalla richiesta fatta per iscritto, possono comunque installare i dispositivi, a propria cura e spese, purché il nuovo impianto non danneggi le parti comuni, non alteri la sicurezza o il decoro dell'edificio e non ostacoli altri comproprietari nell'uso delle parti comuni. In tal caso l'installazione rientra nella disciplina e nei limiti dell'art. 1102 c.c. anche se tali limiti non escludono quelli dell'art. 1120 c.c.; difatti, l'art. 17-quinquies, comma 3, fa espressamente salva l'applicazione degli artt. 1120, comma 2, e 1121, comma 3, c.c.

In conclusione

Se si dispone di un'area privata occorre distinguere l'ipotesi in cui è possibile installare un proprio contatore elettrico (fornito dal gestore) all'interno dell'unità immobiliare a cui collegare la colonnina elettrica. In questo caso è sufficiente inoltrare una comunicazione scritta all'amministratore di condominio il quale dovrà prendere atto della decisione assunta in quanto non si necessità di particolari autorizzazioni. In ogni caso devono essere rispettate le norme e requisiti di sicurezza. Diversamente, nel caso in cui la colonnina elettrica all'interno della propria unità immobiliare deve essere collegata direttamente alla linea elettrica condominiale, anche in questo caso si deve inoltrare una comunicazione scritta all'amministratore di condominio il quale dovrà prendere atto della decisione e, dopo aver effettuato tutti i controlli di sicurezza del caso sugli impianti condominiali interessati, stabilirà l'ammontare/quota delle spese relative all'installazione e l'aggiornamento/adeguamento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) e dell'impianto elettrico condominiali. In caso contrario, se non si dispone di un box o area privata si può installare la colonnina l'elettrica nell'area comune/condominiale (cortile): in questo caso si deve presentare formale domanda scritta all'amministratore che deve essere corredata con un progetto dettagliato anche nella fase esecutiva e si dovrà attendere l'autorizzazione dell'assemblea di condominio. Inoltre, come osservato da alcuni autori, si dovranno anche analizzare ed affrontare alcuni aspetti tra i quali quello dell'eventuale limite contemplato nel regolamento di condominio di tipo contrattuale che prevede il divieto di parcheggiare nel cortile e che il cortile non diventi “riservato alle elettriche” nel senso che l'area in cui è presente la colonnina non potrà essere utilizzata in via esclusiva dai proprietari delle auto elettriche perché così facendo si impedisce agli altri condomini (proprietari di auto non elettriche) di fare pari uso del cortile.

In definitiva, l'installazione si può fare se l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi. Quindi, in merito ai nuovi bonus e detrazioni, non sarebbe un problema per i condomini. Ma l'esigenza di condividere gli spazi per il tempo necessario alla ricarica rende necessario che ci sia la possibilità di ricarica per ciascun condomino. In caso contrario risulta difficile gestire la turnazione di apparati condivisi, se realizzata per piazzole di ricarica, per l'esigenza concorrente dei proprietari. Difatti, potrebbe apparire difficilmente gestibile, se deve essere sempre rispettato l'art. 1102 c.c. che vieta ogni comportamento nelle parti comuni che impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Riferimenti

Bisso, Bonus casa 110% - parte la corsa mobilità elettrica agevolata in condominio, in IlSole24Ore - Focus norme tributi, 1 luglio 2020, 8;

Longhi, Colonnine elettriche in condominio, norme e ruolo dell'assemblea, in Consulente immobiliare, 30 aprile 2020, fasc. n. 1089, 712;

Albertini, Stazioni di ricarica per veicoli elettrici, in Immobili & proprietà, 2018, fasc. 5, 333;

Obbligo installazione prese per auto elettriche: si avvicina la deadline, in Condominioelocazione.it, 21 dicembre 2017.

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