Accertamento della qualità di «consumatore» del fideiussore e competenza per territorio

Mattia Caputo
16 Marzo 2021

La sentenza in esame riguarda la questione dell'applicabilità del foro esclusivo del consumatore previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 206/2005, alla persona fisica che rilasci fideiussione per i debiti di un soggetto qualificabile alla stregua di «professionista» e, di conseguenza, di come vada individuata la competenza per territorio in questi casi.
Massima

La qualità di consumatore dipende dal contesto entro cui il garante stipula la fideiussione e, nello specifico, occorre verificare se questi abbia prestato garanzia nell'ambito della propria attività professionale ovvero in quella personale.

L'efficacia della clausola convenzionale di deroga alla competenza territoriale del foro del consumatore è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, del d.lgs. 206/2005 - alla prova dello svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal comma 5 del citato art. 34.

Il caso

Tizia proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo, con il quale era stata ingiunta, in qualità di garante della società debitrice principale, al pagamento della debitoria di quest'ultima. A sostegno dell'opposizione eccepiva in via principale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo adito in via monitoria dalla Banca opposta, in quanto l'opponente rivestirebbe la qualità di «consumatore» rispetto alla stipulazione della fideiussione in forza della quale è stata ingiunta al pagamento, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u) del Cod. Consumo sarebbe competente, quale foro esclusivo del consumatore, il Tribunale di Civitavecchia, nel cui circondario risiede. Il Tribunale di Teramo, nel pronunciarsi sull'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, ha richiamato la recente decisione della Suprema Corte n. 742/2020 con la quale, superando l'orientamento tradizionale, ha aderito al principio di diritto enucleato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce del 19 Novembre 2015 (causa c - 74/15) e 14 settembre 2016 (causa c - 534/15), ed ha sancito che la qualità di consumatore dipende dal contesto in cui il garante stipula la fideiussione e, nello specifico, che occorre verificare se questi abbia prestato garanzia nell'ambito della propria attività professionale ovvero in quella personale. Facendo applicazione di tale principio giurisprudenziale il Tribunale di Teramo ha quindi osservato che nel caso di specie l'opponente garante è completamente estranea alla compagine sociale della società garantita e che ha prestato la garanzia per scopi estranei alla propria professione di insegnante, del tutto avulsa dall'attività imprenditoriale svolta dalla debitrice principale. Di conseguenza, il Tribunale Teramano ha qualificato l'opponente quale «consumatore» ai sensi del d.lgs. 206/2005 ed ha ritenuto applicabile il foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del Cod. Consumo, ovvero quello di residenza o domicilio del consumatore, nel caso di specie ricompreso nel circondario del Tribunale di Civitavecchia ove la garante ha la propria residenza. Pertanto, dopo avere valutato anche che la deroga convenzionale al foro del consumatore tra l'opponente e la Banca non fosse stata validamente pattuita, stante l'assenza di prova, fornita dalla opposta, circa l'esistenza di una trattativa individuale sul punto, il Tribunale di Teramo ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'opponente, accogliendo l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.

La questione

La sentenza in esame riguarda una questione di assoluto interesse in ambito processuale, ovvero quella dell'applicabilità del foro esclusivo del consumatore previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u) del d.lgs. 206/2005 – cioè quello di residenza o domicilio del «consumatore» – alla persona fisica che rilasci fideiussione per i debiti di un soggetto qualificabile alla stregua di «professionista» e, di conseguenza, di come vada individuata la competenza per territorio in questi casi.

La pronuncia in oggetto si sofferma, in particolare, sull'individuazione dei criteri in base ai quali accertare se il garante possa essere qualificato alla stregua di «consumatore», accogliendo la più recente e innovativa ricostruzione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui occorre valutare, in base al contesto in cui si inserisce il fideiussore al momento in cui sottoscrive la garanzia personale, le finalità per cui ha, appunto, rilasciato la garanzia, cioè se ciò sia avvenuto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta oppure no.

Le soluzioni giuridiche

In ordine alla questione affrontata dalla sentenza che si commenta si sono formati due orientamenti giurisprudenziali.

