Per la Consulta è legittima la retroattività di una “genuina norma di sistema”
18 Marzo 2021
«Non è contestabile la legittimità di un intervento legislativo che attribuisce forza retroattiva 'a una genuina norma di sistema' nemmeno quando sia determinato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) ma divergente rispetto alla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore».
È quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 39/2021, depositata il 16 marzo. La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna sull'art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018, che qualifica come “interpretazione autentica” l'intervento normativo dell'anno precedente riguardante la disciplina dell'interpretazione degli atti per l'applicazione dell'imposta di registro (art. 20, d.P.R. n. 131/1986). La Consulta ha infatti ribadito che «ai fini del vaglio di legittimità costituzionale non assume valenza determinante la natura innovativa o interpretativa della norma che si qualifica di interpretazione autentica (con efficacia retroattiva)».
Nel caso in esame, la Corte ha precisato che rilevava piuttosto l'intera e complessa vicenda dell'applicazione dell'imposta di registro, caratterizzata, come evidenziato nella sentenza n. 158/2020, da uno stratificarsi di interpretazioni, che la giurisprudenza ha sviluppato anche in risposta alle varie forme in cui l'ordinamento si andava evolvendo per volontà del legislatore.
Ed è per questo che afferma che «“non è contestabile” la legittimità di un intervento legislativo che attribuisce forza retroattiva “a una genuina norma di sistema” nemmeno quando sia determinato dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) ma divergente rispetto alla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore».
Fonte: dirittoegiustizia.it |