Recesso del socio dopo la soppressione della clausola compromissoria: la modifica statutaria è inopponibile

La Redazione
18 Marzo 2021

In tema di competenza arbitrale, il recesso esercitato dal socio, ex art. 24, comma 6, d.lgs. n. 5/2003, rende inopponibile nei suoi confronti le modifiche statutarie in punto di clausola compromissoria.

In tema di competenza arbitrale, il recesso esercitato dal socio, ex art. 34, comma 6, d.lgs. n. 5/2003, rende inopponibile nei suoi confronti le modifiche statutarie in punto di clausola compromissoria.

Ove il socio eserciti il recesso, a fronte della delibera societaria che abbia introdotto o soppresso la clausola statutaria compromissoria, il rapporto tra il socio e l'ente resta regolato dallo statuto, non modificato quanto alla clausola compromissoria, atteso che la modifica non gli è opponibile.

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