Sfruttamento di lavoratori e integrazione del reato di caporalato

16 Marzo 2021

È sufficiente, ai fini della integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la sussistenza di uno soltanto degli indici contemplati dall'art. 603-bis c.p., che sono previsti chiaramente, in base alla lettera della legge, come alternativi...

È sufficiente, ai fini della integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, la sussistenza di uno soltanto degli indici contemplati dall'art. 603-bis c.p., che sono previsti chiaramente, in base alla lettera della legge, come alternativi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.