Secondo una prima ricostruzione, più risalente nel tempo, stante la natura accessoria del contratto di fideiussione rispetto al rapporto principale garantito (desumibile dagli artt. 1939, 1941 e 1945 c.c.) la garanzia personale, che viene prestata, è subordinata al debito principale cui accede, per cui l'oggetto dell'obbligazione fideiussoria si determina per relationem sulla base del contenuto dell'obbligazione principale. Il precipitato di quest'orientamento è che il rapporto di garanzia mutua le caratteristiche proprie del rapporto principale, cui accede, con la conseguenza che il garante va qualificato come «consumatore» oppure «professionista» – al fine di applicare la disciplina consumeristica di cui al d.lgs. 206/2005, tra cui, il foro esclusivo di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), Cod. Cons. - a seconda che il debitore principale sia qualificabile come «consumatore» o «professionista». Dunque, qualora il debitore principale abbia lo status di «professionista», al fideiussore non potrà mai essere riconosciuta la veste di «consumatore», divenendo un c.d. professionista di «riflesso» o di «rimbalzo». Tale impostazione interpretativa, dunque, esclude la possibilità per il Giudice di compiere qualsivoglia accertamento o indagine in concreto circa le finalità per cui il garante sottoscrive la fideiussione, con l'importante conseguenza per cui laddove il debitore principale sia classificabile come «professionista», tale qualifica si applica per estensione al garante, ed a quest'ultimo non sarà a lui applicabile il foro esclusivo del consumatore, con i relativi riflessi in punto di competenza.

Per un altro filone ermeneutico di più recente emersione, invece, in caso di fideiussione rilasciata in favore dei debiti di un «professionista» non sono ammessi automatismi di sorta basati sull'applicazione «di riflesso» dello status del debitore principale al garante, rendendosi invece necessario, sempre e comunque, uno scrutinio di tutte le circostanze fattuali del caso concreto, onde verificare le finalità per cui il garante ha, appunto, sottoscritto la garanzia personale. Tale ricostruzione è stata elaborata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (pronunce adottate nella causa c - 74/15 e nella causa c - 534/15), la quale ha ritenuto (proprio in relazione a fattispecie relative a garanzie sia fideiussorie, sia reali, costituite da terzi) che le «regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, che l'«oggetto del contratto è quindi irrilevante»; che «è dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell'ambito della loro attività professionale, che la Dir. n. 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica». Secondo la Corte di Lussemburgo, il «contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto... come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce», «dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale». La CGUE, quindi, pur riconoscendo la natura «accessoria» del contratto di fideiussione, al fine di assicurare la realizzazione delle finalità della Direttiva in materia di contratti di consumatori e, in particolare, di garantire un'adeguata tutela ad un contraente ontologicamente «debole» quale è, appunto, il consumatore, ha sancito che occorre sempre e comunque accertare se la fideiussione sia stata rilasciata dal garante nell'ambito dell'attività professionale oppure per finalità ad essa estranee.

La Corte di Cassazione, dunque, ha superato la precedente tesi secondo cui il garante va qualificato, ratione materiae, come il debitore principale, sulla base di due argomenti. In primo luogo, per la necessità di assicurare il rispetto dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea e di realizzare il diritto euro-unitario. In secondo luogo perché, pur non potendosi negare la naturale accessorietà della fideiussione, è altresì vero che essa non può arrivare a incidere sulla qualificazione dell'attività - professionale o meno - di uno dei contraenti; né tantomeno, l'accessorietà può «trasformare» un soggetto, il fideiussore, in un altro soggetto, cioè il debitore principale. Pertanto, esclusa la rilevanza dell'attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione (di consumatore o meno) del fideiussore, la Suprema Corte, valorizzando il dictum della Corte di Giustizia Europea, ha sancito il principio per cui la positiva identificazione di un fideiussore nell'ambito della categoria del «consumatore» implica di valutare se il rapporto contrattuale di cui alla fideiussione in concreto rientri, oppure no, «nell'ambito di attività estranee» all'esercizio della eventuale professione specificamente svolta dal soggetto che ha prestato la garanzia. Alla luce del nuovo criterio elaborato dalla giurisprudenza, quindi, andrà qualificato alla stregua di «consumatore» il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità non inerenti allo svolgimento di tale attività, bensì estranee alla stessa, nel senso che si tratti di atto non espressivo di questa, né strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. «atti strumentali in senso proprio»). Il logico corollario di questa nuova impostazione giurisprudenziale è che lo status di «consumatore» e, dunque, la possibilità di applicare al garante il foro esclusivo di cui all'art. 33, comma 2, lett. u) del Cod. Consumo, suscettibile di deroga solo all'esito di una trattativa individuale di cui deve essere fornita prova dal «professionista», dipenderà da un accertamento in concreto, caso per caso, non aprioristico e fondato sulla mera qualità del debitore principale; con l'ulteriore possibilità di un significativo ampliamento delle ipotesi di radicamento della competenza nel luogo in cui il garante-consumatore abbia la propria residenza o domicilio nelle controversie in cui gli venga chiesto il pagamento della debitoria che si è impegnato a garantire.

