IMU: per il diritto di abitazione non è sufficiente la scrittura privata non registrata
17 Marzo 2021
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 6159/2021, ha accolto il ricorso di un Comune.
Valenza della scrittura privata e suo eventuale disconoscimento.
Il disconoscimento della scrittura privata fa venir meno la pretesa dell'Amministrazione finanziaria su di essa fondata senza necessità di proposizione della querela di falso. Infatti, la parte nel cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes. Nel caso di disconoscimento, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale a una dichiarazione di non volersi avvalere del documento e impone al giudice di non tenerne conto ai fini della decisione. Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 30145/2019 che ha accolto il ricorso di una contribuente nei confronti dell'agenzia delle entrate. La donna aveva impugnato un avviso di accertamento con il quale il fisco aveva sottoposto a tassazione come redditi diversi un importo a titolo di plusvalenza realizzata a seguito di una permuta di un terreno privo di cubatura a seguito di asservimento per la realizzazione di un'altra pratica edilizia. La plusvalenza era stata accertata a seguito del rinvenimento presso la società permutante di una scrittura privata non registrata con cui si conveniva, oltre alla stipula della permuta, anche il versamento dell'ulteriore importo di 200 mila euro. Col proprio ricorso in Cassazione la contribuente denunciava, tra l'altro, violazione e falsa applicazione degli artt. n. 214 e 216 c.p.c. nonché 2712 e 2697 c.c. per avere la Ctr ritenuto utilizzabile come prova della pretesa impositiva una scrittura provata tempestivamente disconosciuta, pur in assenza di un'istanza di verificazione, ed erroneamente necessaria la querela di falso.
Due sono i principi di diritto richiamati dalla Cassazione per dirimere la controversia ed accogliere il ricorso della contribuente: secondo il primo anche nel processo tributario, in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2 d.lgs. 546/1992 alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l'istituto del disconoscimento delle scritture private, con la conseguenza che, in presenza del disconoscimento della firma, il giudice ha l'obbligo di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, essendogli altrimenti precluso tenerne conto ai fini della decisione e a tale accertamento procede con il procedimento di verificazione adattato alla peculiarità del rito tributario (cfr. Cass. nn. 13333/2019 e 7355/2011).
Secondo l'altro, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (cfr. Cass. nn. 27506/2017 e 17902/2018). La Ctr non ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto, nonostante il tempestivo disconoscimento della scrittura privata, ha ritenuto fosse onere della parte proporre anche la querela di falso e in mancanza, pur senza aver proceduto alla procedura di verificazione, ha considerato la scrittura disconosciuta valida ed efficace.
Caso concreto. Un contribuente impugnava l'avviso di accertamento emesso da un Comune relativo al mancato pagamento dell'ICI per l'anno di imposta 2007, eccependo l'illegittimità dell'accertamento per asserita mancanza del presupposto impositivo. Il contribuente rilevava, infatti, di essere nudo proprietario dell'unità immobiliare oggetto di imposizione, in virtù di una scrittura privata costitutiva del diritto di abitazione a favore della madre. La Ctr rigettava il ricorso perché l'atto costitutivo di un diritto di abitazione era privo di data certa e di trascrizione e, pertanto, non era opponibile a terzi, fatta salva la possibilità di richiedere il rimborso di quanto versato da parte del soggetto asseritamente titolare del diritto di abitazione con apposita istanza. La pronuncia veniva ribaltata in appello: la CTR Puglia, infatti, riconosceva come il contribuente risultasse chiaramente solo nudo proprietario dell'unità immobiliare oggetto di imposizione, come risultante dalla scrittura privata esibita, infatti, l'usufrutto era stato ceduto alla madre. Detta scrittura privata, benchè non registrata, non poteva essere ignorata, dimostrando che il contribuente non era tenuto al versamento dell'ICI richiesta. Nell'accogliere il ricorso del Comune, la Cassazione richiama l'art. 2704 c.c. secondo cui la data della scrittura privata non autenticata può essere considerata certa e opponibile al terzo non al momento in cui il documento è stato effettivamente formato ma solo da quando si verifica no i fatti e gli eventi menzionati dalla norma medesima. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sulla base della normativa tributaria vigente, il legislatore ha voluto includere nel concetto di "terzo" cui fa riferimento l'art. 2704 c.c., anche l'Amministrazione finanziaria, titolare di un diritto di imposizione in qualche misura collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso. Nella fattispecie in esame la data dell'atto assurge ad elemento determinante per l'esatta individuazione del soggetto passivo dell'imposta. In tema di procedimento tributario, infatti, come correttamente rilevato dal ricorrente, quando la data dell'atto assurge ad elemento determinante per l'esatta percezione del tributo, la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile al fisco (cfr. Cass. Civ., nn. 17249/2019, 7621/2017, 29451/2008).
In conclusione, quindi, si può affermare che la scrittura privata costitutiva del diritto di abitazione che non sia stata registrata (l'atto costitutivo del diritto di abitazione è soggetto alla registrazione all'Agenzia delle Entrate e al pagamento dell'imposta di registro ai sensi del d.P.R. n. 131/1986) priva di data certa, non è opponibile al Comune che può validamente e legittimamente disconoscerne l'efficacia ex art. 2704 c.c.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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