Con la sentenza in esame il Tribunale di Teramo ha fatto proprio l'orientamento più recente espresso dalla Corte di cassazione di cui sopra, ritenendo che nel caso posto al suo vaglio l'opponente, garante di una società a responsabilità personale - come tale, rientrante, per il solo fatto di non essere persona fisica, nel novero dei «professionisti» agli effetti della normativa del Cod. Consumo - andasse qualificata come «consumatore», in quanto estranea alla compagine sociale della società garantita e avendo prestato la garanzia per scopi estranei alla propria professione di insegnante, del tutto avulsa dall'attività imprenditoriale svolta dalla debitrice principale. Di conseguenza il Tribunale Teramano ha ritenuto applicabile all'opponente la disciplina consumeristica e, in particolare, la tutela del foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u) del Cod. Consumo, di talché, essendo la garante residente nel circondario di Civitavecchia e non ravvisando la validità della pattuizione negoziale con cui le parti avevano derogato il foro del consumatore in favore del Tribunale di Teramo, in quanto la Banca opposta, «professionista», non ha fornito la prova, rigorosa, che tale deroga costituisse il risultato di una «trattativa individuale», ha ritenuto fondata l'eccezione di incompetenza per territorio, stante la competenza del foro del consumatore, cioè del Tribunale di Civitavecchia, e, in conseguenza di ciò, ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo perché emesso da un Tribunale non territorialmente competente.

Osservazioni

La sentenza in commento appare del tutto condivisibile nel percorso argomentativo, laddove ha dato continuità all'orientamento più recente della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di cassazione secondo cui, per accertare la qualità di «consumatore» o di «professionista» in capo alla persona fisica che abbia rilasciato una garanzia personale occorre verificare il contesto entro cui il garante stipula la fideiussione e, nello specifico, se questi abbia prestato garanzia nell'ambito della propria attività professionale ovvero in quella personale. In questo modo, dunque, il Tribunale di Teramo ha disatteso il diverso indirizzo ermeneutico, fino a poco tempo fa assolutamente prevalente secondo cui, in virtù della naturale accessorietà della garanzia fideiussoria rispetto al debitore principale, lo status di «professionista» o «consumatore» del debitore principale rispetto al contratto concluso da cui fosse scaturito il debito il cui pagamento veniva poi richiesto al fideiussore, si riverberava inevitabilmente, ai fini dell'applicazione della speciale disciplina consumeristica, anche sul terzo garante, a prescindere da quali fossero le finalità per cui questi avesse rilasciato la garanzia personale.

L'impostazione giurisprudenziale fatta propria dal Tribunale di Teramo infatti, risulta essere particolarmente apprezzabile per tre ordini di motivi. Il primo è che in tal modo si dà attuazione nel nostro ordinamento alle norme consumeristiche di derivazione sovranazionale e si assicura la formazione del diritto euro-unitario, posto che proprio la Corte di Giustizia dell'Unione Europea di recente ha sancito chiaramente che, onde assicurare l'applicazione della Direttiva sui contratti dei consumatori e, quindi, garantire adeguata tutela ai consumatori, contraenti contrattualmente deboli per antonomasia, è necessario procedere ad una verifica in concreto, caso per caso, delle finalità per cui il garante rilascia fideiussione, anziché tenere in considerazione soltanto la qualità – di «consumatore» piuttosto che di «professionista» – del debitore principale.

Il secondo motivo è che tale orientamento appare molto più ragionevole e corretto laddove, superando il precedente automatismo, aprioristico ed astratto - secondo cui lo status del debitore principale si estendeva di riflesso anche al garante persona fisica, per effetto della naturale dimensione accessoria del contratto di fideiussione rispetto al rapporto obbligatorio principale -, dà ora spazio al giudice per accertare, caso per caso, in concreto, sulla base delle risultanze documentali e probatorie di ciascun giudizio, quali siano le effettive finalità per cui il terzo garante ha sottoscritto la garanzia, approdando in tal modo a decisioni più aderenti al dato fattuale, scevre da soluzioni concettuali che non tenevano conto delle specificità delle singole fattispecie.

In terzo luogo, ma non per ragioni di importanza, l'approdo ermeneutico accolto dalla pronuncia in commento si caratterizza per realizzare, dal punto di vista pratico, un sensibile ampliamento dell'applicazione della disciplina settoriale contenuta nel Cod. Consumo e, di conseguenza, per estenderne, aspetto, questo, di maggiore rilevanza, le tutele predisposte nell'interesse di un contraente debole quale è il «consumatore». Infatti, aderendo all'orientamento secondo cui il garante persona fisica assumeva la qualità di «consumatore» o «professionista» - quoad effecta, rispetto alle norme contenute nel d.lgs. 206/2005 - in base alla qualità assunta dal debitore principale, ne derivava che ogni qual volta quest'ultimo fosse inquadrabile come «professionista», anche il fideiussore assumeva tale veste, con la conseguenza che veniva per ciò solo sottratto allo statuto speciale di norme e strumenti rimediali predisposti dal Cod. Consumo (ad es. nullità di protezione, disciplina in materia di recesso e inderogabilità convenzionale, salvo prova di trattativa individuale sul punto, della competenza del foro esclusivo del luogo di domicilio o residenza del consumatore); tale sottrazione del fideiussore al regime normativo di cui al d.lgs. 206/2005 operava in questo caso sempre e comunque, a prescindere da ogni valutazione casistica e concreta, ancorché vi fosse la possibilità che il garante avesse sottoscritto la garanzia per scopi estranei alla propria attività professionale, imprenditoriale e commerciale eventualmente svolta, dunque quale «consumatore».

Grazie al nuovo orientamento sdoganato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 742/2020, invece, anche in quei casi in cui il debitore principale rivesta la qualità di «professionista», sarà sempre e comunque consentito – o, meglio, imposto – all'autorità giudiziaria di vagliare, in base a tutte le risultanze probatorie, se la persona fisica che ha rilasciato la garanzia personale vada qualificato, agli effetti del Cod. Consumo, quale «consumatore» piuttosto che «professionista» solo in base all'indagine, che tenga conto di dati ed elementi oggettivi (come ad esempio la sua posizione rispetto alla compagine sociale della società debitrice principale, i suoi rapporti con il debitore principale, il collegamento tra il contratto principale e l'attività da lui svolta), delle finalità per cui ha effettivamente sottoscritto la fideiussione. In questo modo, quindi, potranno verificarsi casi in cui, pur essendo il debitore principale un «professionista», in concreto non lo sia anche il garante, con il risultato, di grande importanza applicativa, che a questo si applicherà, tra l'altro, la disciplina del foro esclusivo del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u) del Cod. Consumo e, dunque, che l'eventuale pagamento della debitoria assistita da garanzia andrà richiesta al fideiussore nel foro del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. Ciò fatto salvo il caso in cui le parti abbiano espressamente derogato a tale foro, purché il «professionista», che assume di essere creditore, fornisca la prova, rigorosa, che tale deroga pattizia non è frutto di un'imposizione unilaterale, bensì il risultato del reciproco scambio di concessioni e rinunce tra le parti.

Occorrerà però anche verificare se il nuovo orientamento affermato dai giudici di legittimità si consoliderà con conseguente possibilità anche che si determini una situazione di contrasto interno alla Suprema Corte tale da rendere necessaria l'investitura delle Sezioni Unite su una questione che riveste notevole importanza pratica e applicativa.